10 Novembre 2025
Global minimum tax in Italia: istituiti i codici tributo per l’F24
Al momento della compilazione del modello, questi identificativi devono essere inseriti nella sezione “Erario”, indicando l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle imposte minime globali in Italia – integrativa, suppletiva e nazionale – l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 63 del 10 novembre 2025, ha istituito appositi codici tributo e con lo stesso documento di prassi ha anche previsto nuovi identificativi per chi intende avvalersi del ravvedimento, pagando sanzioni ridotte.
Al riguardo, ricordiamo che con il decreto legislativo n. 209/2023, l’Italia ha recepito la direttiva (Ue) 2022/2523, dando attuazione alla legge delega n. 111/2023. Il provvedimento normativo introduce la disciplina sull’imposizione minima globale per i grandi gruppi multinazionali e nazionali. Si tratta di un passo decisivo per l’implementazione del “Secondo Pilastro” dell’accordo Ocse/G20, volto a garantire una tassazione minima effettiva delle imprese a livello globale.
In particolare, l’articolo 9 del decreto stabilisce che l’imposizione integrativa in Italia si articola in tre tipologie di imposta: l’imposta minima integrativa (articoli 13, 14 e 15), l’imposta minima suppletiva (articoli 19, 20 e 21) e l’imposta minima nazionale (articolo 18). Nello specifico, gli obblighi di versamento sono disciplinati dall’articolo 53, comma 2, del decreto e le relative disposizioni attuative sono previste dall’articolo 6 del decreto 7 novembre 2025 del vice ministro dell’Economia e delle Finanze (vedi “Global minimum tax in Italia:
fissati i nuovi adempimenti”).
Questi tributi sono dovuti in euro e devono essere versati con il modello F24, senza possibilità di compensazione.
Il versamento avviene in due rate: la prima, pari al 90% dell’importo dovuto, deve essere effettuata entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio cui l’imposta si riferisce; la seconda, corrispondente al saldo residuo, deve essere versata entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio.
Per fare un esempio concreto, i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare devono effettuare il primo versamento relativo all’imposta dovuta per il 2024 entro l’ultimo giorno di novembre 2025 (termine che nel 2025 slitta al primo dicembre, perché il 30 novembre è domenica). Il saldo sarà da versare entro luglio 2026. A partire dall’esercizio successivo a quello transitorio, la seconda rata per l’imposta dovuta nel 2025 dovrà essere versata entro aprile 2027, con la prima rata da versare entro novembre 2026.
Per consentire il versamento di queste imposte tramite il modello F24, l’Agenzia delle entrate ha istituito specifici codici tributo. Il codice “2730” è destinato all’imposta minima integrativa, il “2731” all’imposta minima suppletiva e il codice “2732” all’imposta minima nazionale. Al momento della compilazione del modello, questi codici devono essere inseriti nella sezione “Erario”, indicando l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento nel formato “AAAA”. Inoltre, per distinguere le due rate, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata (01 per la prima, 02 per la seconda) e “RR” indica il numero complessivo delle rate (sempre 02).
Inoltre, nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997), L’Agenzia, con lo stesso documento di prassi, ha istituito ulteriori codici tributo: il “2733” è utilizzabile per il versamento delle sanzioni, mentre il codice “2734” è destinato agli interessi. Anche in questo caso, i codici vanno inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, indicando l’anno d’imposta di riferimento nel formato “AAAA”.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.