13 Febbraio 2026
Tax free shopping, con il Bilancio rimborsi più facili e rapidi
Dal 2026 i turisti che usufruiscono dello sgravio Iva hanno sei mesi per restituire al negoziante la fattura con visto e vengono previste semplificazioni nelle procedure doganali
Tra gli interventi di semplificazione degli adempimenti fiscali previsti dalla legge di bilancio 2026, uno è dedicato alla procedura per la richiesta dei rimborsi Iva relativi alla disciplina del tax free shopping. Si tratta del trattamento agevolativo riservato alle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare di persone domiciliate e residenti al di fuori del territorio dell’Unione europea.
In pratica, si tratta dell’esenzione dall’Iva di cui, a determinate condizioni, usufruiscono i viaggiatori extra‑Ue che lasciano l’Italia trasportando nei loro bagagli beni e souvenir acquistati nel nostro Paese. Per questo tipo di cessioni, l’articolo 38-quater del decreto Iva prevede che l’acquisto possa essere effettuato direttamente senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto oppure con successivo rimborso.
Validazione unica e più tempo per restituire la fattura
La legge di bilancio 2026 non modifica l’agevolazione, ma snellisce e facilita la procedura con cui, ad esempio, il turista estero, al termine della vacanza, può richiedere il rimborso dell’Iva pagata – ma non dovuta – inclusa nel prezzo dei ricordini imbarcati in valigia. Vediamo in cosa consistono le semplificazioni.
In concreto, il comma 934 interviene aggiungendo il comma 2‑bis all’articolo 4‑bis del Dl n. 193/2016. Quest’ultimo ha introdotto, dal 1° settembre 2018, l’obbligo di emissione in modalità elettronica delle fatture per le cessioni tax free shopping. La nuova disposizione incarica il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di definire, con provvedimento da emanare di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, le modalità per semplificare e concludere più velocemente le richieste di rimborso dei viaggiatori stranieri, contestualmente all’uscita dal territorio doganale nazionale.
È introdotta, in particolare, la validazione unica per tutte le fatture emesse dallo stesso esercente e intestate al medesimo cessionario.
Il successivo comma 935 estende da quattro a sei mesi, dal momento dell’acquisto, il tempo a disposizione del cliente extra‑Ue per restituire la fattura al commerciante presso cui ha effettuato l’acquisto, completa degli estremi del passaporto e del visto doganale necessario per la non imponibilità Iva.
La disciplina agevolativa
Fin qui abbiamo visto quali sono le modifiche alla procedura applicativa del tax free shopping. Vediamo ora più nel dettaglio le condizioni che consentono di usufruire dello sgravio Iva.
La norma stabilisce che le vendite di beni a clienti con domicilio o residenza extra‑Ue, per un importo complessivo, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a 70 euro (fino al 31 dicembre 2024 il limite era pari a 154,94 euro), destinati all’uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali fuori dai confini dell’Unione europea, possano essere effettuate senza pagamento dell’imposta. Nel caso in cui l’esercente non applichi l’agevolazione, il cittadino straniero può chiedere il rimborso dell’Iva pagata. L’imposta gli sarà restituita dal cedente stesso che, a sua volta, potrà recuperarla tramite annotazione nel registro degli acquisti (articolo 25 del decreto Iva).
Attenzione: per applicare il regime di non imponibilità è necessario che l’operazione venga documentata con fattura emessa in modalità digitale e trasmessa tramite il servizio delle Dogane Otello 2.0, che ha digitalizzato il processo per il rilascio del visto doganale da apporre alle fatture tax free. In pratica, la prova del trasferimento all’estero delle merci, necessaria per usufruire dello sgravio, è il codice digitale univoco di richiesta generato da Otello 2.0. In sintesi, quando il viaggiatore arriva in dogana per il visto di uscita dall’Italia, con la fattura rilasciata dal commerciante e del codice univoco di richiesta, l’ufficio ha già ricevuto il file del documento e, se i contenuti corrispondono, inserisce direttamente nel sistema informativo l’avvenuta esportazione degli oggetti fatturati (risposta n. 93/2019).
Se la merce esce dal territorio Ue attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita è fornita dalla dogana estera secondo le modalità previste in quel Paese.
La procedura, inoltre, mette automaticamente a disposizione dell’Agenzia delle entrate, in un’apposita area riservata, i dati di suo interesse che consentono all’esercente di assolvere, con un solo invio, anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale (determinazione n. 54088/RU/2018 dell’Agenzia delle dogane di concerto con l’Agenzia delle entrate).
In definitiva, è fondamentale che il turista non dimentichi di verificare che la copia della fattura tax free ricevuta, in formato digitale o analogico dal negoziante, sia provvista del codice univoco identificativo della transazione assegnato da Otello 2.0.
I beni tax free devono uscire dal territorio dell’Unione entro tre mesi dalla cessione, mentre la fattura con il visto doganale deve essere restituita al negoziante entro il sesto mese (e non più il quarto) dall’acquisto. In caso di mancata restituzione della fattura al cedente, quest’ultimo deve regolarizzare l’operazione ai fini Iva entro un mese dalla suddetta scadenza, come indicato nell’articolo 26 del decreto Iva.
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