24 Novembre 2025
Bonus edilizi: se l’opzione è errata il credito resta, ma cambia l’utilizzo
La scelta tra sconto e cessione deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria tramite un apposito modello, da trasmettere entro il 16 marzo dell’anno successivo alla spesa
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 295 del 24 novembre 2025 ha chiarito che, nel caso in cui la comunicazione dell’opzione dello sconto in fattura sia stata compilata in modo errato e non corretta entro i termini di legge, la scelta diventa definitiva e non può più essere modificata. Questo significa che, se è stata indicata la cessione del credito invece dello sconto in fattura, l’opzione resta quella della cessione, con tutte le conseguenze che ne derivano. In sostanza, il credito acquisito può essere utilizzato in compensazione in dieci rate annuali e non in cinque, come previsto per lo sconto in fattura, e può essere ceduto soltanto a soggetti qualificati, ossia banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.
La conclusione trae origine dal quesito di una società edile che ha eseguito lavori agevolabili in base sia al bonus facciate che al superbonus su un immobile condominiale, applicando lo sconto in fattura. Nello specifico, la compagine ha emesso tre fatture nel dicembre 2023 e due nel dicembre 2024, tutte con la dicitura “sconto in fattura”, e i relativi dati sono stati comunicati telematicamente dal condominio. Sul proprio cassetto fiscale, la società ha già accettato e utilizzato in compensazione il credito maturato nel 2023, mentre non ha ancora accettato quello relativo al 2024, avendo rilevato un errore materiale nelle comunicazioni inviate dall’intermediario del condominio: è stata infatti barrata la casella “cessione del credito” invece di quella corretta “sconto in fattura”.
La società chiede se tale errore comporti la perdita del diritto a fruire del credito d’imposta o se possa essere considerato un vizio formale, superabile in virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. In particolare, domanda se sia possibile regolarizzare la posizione e mantenere l’opzione per lo sconto in fattura.
Secondo l’interpretazione prospettata dalla società, l’errore è solo formale e non incide sulla validità dell’opzione, poiché tutti i requisiti sostanziali sono rispettati. Richiama inoltre la risposta n. 590 del 2020, con cui l’Agenzia delle entrate ha ammesso la possibilità di correggere errori simili prima dell’utilizzo del credito. L’istante sottolinea che, al momento, la differenza tra sconto in fattura e cessione del credito riguarda solo la prima cessione a soggetti non qualificati, mentre la circolazione successiva del credito segue regole identiche. Pertanto, ritiene che l’opzione esercitata dal condominio debba considerarsi valida ed efficace e che l’errore possa essere rettificato con una comunicazione specifica all’Agenzia delle entrate.
Nella risposta in esame, in primis, l’Agenzia delinea la normativa di riferimento, vale a dire l’articolo 121 del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020). Tale disposizione ha introdotto due alternative alla detrazione fiscale per chi sostiene spese di recupero edilizio:
- lo sconto in fattura, che consente al committente di ridurre immediatamente l’importo dovuto al fornitore, il quale acquisisce un credito d’imposta di pari valore
- la cessione del credito, che permette di trasferire il beneficio fiscale a terzi.
La differenza tra le due opzioni è questa: l’impresa che ha effettuato i lavori e che applica lo sconto in fattura può cedere il credito anche a un cessionario, anche non qualificato, mentre con l’opzione per la cessione del credito, il cessionario può a sua volta cedere il credito d’imposta, ma limitatamente a soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione).
La scelta tra sconto e cessione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate tramite un apposito modello, da trasmettere entro il 16 marzo dell’anno successivo alla spesa. Nel modello, il contribuente deve barrare la casella corrispondente all’opzione prescelta.
L’Agenzia ha ammesso la possibilità di ovviare all’errore che incide sulla spettanza della detrazione, sull’entità del credito o sul suo destinatario inviando un messaggio di posta elettronica quando l’opzione esercitata dal cedente resta valida, ma ha chiarito che ciò non è possibile, e non si può prescindere dall’invio di una nuova comunicazione, in presenza dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.
In passato, era possibile sanare errori formali tramite la remissione in bonis, inviando una nuova comunicazione oltre il termine ordinario. Tuttavia, il decreto-legge n. 39/2024 ha eliminato questa possibilità, rendendo più rigida la disciplina.
Il caso concreto
Nel caso analizzato, i condomini avevano scelto lo sconto in fattura, ma l’intermediario ha erroneamente barrato la casella relativa alla cessione del credito. Il fornitore ha accettato il credito senza verificare la correttezza dell’opzione e ha iniziato a utilizzarlo in compensazione.
L’Agenzia ha ricordato che, sebbene in passato fosse ammessa la rettifica di errori simili, oggi non è più possibile modificare la comunicazione una volta scaduti i termini. La scelta di rinunciare alla detrazione resta valida, ma l’opzione esercitata è quella della cessione del credito, con tutte le conseguenze che ne derivano e in particolare l’impossibilità di cedere il credito a soggetti non qualificati, indipendentemente dagli accordi civilistici o dalle indicazioni riportate in fattura.
Pertanto, con la risposta in argomento l’Agenzia precisa che gli errori nella comunicazione delle opzioni non possono più essere corretti oltre i termini di legge. La volontà dei contraenti, gli accordi privati o le annotazioni in fattura non hanno alcun effetto se non accompagnati da una comunicazione formale corretta e tempestiva.
In conclusione, resta valida l’opzione di un’alternativa al diritto alla detrazione in cambio di un credito di pari importo sul corrispettivo comunicata dal cedente, ma non è possibile beneficiare delle conseguenze proprie dello sconto in fattura. La società, nella sua qualità di cessionario, potrà quindi utilizzare il credito d’imposta in compensazione oppure scegliere di cederlo, ma solo ai soggetti qualificati.
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