Normativa e prassi

16 Febbraio 2026

E-bike in uso ai dipendenti: focus sul trattamento fiscale

L’Agenzia ripercorre normativa interna, disposizioni e giurisprudenza Ue, per chiarire quali siano i profili Iva, Irap e delle imposte dirette da applicare al piano di welfare aziendale

Una società che acquista in leasing delle e-bike da concedere in uso promiscuo ai propri dipendenti, non potrà beneficiare della detrazione forfettaria del 40% (articolo 19-bis 1 Decreto Iva), trattandosi di mezzi equiparati ai velocipedi e non ai veicoli a motore. È una delle precisazioni contenute nella risposta n. 41 del 16 febbraio 2026 dell’Agenzia delle entrate. Il documento di prassi analizza il corretto trattamento fiscale ai fini Iva, Irap e delle imposte dirette, dei costi sostenuti dall’azienda per l’acquisto e l’assegnazione ai dipendenti delle e-bike nell’ambito di un piano di welfare aziendale.

Nel dettaglio, la società intende concedere in uso promiscuo ai dipendenti a tempo indeterminato le bici configurandole come fringe benefit, ai sensi dell’articolo 51 Tuir, facendosi carico del costo base de leasing, con eventuale addebito al dipendente in caso di modello più costoso. Ciascun dipendente potrà scegliere tra vari modelli purché rientrino nei limiti tecnici del Codice della strada (potenza max 0,25 kW e velocità max 25 km/h). Al dipendente spetta inoltre il costo della ricarica e della manutenzione.

Le condizioni di utilizzo prevedono che almeno il 30% degli spostamenti casa‑lavoro sia effettuato con la e‑bike. Verrà introdotto un monitoraggio quotidiano tramite report cartaceo compilato dall’azienda e verificabile dal dipendente.

La stessa società fa sapere, inoltre, che intende acquistare anche una e‑bike a uso esclusivamente aziendale, da tenere in sede per spostamenti interni o in città.

Chiede quindi dei chiarimenti sui costi e sulla detraibilità dell’Iva relativi al leasing e il trattamento fiscale per i dipendenti a seguito dell’uso promiscuo delle e‑bike, al fine di applicare correttamente le regole sui fringe benefit e sugli obblighi del sostituto d’imposta.

Per quanto riguarda il corretto trattamento ai fini Iva, l’Agenzia, dopo aver fatto un quadro della giurisprudenza Ue (Corte di Giustizia, sentenza C‑286/2022), delle direttive (2009/103/CE, 2021/2118/UE, 2006/42/CE), del regolamento 168/2013 e del Codice della Strada (articolo 50) chiarisce che le e‑bike con potenza ≤ 250 W e assistenza fino a 25 km/h non sono “veicoli stradali a motore” ma sono equiparate ai velocipedi. Di conseguenza al caso prospettato non si può applicare la detrazione forfettaria del 40% (articolo 19-bis1 del decreto Iva) riservata dalla disposizione ai soli veicoli a motore.

Sempre in tema di detrazione Iva l’Agenzia chiarisce che se le e-bike sono usate esclusivamente per l’attività aziendale, l’imposta è detraibile secondo le regole ordinarie. Se, invece, sono concesse ai dipendenti come welfare aziendale, con uso personale anche extra‑lavorativo), la messa a disposizione gratuita rientra tra le operazioni fuori campo Iva (articolo 3, comma 3, Dpr n. 633/1972), perché si tratta di prestazioni gratuite non imponibili. Per tali operazioni non sussiste diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti.

Ai fini delle imposte dirette l’Agenzia ritiene che il servizio di mobilità sostenibile offerto dal datore di lavoro, con cui viene messa a disposizione dei dipendenti una e‑bike per uso personale, verificando che venga utilizzata almeno per il 30% del tragitto casa‑lavoro, rientri nelle finalità di utilità sociale previste dall’articolo 100, comma 1, del Tuir che beneficiano delle disposizioni di favore.

Di conseguenza, il valore del benefit può essere escluso dal reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir), a condizione che i dipendenti accettino l’offerta così come proposta, senza poter negoziare ulteriori aspetti del servizio, ad esclusione del momento di utilizzo. Diversamente se i dipendenti concordano condizioni personalizzate legate a esigenze personali o familiari, allora il valore del benefit deve essere tassato e sarà così determinato secondo il criterio del valore normale, come previsto dall’articolo 51, commi 1 e 3 del Tuir.

Passando ai profili Ires, l’Agenzia precisa che se le e‑bike sono utilizzate esclusivamente per finalità aziendali (spostamenti interni o operativi) i costi sono integralmente deducibili, perché inerenti all’attività d’impresa. Se sono date in uso promiscuo ai dipendenti nell’ambito del piano di welfare, i relativi costi saranno anch’essi deducibili ai fini Ires, in quanto rientrano tra le spese per prestazioni di utilità sociale ex articolo 100 Tuir, con deducibilità ammessa nel limite del 5 per mille del costo del lavoro, come previsto per le opere e i servizi di utilità sociale. La condizione in quest’ultimo caso è che il benefit sia offerto alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.

Infine, anche per quanto riguarda l’Irap viene chiarito che se le e‑bike sono ad uso aziendale i costi saranno deducibili dal valore della produzione, secondo le regole ordinarie Irap. Nel caso in cui le e-bike siano concesse ai dipendenti come welfare, non saranno deducibili ai fini Irap, rientrando tra i costi del personale per i quali il beneficio fiscale non è consentito (articolo 11, Dlgs n. 446/1997).

E-bike in uso ai dipendenti: focus sul trattamento fiscale

Ultimi articoli

Attualità 17 Luglio 2026

Global minimum tax: effetti degli adempimenti tardivi

Le violazioni connesse alla intempestiva presentazione di comunicazioni e dichiarazioni previsti dalla Gmt rientrano, per lo più, nell’ambito applicativo del ravvedimento operoso La disciplina della Global minimum tax, originariamente contenuta nel Dlgs n.

Normativa e prassi 17 Luglio 2026

Detrazioni del Superbonus 2026, aggiornato il modello per le opzioni

Dovrà essere utilizzato a partire dal 23 luglio 2026 per comunicare all’Agenzia l’esercizio delle scelte per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito ancora possibili Approvato, con provvedimento del 17 luglio 2026, il nuovo modello, con le relative istruzioni, per comunicare all’Agenzia delle entrate lo sconto in fattura e la prima cessione del credito spettanti per gli interventi edilizi da Superbonus 2026.

Attualità 17 Luglio 2026

Nuovo phishing: una pagina web imita il portale delle Entrate

La mail fraudolenta invita i destinatari ad accedere all’area riservata dell’Agenzia fornendo l’indirizzo email e la relativa password al fine di acquisire le credenziali di accesso È stata recentemente individuata una nuova campagna di phishing che utilizza indebitamente il nome e il logo dell’Agenzia delle entrate con l’obiettivo di ottenere le credenziali di accesso alle caselle di posta elettronica delle vittime.

Normativa e prassi 17 Luglio 2026

Integrativa: cambio d’uso del credito solo da rimborso a compensazione

In questo caso è percorribile la strada di una seconda dichiarazione per variare l’utilizzo dell’eccedenza.

torna all'inizio del contenuto