Normativa e prassi

12 Novembre 2025

Compensazioni tra soggetti diversi: l’Agenzia ribadisce il divieto

Anche all’interno di reti d’impresa, i crediti d’imposta di un soggetto non possono estinguere debiti altrui: la modalità resta ammessa solo tra posizioni tributarie dello stesso contribuente

La compensazione di debiti e crediti tributari tra soggetti diversi, anche se aderenti a una Rete d’imprese, configura un accollo fiscale vietato dalla normativa in vigore. Lo ha ribadito l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 291 del 12 novembre 2025, confermando che l’operazione è ammessa solo se il pagamento avviene senza compensazione.

Il caso esaminato riguarda una società promotrice, intenzionata a costituire una “Rete integrata per la gestione tributaria e la compensazione fiscale”, con l’obiettivo di favorire una gestione condivisa dei flussi fiscali tra imprese aderenti.

L’idea alla base del progetto è quella di consentire, tramite il modello F24 e l’utilizzo del codice tributo “50 – coobbligazione”, la compensazione multilaterale dei crediti d’imposta tra i retisti, ciascuno titolare di propri crediti legittimamente maturati. Il meccanismo si fonderebbe su contratti di appalto o di servizio stipulati tra la Rete e i singoli retisti, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità.

La società richiedente sostiene che tale pratica non configurerebbe un accollo tributario (articolo 8, comma 2, legge n. 212/2000), ma piuttosto un uso legittimo di crediti propri in compensazione orizzontale tra soggetti cooperanti. L’Agenzia, come in altre occasioni, ha espresso parere contrario.

Richiamando gli articoli 17, del Dlgs n. 241/1997, e 1, del Dl n. 124/2019, come anticipato, l’Amministrazione ribadisce che l’accollo del debito d’imposta altrui è ammesso solo se il pagamento avviene senza compensazione, cioè con versamento diretto da parte dell’accollante. In nessun caso è consentito estinguere il debito dell’accollato utilizzando crediti dell’accollante.

A questo proposito ricorda che anche la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025, ha confermato questo principio: l’identità soggettiva tra debitore e titolare del credito è condizione imprescindibile per la compensazione. In mancanza di tale identità, la compensazione è vietata, anche se i soggetti coinvolti operano nell’ambito di una rete d’impresa con finalità fiscali.

L’Agenzia ha inoltre richiamato la risoluzione n. 140/2017 e la più recente risposta n. 246/2025  (vedi “Debiti compensati con crediti altrui, il sistema tributario non lo ammette”), sottolineando che la compensazione tra soggetti diversi, anche se formalizzata tramite contratti di rete, appalto o servizio, configura un accollo fiscale non conforme alla normativa attualmente in vigore. In tali casi, i versamenti effettuati si considerano come non avvenuti e possono comportare l’applicazione di sanzioni.

In sintesi, la risposta n. 291/2025 ribadisce un principio fondamentale: la compensazione tributaria è ammessa solo tra debiti e crediti riferibili allo stesso soggetto. Qualsiasi schema che preveda l’utilizzo di crediti di un soggetto per estinguere debiti di un altro, anche se giustificato da rapporti contrattuali o da una struttura di rete, è da considerarsi un accollo vietato.

Compensazioni tra soggetti diversi: l’Agenzia ribadisce il divieto

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto