23 Dicembre 2025
Rientro a seguito di aspettativa, sì al nuovo regime sugli impatriati
Il periodo di sospensione lavorativa non preclude l’accesso all’agevolazione, considerato che in base alla nuova formulazione della norma rileva solo il requisito della residenza all’estero
Il caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia riguarda un contribuente che lavora dal 2001 come dipendente a tempo indeterminato di una banca e che nel 2018 ha chiesto un periodo di aspettativa non retribuita per svolgere un incarico all’estero, dove ha trasferito la residenza iscrivendosi all’Aire. A maggio 2024, terminata l’aspettativa all’estero (durata fino a marzo 2024) è tornato in Italia e ha ripreso servizio presso la stessa banca. Chiede quindi se al rientro può beneficiare del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati (articolo 5 del Dlgs n.209/2023).
L’Agenzia, con la risposta n. 317 del 23 dicembre 2025, chiarisce che, in base alla nuova formulazione della norma, l’aspettativa non rappresenta un ostacolo alla fruizione dell’agevolazione, diversamente dalla precedente disciplina che invece aveva precluso i benefici ai contribuenti che rientrano a seguito di aspettativa non retribuita.
L’Agenzia ricorda il nuovo regime sui lavoratori impatriati, introdotto dal Dlgs n. 209/2023, applicabile dal 2024 a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia.
La misura agevolativa consente di tassare solo il 50% dei redditi di lavoro (fino a 600mila euro), se sono rispettate alcune condizioni:
- impegno a restare fiscalmente residenti in Italia per un certo periodo
- non essere stati residenti in Italia nei tre anni precedenti il rientro
- svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia
- possedere qualificazione o specializzazione elevata.
Il periodo minimo di residenza all’estero è di 3 anni. Tuttavia, i tempi di permanenza si allungano se il datore di lavoro è lo stesso di quello che il dipendente aveva fuori confine. In questo caso i periodi d’imposta diventano:
- 6, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto o gruppo
- 7, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia presso lo stesso soggetto o gruppo.
In conclusione, nel caso in esame, il periodo minimo di residenza all’estero da far valere ai fini della misura di favore è di tre periodi d’imposta, considerato che secondo quanto riferito dal contribuente il datore di lavoro estero e quello italiano sono diversi. A nulla rileva il fatto che il lavoratore prima di trasferirsi all’estero è stato messo in aspettativa non retribuita dalla banca italiana: la nuova disciplina (articolo 5 del Dlgs n. 209/2023) non esclude dai benefici fiscali i lavoratori collocati in aspettativa che dopo aver lavorato all’estero riprendono servizio in Italia.
Il contribuente potrà beneficiare del nuovo regime sugli impatriati a partire dal periodo d’imposta in cui trasferirà la residenza fiscale in Italia e fino alla durata prevista dalla stessa disciplina.
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