24 Dicembre 2025
La cooperazione fiscale si amplia, recepita la direttiva europea Dac 8
Il decreto legislativo di attuazione è approdato in Gazzetta ufficiale questa settimana. Lo scambio automatico tra Paesi si estende alle cripto-attività. Il primo anno di trasmissione sarà il 2027
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 2025 il decreto legislativo n. 194 del 10 dicembre 2025, che recepisce la Direttiva (Ue) 2023/2226 del Consiglio in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale (la cosiddetta Dac 8).
Il decreto integra le disposizioni già in vigore in tema di scambio automatico di informazioni tra Stati membri e ne amplia l’ambito applicativo. Tra le principali novità figurano:
- l’introduzione di una nuova categoria di redditi oggetto di scambio
- l’estensione dei ruling preventivi transfrontalieri anche alle persone fisiche
- l’avvio dello scambio automatico per le operazioni in cripto-attività.
Con la sua entrata in vigore si aggiunge un ulteriore tassello al quadro europeo di contrasto ai fenomeni di frodi, all’evasione e all’elusione fiscale, che rafforzando gli strumenti di cooperazione tra amministrazioni contribuisce all’obiettivo di una maggiore trasparenza fiscale internazionale.
Lo scambio automatico di informazioni relative alle cripto-attività
Agli articoli da 6 a 18, il decreto disciplina da un lato gli obblighi in capo ai prestatori di servizi di cripto-attività tenuti alla comunicazione in materia di procedure di adeguata verifica e di successiva comunicazione dei dati degli utenti che, nel periodo di riferimento, hanno effettuato operazioni pertinenti allo scopo dello scambio e, dall’altro le modalità di effettiva attuazione dello scambio automatico di informazioni con le Autorità competenti degli altri Stati membri Ue e delle giurisdizioni qualificate non-Ue.
Sono soggetti all’obbligo di comunicazione delle informazioni:
- i prestatori di servizi per le cripto attività autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività ai sensi dell’art 63 del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR) o che hanno presentato una notifica ai sensi dell’articolo 60 del medesimo MiCAR
- i gestori di cripto-attività che, alternativamente, sono:
- fiscalmente residenti nel territorio dello Stato
- persone giuridiche costituite o organizzate in base a disposizioni dell’ordinamento nazionale
- soggetti all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia;
- entità gestite nel territorio dello Stato
- la succursale in Italia di soggetti non residenti.
Per i gestori di cripto-attività, il decreto disciplina le modalità di registrazione presso l’Agenzia delle entrate nonché le successive modifiche e le ipotesi di cancellazione.
Sono oggetto dello scambio automatico di informazioni le “operazioni di scambio” e i “trasferimenti” di cripto-attività, così come puntualmente definiti dal decreto, effettuati dagli utenti di cripto-attività, sia persone fisiche che entità, identificati, all’esito delle procedure di adeguata verifica, come fiscalmente residenti in uno Stato membro UE o in una Giurisdizione qualificata non-Ue.
I oggetti obbligati dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate le informazioni oggetto di scambio entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo di riferimento. Il primo anno di trasmissione sarà dunque il 2027.
Per garantire la piena attuazione del nuovo sistema, il decreto introduce un regime di sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione da parte dei prestatori di servizi di cripto-attività.
Gli altri interventi in materia di scambio automatico
Gli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo danno attuazione alle modifiche apportate dalla Dac 8 a diverse tipologie di scambio automatico già in vigore in ambito unionale. In particolare, mediante modifiche al decreto legislativo n. 29/2014, è stata introdotta nell’ordinamento la nuova previsione in materia di scambio di dati reddituali e di capitale (cd. Dac 1). Con tale intervento, le categorie di reddito e di capitale oggetto di scambio obbligatorio tra gli stati membri diventano 5, con riferimento ai periodi d’imposta a partire dal 1° gennaio 2026.
In attuazione delle modifiche allo scambio relativo ai ruling transfrontalieri (cd. Dac 3) è stato introdotto l’obbligo di comunicare gli interpelli transfrontalieri riferiti a persone fisiche quando il loro valore supera 1.500.000 euro (o importo equivalente in altra valuta).
Inoltre, è stata inserita una specifica previsione sulla rilevazione e comunicazione del numero di identificazione fiscale (codice fiscale) estero, in due fasi, a partire dal 2028.
Per quanto riguarda lo scambio automatico relativo ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (cd. Dac 6), le modifiche al decreto legislativo n. 100/2020, recepiscono le novità concernenti le regole applicabili nel caso di intermediari esonerati e la sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero da comunicare.
Le modifiche al decreto legislativo n. 32/2023, recate dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 194/2025, riguardano principalmente l’integrazione dell’elenco delle informazioni oggetto di comunicazione ai fini dello scambio dei dati comunicati dai gestori di piattaforma (cd. Dac 7) per includere la possibilità di comunicare l’identificativo del Servizio di Identificazione da parte di quei gestori che si avvalgono di tale servizio per la conferma diretta dell’identità e della residenza dei soggetti da comunicare.
Infine, con le modifiche alla legge n. 95/2015 è stata data attuazione alle novità in materia di scambio di informazioni sui conti finanziari Dac 2 e Crs. In particolare viene richiesta l’acquisizione delle informazioni relative:
- al ruolo delle persone fisiche che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive
- al ruolo delle persone fisiche e alle entità soggette a comunicazione che detengono partecipazioni nel capitale di rischio di un’entità di investimento qualificata come dispositivo giuridico (ad esempio, un trust).
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