9 Dicembre 2025
I compensi per l’incarico al magistrato sono assimilati al lavoro dipendente
L’Amministrazione finanziaria esclude che possano essere qualificati come redditi diversi, perché non sono connessi a prestazioni lavorative e retribuzioni occasionali
Le somme percepite da un magistrato per l’incarico di presidente di un Collegio consultivo tecnico (Cct) devono essere tassate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e non come redditi diversi. Rientrano, infatti, nella disciplina dei rapporti di collaborazione tipici previsti dalla legge per la partecipazione a collegi e commissioni.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 307 pubblicata il 9 dicembre 2025, a un magistrato nominato, con l’autorizzazione della sua Amministrazione di appartenenza, presidente di un Collegio consultivo tecnico di un ente pubblico. Il rapporto è regolato da un contratto di collaborazione autonoma e senza vincoli di subordinazione.
Nella Certificazione Unica 2025, relativa ai redditi 2024, l’ente ha qualificato i compensi erogati al richiedente come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Il magistrato ritiene, invece, che l’attività svolta rientri nella categoria del lavoro autonomo occasionale e che, di conseguenza, il relativo reddito sia riconducibile ai redditi “diversi” disciplinati dall’articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir.
L’Agenzia è di parere diverso. Il ragionamento dell’Amministrazione prende le mosse innanzitutto dall’analisi della norma che definisce le caratteristiche dei redditi che, anche se non formalmente derivanti da rapporti di lavoro dipendente, sono a questi assimilabili e come tali vengono tassati. Stiamo parlando dell’articolo 50 del Tuir. In particolare, la disposizione – comma 1, la lettera b) – include tra i redditi assimilati le indennità e i compensi percepiti da dipendenti per incarichi svolti in relazione alla loro qualifica presso altri datori di lavoro, mentre la successiva lettera c-bis), estende il trattamento fiscale in esame ai cosiddetti rapporti di collaborazione “tipici”, tra cui rientrano espressamente i compensi percepiti per la partecipazione a collegi e commissioni.
La circolare n. 326/1997 ha chiarito che i compensi percepiti da impiegati e funzionari pubblici per incarichi collegati alla loro qualifica sono assimilabili a quelli di lavoro dipendente, anche se erogati da soggetti diversi dallo Stato o dall’Amministrazione di appartenenza. Tuttavia, secondo lo stesso documento di prassi, anche se manca questo collegamento, ma l’attività è svolta in modo continuativo e con compensi periodici, rimaniamo sempre nel campo dei redditi assimilati previsti, in questo caso, dalla lettera c-bis).
Sulla stessa linea la risoluzione n. 2/2009 con la quale l’Amministrazione ha precisato che tra l’altro “non possono ricondursi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quelle prestazioni che rientrano nei compiti istituzionali del lavoratore dipendente o nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente. L’esame diretto a verificare l’eventuale collegamento tra le prestazioni rese ed i compiti istituzionali del dipendente, ovvero l’oggetto della professione o arte esercitata deve, quindi, essere sempre operato, sia per i rapporti di collaborazione tipici che per quelli atipici”.
In sostanza, i compensi in questione sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se l’incarico è collegato alla qualifica o se il rapporto è di natura collaborativa e continuativa.
Soltanto in via residuale e se mancano i presupposti sopra evidenziati le somme percepite dagli incaricati sono qualificabile come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir.
E non è il caso del magistrato che ha proposta l’interpello.
Il contratto, infatti, prevede durata pluriennale (3-4 anni), per tutta la durata dell’appalto a cui è collegato, e un compenso periodico, quindi, non può essere ritenuto occasionale.
Il regolamento del Cct stabilisce, evidenzia la risposta, che possano essere nominati presidenti giuristi senza che vi sia espresso riferimento alla funzione di magistrato rivestita all’interno della pubblica amministrazione. Di conseguenza, i compensi non sono assimilabili a quelli dei dipendenti secondo le previsioni dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Tuir. Ma, trattandosi di partecipazione a collegi e commissioni, lo sono ai sensi della lettera c-bis) che include questo tipo di rapporti.
In definitiva, con la risposta odierna l’Agenzia chiarisce che i compensi percepiti dal magistrato per l’incarico di presidente del Cct devono essere tassati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del Tuir. Non sono, quindi, redditi diversi, come ipotizzato dal contribuente, ma somme che rientrano nella disciplina dei rapporti di collaborazione tipici previsti dalla legge.
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