Normativa e prassi

26 Gennaio 2026

Contributi sanitari aziendali, fuori dal reddito di lavoro

I premi versati dal datore di lavoro ai dipendenti per un sistema di assistenza sanitaria integrativa sono esclusi dal reddito, a prescindere dall’eventuale intermittenza del rapporto di lavoro

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati, in conformità a disposizioni del Ccnl, dal datore di lavoro a un fondo sanitario integrativo, iscritto all’apposita Anagrafe che opera secondo principi di mutualità tra gli iscritti. Per l’applicazione del beneficio, infatti, è irrilevante la possibile assenza del rapporto di lavoro del dipendente alla data di decorrenza della copertura della polizza. È la sintesi del chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la consulenza giuridica n. 2 del 26 gennaio 2026.

Il caso, presentato da rappresentanti delle Associazioni di categoria nazionali, riguarda il Ccnl dell’industria che nel 2024, in occasione del rinnovo, ha previsto un sistema di assistenza sanitaria integrativa rivolto ai dipendenti. Si tratta di un contratto finanziato mediante un contributo interamente a carico del datore di lavoro, pari a € 16,50 mensili (€ 198,00 annui) per ciascun lavoratore. I criteri, definiti con apposito tavolo di lavoro, prevedono che il datore versi il premio dopo una soglia minima di giorni lavorati: solo il raggiungimento di tale soglia fa scattare il riconoscimento dei 198 euro annui e la conseguente attivazione della polizza sanitaria annuale valida per l’anno successivo.

Le associazioni fanno presente che queste polizze assicurative operano su base annuale, mentre il rapporto di lavoro è intermittente, considerato l’avvicendamento tra periodi in cui il lavoratore è contrattualmente operativo e periodi di riposo nei quali il rapporto di lavoro si estingue, con corresponsione del Tfr e delle altre competenze.

Viene quindi chiesto all’Agenzia se i contributi versati dal datore di lavoro per questo sistema di assistenza sanitaria integrativa possano beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2 del Tuir).

Il dubbio delle associazioni era originato dal fatto che il lavoro prevede dei periodi di operatività del dipendente ma anche periodi in cui tale rapporto si può estinguere. Di conseguenza la copertura assicurativa, iniziando a valere nell’anno successivo rispetto al versamento del contributo, decorre per un periodo in cui il lavoratore potrebbe aver cessato l’attività nei confronti del datore di lavoro.

L’Agenzia ripercorre l’articolo 51 del Tuir (principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente), secondo cui tutte le somme percepite in base al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito. Ricorda inoltre anche le cause di esclusione previste dal comma 2 dello stesso articolo, riguardanti “i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20…”.

Considerato che i contributi per l’assistenza sanitaria vengono versati dal datore di lavoro in conformità al Contratto collettivo nazionale del lavoro a favore di un fondo iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, operante secondo criteri di mutualità e solidarietà, l’Agenzia ritiene che tali somme non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente. L’esclusione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir si applica anche se al momento in cui decorre la copertura assicurativa, il rapporto di lavoro non è più esistente.

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