15 Dicembre 2025
Terzo settore, crisi d’impresa e Iva, “ufficiale” il decreto attuativo
Tra le disposizioni, il rinvio al 2036 del nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi e norme sul regime forfetario nell’ambito dello sport dilettantistico
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, che introduce importanti novità fiscali per diversi settori chiave, dalle agevolazioni per gli enti del terzo settore a nuove regole per le imprese in crisi, passando per lo sport e significative modifiche alla disciplina Iva. Il provvedimento mira a razionalizzare la normativa vigente e a introdurre semplificazioni mirate. Tra le norme approvate, il rinvio al 1° gennaio 2036 dell’applicazione del nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, che era prevista per il 1° gennaio 2026.
Terzo settore: stop alla tassazione delle plusvalenze nel passaggio di beni
Una delle principali novità concerne gli enti del Terzo settore. In particolare, a seguito dei nuovi criteri di qualificazione delle attività di interesse generale introdotti dal Codice del Terzo settore (articolo 79 del Dlgs n. 117/2017), alcune attività in precedenza considerate di natura commerciale ai sensi del Tuir potrebbero ora essere ricondotte tra quelle di interesse generale svolte in modalità non commerciale. Per evitare che questa riqualificazione comporti l’emersione di plusvalenze tassabili, il decreto, all’articolo 1, introduce l’articolo 79-bis nel citato decreto legislativo n. 117/2017. La disposizione consente agli enti di optare per la sospensione della tassazione sulla plusvalenza emergente quando un bene strumentale esce dal regime d’impresa, a patto che il bene venga destinato al perseguimento di attività statutarie con finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. La tassazione, tuttavia, scatta se i beni vengono adibiti a scopi diversi o ceduti. In queste ipotesi:
- se il bene è destinato a finalità diverse, la plusvalenza concorre a formare il reddito complessivo dell’ente, ed è calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene all’atto della destinazione a finalità diverse e il costo non ammortizzato dello stesso al momento del cambio di regime (da commerciale a non commerciale)
- se il bene viene ceduto a titolo oneroso o è oggetto di risarcimento per danneggiamento o perdita, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito all’atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene al momento del cambio di regime (da commerciale a non commerciale).
In entrambe le casistiche descritte, gli enti, ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del Tuir, hanno la facoltà di scegliere, in sede di dichiarazione, se tassare l’intera plusvalenza nell’esercizio in cui si realizza o, per i beni posseduti da almeno tre anni, rateizzarla in quote costanti per un massimo di quattro anni (per gli enti religiosi riconosciuti e le fabbricerie le nuove regole si applicano limitatamente ai beni inclusi nel “patrimonio destinato”).
Rinvio al 1° gennaio 2036 dell’applicazione del nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi
Importanti aggiornamenti anche per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. In attuazione dei principi di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lettera g) della legge n. 111/2023 che prevedono una razionalizzazione della disciplina dell’Iva per gli enti del Terzo settore, l’articolo 2, comma 1, del presente decreto modifica la soglia del regime forfettario applicabile per tali soggetti per le attività commerciali da questi svolte.
In particolare, ai soli fini Iva, la soglia di ricavi, ragguagliati ad anno, per accedere al regime forfettario è innalzata da 65mila a 85mila euro. Questa modifica interviene su una norma transitoria in attesa della piena operatività del Codice del Terzo settore. Nello specifico, il legislatore è intervenuto sull’articolo 5, comma 15-quinquies, del D.L. n. 146/2021, applicabile in attesa della piena operatività delle disposizioni del citato Codice, prevista dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Specularmente, l’articolo 2, comma 2 (modificando l’articolo 86, comma 1 del Codice del Terzo settore), prevede che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possano applicare il regime forfetario previsto per questi soggetti dal Codice del Terzo settore in relazione alle attività commerciali svolte, laddove nel periodo d’imposta precedente abbiano percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori alla soglia di 85mila euro (in luogo degli attuali 130mila euro) o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea.
Ulteriori interventi di raccordo sulla disciplina riguardante gli Ets sono previsti agli articoli 3, 4,5 e 6 del decreto in esame.
L’articolo 3 aggiorna la normativa Iva sostituendo, agli articoli 3 e 10 del Dpr n. 633/1972 i riferimenti alla vecchia denominazione di Onlus con quella di enti del Terzo settore.
Il successivo articolo 4, sempre con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, estende l’applicazione dell’aliquota al 5 per cento, prevista dalla Tabella A, parte II-bis, numero1) del Dpr n. 633/1972, alle prestazioni rese dalle imprese sociali costituite in forma di società.
L’articolo 5 introduce due importanti semplificazioni: le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in regime forfettario sono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Inoltre, a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, viene eliminato anche l’obbligo di certificazione fiscale per le cessioni e le prestazioni effettuate da questi soggetti.
L’articolo 6, infine, rinvia al 1° gennaio 2036 l’applicazione del nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, che era prevista per il 1° gennaio 2026.
La modifica del regime fiscale Iva di talune prestazioni rese da enti associativi nasce dai rilievi mossi dalla Commissione europea per il mancato allineamento tra la normativa comunitaria e quella interna con riguardo all’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva delle operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell’ente.
L’articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 aveva originariamente fissato la decorrenza delle previsioni di cui al citato articolo 5, comma 15-quater al 1° gennaio 2024. Tale termine è stato oggetto di più rinvii, da ultimo, quello al 1° gennaio 2026 fissato dall’articolo 3, comma 10, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202.
Sport dilettantistico: ridefinito il regime forfettario
Il decreto, all’articolo 7, adegua l’ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario applicabile, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, agli enti sportivi dilettantistici. Nello specifico, tale regime è applicabile alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche diverse dagli enti del Terzo settore, purché abbiano conseguito proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali non superiori alla soglia di 400mila euro.
Nel dettaglio, l’opzione per il regime fiscale forfetario può essere esercitata esclusivamente dagli enti sportivi che si siano costituiti in una delle seguenti forme giuridiche:
- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato
- società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice civile.
Sono esplicitamente esclusi gli Enti del terzo settore iscritti al Runts che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. Viene inoltre confermato che, in caso di superamento del limite di 400mila euro, si decade dal regime con effetto a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.
Crisi d’impresa: novità sulla tassazione delle sopravvenienze attive
L’articolo 8 del decreto in esame contiene una norma di interpretazione autentica dell’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir in materia di tassazione delle sopravvenienze attive conseguenti alle riduzioni dei debiti dell’impresa derivanti dall’accesso alle procedure di gestione della crisi.
La normativa vigente, infatti, nell’escludere, totalmente o parzialmente, l’imponibilità, fa riferimento solamente agli istituti preesistenti al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e non a quelli successivamente introdotti dal citato codice per consentire alle imprese di ricorrere, in alternativa, a strumenti generalmente più flessibili dei precedenti.
In tal senso, l’esclusione dalla tassazione viene estesa anche ai nuovi strumenti con finalità liquidatoria, come il concordato minore e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Inoltre, la disposizione chiarisce che non costituiscono sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, di un piano attestato ai sensi dell’articolo 56 del Dlgs n. 14/2019, pubblicato nel registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
Viene stabilito, infine, che non si procede al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate sulla base di interpretazioni difformi della norma.
Riforma dell’Iva: semplificazioni sulla rettifica della detrazione e nuove regole per gli enti non commerciali
Il provvedimento interviene anche su aspetti specifici e di semplificazione della disciplina Iva. Nel dettaglio, all’articolo 9, viene abrogata una norma (terzo comma dell’articolo 19-bis.2 del Dpr n. 633/1972) relativa alla rettifica della detrazione Iva in caso di mutamenti nel regime fiscale o nell’attività. Tali principi generali sulla rettifica risultano già ampiamente disciplinati, dunque l’abrogazione mira a semplificare il testo di legge senza modificare la sostanza della disciplina.
Sempre con riguardo alla disciplina sulla detrazione, all’articolo 10 viene riscritta la disciplina per gli enti non commerciali di cui all’articolo 19-ter del Dpr n.633/1972. La nuova disposizione stabilisce che per i beni e servizi utilizzati sia per l’attività economica che per finalità istituzionali, l’imposta sul valore aggiunto è detraibile solo per la quota imputabile all’attività economica, da determinarsi secondo criteri oggettivi. A tal fine, è richiesta una contabilità separata per le due tipologie di attività.
Pagamenti digitali: aggiornate le definizioni Iva per i servizi transfrontalieri
Per assicurare un corretto allineamento con le direttive europee, il decreto, all’articolo 11, aggiorna le definizioni relative agli obblighi di trasmissione dei dati sugli acquisti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento, introdotti dalla direttiva (Ue) 2020/284 recepita con il Dlgs n. 153/2023.
La novità principale è l’esclusione dalla definizione di “prestatore di servizi di pagamento” della Banca centrale europea, delle banche centrali nazionali e degli enti pubblici.
Vengono invece inclusi istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche e Poste italiane S.p.a. quando offrono tali servizi. Vengono inoltre ridefinite le nozioni di “servizio di pagamento” e “operazione di pagamento” per renderle coerenti con la normativa Ue.
Trasporti internazionali: estesa la non imponibilità Iva anche agli intermediari
Ulteriore intervento in materia di Iva riguarda, all’articolo 12, i servizi di trasporto internazionale. Il regime di non imponibilità Iva viene esteso anche ai servizi resi all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di spedizione, anche se svolti da intermediari.
Questo intervento legislativo supera una precedente interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle entrate (risposta ad interpello n. 392/2022), che considerava imponibile ai fini Iva la prestazione di trasporto affidata da un vettore principale a un sub-vettore. La modifica allinea la normativa italiana a quanto previsto dalla direttiva Ue n. 2006/112/Ce e alla sentenza CGUE, 8 novembre 2018, C-495/17, Cartrans Spedition Srl.
Obblighi di comunicazione delle piattaforme elettroniche
Infine, all’articolo 13, il decreto in esame abroga una disposizione inattuata contenuta nella legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 151 della legge n. 197/2022). Si tratta dell’obbligo, per le piattaforme elettroniche (marketplace, portali), di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle vendite di beni mobili a cessionari non soggetti passivi Iva (consumatori finali).
L’abrogazione si rende necessaria per evitare una duplicazione di adempimenti. Infatti, una normativa successiva prevista dal D.lgs. n. 32/2023 ha già introdotto un obbligo di comunicazione simile, ma più ampio, per i gestori delle piattaforme. La cancellazione della vecchia norma evita quindi un’inutile duplicazione di adempimenti per i gestori di piattaforme e riduce l’aggravio burocratico in capo all’amministrazione finanziaria, altrimenti tenuta a gestire un doppio ingresso di dati.
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