Normativa e prassi

30 Dicembre 2025

Accisa gas naturale: cosa cambia per gli operatori del settore

Ridefiniti, con decreto del vice ministro dell’Economia e delle Finanze, ruoli e responsabilità dei venditori, degli autoconsumatori e dei gestori delle infrastrutture per il trasporto

Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef, in attesa dell’ingresso in Gazzetta Ufficiale, è pubblicato il decreto attuativo, che completa il nuovo quadro regolatorio introdotto dal decreto legislativo n. 43/2025 in materia di tassazione del gas naturale. Il provvedimento definisce le procedure autorizzative, gli obblighi dichiarativi, le modalità di versamento e le regole di controllo per tutti i coinvolti nella filiera del gas.

Si tratta di un intervento previsto dall’articolo 26‑quinquies del Testo unico accise (Dlgs n. 504/1995 – Tua) e molto atteso dagli operatori, poiché rende pienamente operative le nuove disposizioni introdotte, dal richiamato Dlgs, agli articoli 26, 26‑bis, 26‑ter e 26‑quater, che ridefiniscono ruoli e responsabilità di venditori, autoconsumatori e gestori delle infrastrutture.

Autorizzazione preventiva e cauzione parametrata ai volumi
La prima novità riguarda l’accesso all’attività. Tutti gli obbligati, per far ciò, devono presentare una denuncia preventiva all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), indicando, oltre ai dati identificativi relativi a titolari e sedi legali, i volumi che saranno ceduti o autoconsumati. Per gli autoconsumatori, il decreto richiede informazioni aggiuntive sulle modalità di approvvigionamento, sugli impianti di stoccaggio e sulle eventuali percentuali d’uso promiscuo del gas.

Un elemento centrale del nuovo impianto è la cauzione, che l’Adm determina in misura pari al 15% dell’accisa annua stimata. La garanzia deve essere adeguata nel tempo sulla base della media dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti, introducendo un meccanismo dinamico che riflette l’andamento reale dei consumi.

L’Adm, dopo aver verificato i dati contenuti nella denuncia preventiva, eventualmente può sospendere il procedimento autorizzativo per richiedere integrazioni documentali e può revocare l’autorizzazione in caso di perdita dei requisiti o di irregolarità gravi.

Versamenti mensili più aderenti ai consumi
Il decreto ridisegna anche il sistema dei versamenti. Gli acconti mensili non sono più calcolati su stime generiche, ma sui dati effettivi del mese precedente: per i venditori, sui quantitativi indicati nelle bollette o fatture emesse; per gli autoconsumatori, sui volumi realmente utilizzati. Questo meccanismo rende il prelievo più coerente con l’andamento dei consumi e riduce gli scostamenti da regolare in sede di conguaglio.

Nella dichiarazione semestrale, da presentare a settembre e marzo, che sostituisce quella annuale, confluiscono i consumi suddivisi per ambito territoriale, le destinazioni d’uso, le aliquote applicate e gli acconti versati. Il decreto chiarisce che i quantitativi devono essere espressi in condizioni standard (temperatura di 15 °C e pressione di 1,01325 bar), uniformando i criteri di misura e facilitando i controlli.

Ruolo rafforzato per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli
Il provvedimento attribuisce all’Adm un ruolo più incisivo. L’Agenzia può verificare la completezza della documentazione, effettuare controlli presso impianti e sedi operative, analizzare la composizione delle miscele di gas e incrociare i dati trasmessi dai vettorianti, cioè i gestori delle reti di trasporto del gas naturale, con quelli dichiarati dai soggetti obbligati. In caso di accisa versata in misura insufficiente, l’Adm emette un avviso di pagamento e, se necessario, procede all’escussione della cauzione.

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