4 Dicembre 2025
Crediti d’imposta da Dta, il cessionario può solo monetizzare
La società che riceve un credito d’imposta da trasformazione delle attività per imposte anticipate (Dta) non può utilizzarlo in compensazione né cederlo a sua volta
Con la risposta n. 300 del 4 dicembre 2025 l’Agenzia fornisce dei chiarimenti sull’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per Dta da parte della società cessionaria del credito.
Nel dettaglio una società ha acquistato crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle Dta (Deferred tax assets) secondo le previsioni dell’articolo 2, commi 55-58, del Dl n. 225/2010. Tali crediti, chiesti a rimborso in dichiarazione, sono stati ceduti secondo l’articolo 43-bis del Dpr 602/1973. La cessionaria del credito d’imposta, cioè la società che ha presentato l’interpello, chiede se può utilizzare in compensazione i crediti ricevuti (articolo 17 Dlgs n. 241/1997) indicandoli nel quadro RU del Modello Redditi SC.
La società ritiene che i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 32/2025 sui crediti da Dta ai sensi dell’articolo 44-bis Dl n. 34/2019, possano valere anche per i crediti da Dta ai sensi del Dl 225/2010, trattandosi di fattispecie analoghe.
L’Agenzia ricorda in primo luogo che le cessioni di crediti chiesti a rimborso sono disciplinati dall’articolo 43-bis del Dpr n. 602/1973. La disposizione prevede il divieto di ulteriore cessione e l’impossibilità di utilizzo in compensazione per cui il cessionario può solo monetizzare il credito tramite rimborso.
L’esclusione della compensazione, inoltre, è confermata anche dalla prassi. L’interpello n. 253/2025 in tema di cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle Dta secondo l’ articolo 44bis del Dl n. 34/2019 ha chiarito che “Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Il cessionario potrà, pertanto, solo monetizzazione l’importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione”.
Anche l’interpello n. 259/2025 chiarisce analogamente “considerato che l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la compensazione dello stesso ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, quest’ultima non rientra tra le modalità di utilizzo del credito da DTA da parte del cessionario…”.
Considerato il quadro normativo e di prassi l’Agenzia non condivide la soluzione prospettata dal contribuente. Il cessionario, quindi, non potrà utilizzare in compensazione i crediti ricevuti ai sensi dell’articolo 43-bis Dpr 602/1973, ma potrà solo incassarli.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.
Normativa e prassi 21 Gennaio 2026
Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale
Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.
Attualità 21 Gennaio 2026
Furto delle credenziali Spid: il phishing torna in azione
Alla vittima viene chiesto di inserire la password della propria identità digitale, mentre l’indirizzo mail è già precompilato tramite personalizzazione del link Una nuova truffa online cerca di sfruttare il logo dell’Agenzia delle entrate con l’intento di sottrarre le credenziali Spid (sistema pubblico di identità digitale) degli utenti.