15 Dicembre 2025
Studi in Italia ma lavoro all’estero: sì alle agevolazioni “prima casa”
I cittadini che lavorano fuori confine non perdono lo sconto sull’imposta di Registro per l’acquisto di un’abitazione nel comune in cui hanno frequentato scuole e università
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 312 del 15 dicembre 2025, conferma che il cittadino italiano iscritto all’Aire, trasferito all’estero per ragioni di lavoro, può acquistare un immobile a uso abitativo nel comune italiano dove ha svolto l’intero percorso scolastico e universitario, usufruendo dei benefici fiscali “prima casa”. La casa non deve necessariamente essere destinata ad abitazione principale né è richiesto il trasferimento di residenza dell’interessato.
Il richiedente precisa di non essere proprietario di un immobile acquistato con le stesse agevolazioni, e che il comune dove intende acquistare la casa non è il suo comune di nascita.
La risposta positiva dell’Amministrazione finanziaria “è scritta” nella normativa stessa richiamata dal contribuente, che disciplina, tra l’altro, il trattamento di favore introdotto per incentivare l’acquisto di un’abitazione in Italia da parte dei cittadini residenti all’estero a causa della loro attività.
Va premesso che l’agevolazione in commento, prevista dal Testo unico dell’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa” – Nota II bis, articolo 1, comma 1, lettera a), della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131/1986 – è stata ritoccata dal Dl n. 69/2023 (articolo 2, comma 1).
In particolare, alla luce delle modifiche, lo sconto sul Registro può essere applicato più facilmente da chi si è trasferito all’estero per lavoro. Nel dettaglio, per usufruire del vantaggio fiscale occorre che il richiedente abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni e che l’immobile sia nel comune di nascita, oppure in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.
La circolare n. 3/2024, continua l’Agenzia, ha chiarito che l’intervento normativo ha svincolato, il beneficio dalla cittadinanza dando rilievo al verificarsi dei requisiti oggettivi richiesti.
In definitiva, possono usufruire del Registro agevolato le persone fisiche che contestualmente:
• hanno dovuto trasferirsi all’estero per motivi di lavoro, anche non subordinato. Quindi il trasferimento non deve avvenire successivamente all’acquisto dell’immobile
• sono state residenti o hanno svolto attività in Italia per almeno cinque anni prima dell’acquisto
• hanno acquistato l’immobile in uno dei comuni previsti dalla norma, ossia di nascita, ultima residenza o svolgimento dell’attività.
Inoltre, devono essere rispettate le altre condizioni previste dalla Nota II-bis:
• non possedere altri immobili con agevolazioni “prima casa”
• non essere titolare di diritti reali su altre abitazioni nello stesso comune o sul territorio nazionale.
Non è invece richiesto, ai residenti all’estero per lavoro, di stabilire la propria residenza nel comune in cui è situato l’immobile acquistato o che questo sia destinato ad abitazione principale.
L’Amministrazione completa il quadro normativo e di prassi richiamando la circolare n. 2/1994 che, in merito al requisito dell’ubicazione della “prima casa” nel comune di svolgimento dell’attività, ha precisato che “Per quanto attiene all’acquisto effettuato nel comune ove l’acquirente svolge la propria attività, si precisa che il legislatore, con detto termine, ha inteso ricomprendere ogni tipo di attività ivi incluse quelle svolte senza remunerazione, come ad esempio le attività di studio, di volontariato e sportive”. Criterio confermato dalla circolare n. 19/2001.
In sintesi, ai fini dell’agevolazione, il concetto di “attività” include anche lo studio, il volontariato e lo sport, l’applicazione del beneficio non è subordinata al trasferimento della residenza nel comune del nuovo acquisto né la casa deve costituire l’abitazione principale.
Pertanto, nel caso specifico, l’Agenzia ritiene che il richiedente possa beneficiare delle agevolazioni “prima casa” per l’abitazione acquistata perché situata nel comune in cui ha svolto l’intero percorso scolastico e universitario.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 15 Dicembre 2025
Studi in Italia ma lavoro all’estero: sì alle agevolazioni “prima casa”
I cittadini che lavorano fuori confine non perdono lo sconto sull’imposta di Registro per l’acquisto di un’abitazione nel comune in cui hanno frequentato scuole e università L’Agenzia delle entrate, con la risposta n.
Attualità 15 Dicembre 2025
Tax credit cinema e audiovisivo, domande entro il 31 dicembre
La scadenza riguarda il credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, di produzione esecutiva e post produzione e per le industrie tecniche e di post produzione La direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) del ministero della Cultura ha annunciato, con un avviso, la chiusura della sessione per poter presentare le domande per tre distinti tax credit: credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, credito di imposta per le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione, e per le industrie tecniche e di post produzione.
Normativa e prassi 15 Dicembre 2025
Terzo settore, crisi d’impresa e Iva, “ufficiale” il decreto attuativo
Tra le disposizioni, il rinvio al 2036 del nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi e norme sul regime forfetario nell’ambito dello sport dilettantistico È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 4 dicembre 2025, n.
Normativa e prassi 15 Dicembre 2025
Dal 2026 interessi legali più bassi, dal Mef la percentuale aggiornata
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.