4 Novembre 2025
Tassa etica: quando dovuta, anche i forfettari devono versarla
L’Agenzia spiega come calcolare l’imposta per chi svolge attività sensibili e aderisce al regime agevolato, indicando anche i codici tributo e le modalità di pagamento
Se esercitano attività rientranti tra quelle individuate dalla relativa disciplina (articolo 1, comma 466, legge n. 266/2005), come la produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico o di incitamento alla violenza, anche i contribuenti in regime forfettario versano la Tassa etica. Lo conferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 285 del 4 novembre 2025.
A sollecitare la precisazione è stato un contribuente, che ha presentato una richiesta di riesame parziale di una risposta ricevuta da una direzione regionale dell’Agenzia sull’applicabilità della Tassa etica ai forfettari. La Dr aveva affermato che anche questi contribuenti sono tenuti al versamento del tributo, in quanto non espressamente esclusi dalla normativa vigente, richiamando anche lo scadenzario fiscale pubblicato sul sito istituzionale.
Il contribuente ha contestato tale interpretazione, sostenendo che vi è una lacuna normativa sull’applicabilità della tassa ai forfettari e che, in assenza di indicazioni ufficiali, risulta impossibile calcolare e versare correttamente le somme eventualmente dovute. A suo avviso, la norma istitutiva della Tassa non distingue tra regimi fiscali, ma si limita a indicare imprese e professionisti. Inoltre, sottolinea che nessun documento di prassi chiarisce l’obbligo per i soggetti in regime forfettario e che la risoluzione 107/2009, istitutiva dei codici tributo, fa riferimento solo ai contribuenti Irpef e Ires, escludendo i regimi agevolati come quello dei minimi e, per analogia, quello forfettario.
In via subordinata, qualora l’Agenzia dovesse confermare l’obbligo, il contribuente chiede chiarimenti sulle modalità di pagamento e sui codici tributo da utilizzare.
La risposta
Innanzitutto, l’Amministrazione ricorda che il forfettario (introdotto dalla legge n. 190/2014) è un regime fiscale agevolato riservato a persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Coloro che vi aderiscono determinano il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti, e versano un’imposta sostitutiva pari al 15%, che sostituisce Irpef, Irap e le addizionali regionali e comunali.
La Tassa etica, invece, è un’addizionale alle imposte sul reddito introdotta dal comma 466 della legge n. 266/2005. Essa si applica a una quota del reddito netto proporzionalmente riferibile alle attività prima descritte. Nonostante il regime forfettario preveda un’imposta sostitutiva, l’Agenzia chiarisce che questa non esclude l’applicazione della Tassa etica, in quanto tale imposta non rientra tra quelle sostituite dal regime agevolato.
Per i soggetti in regime forfettario, la base imponibile dell’imposta si determina applicando il coefficiente di redditività previsto per il codice Ateco dell’attività esercitata ai ricavi o compensi derivanti dalle attività soggette alla Tassa. L’importo così ottenuto va indicato nel quadro RQ del modello Redditi PF, rigo RQ49, e su di esso si applica l’aliquota del 25 per cento.
Il versamento, poi, avviene secondo le stesse modalità previste per l’Irpef, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 107/2009:
- 4003 – acconto prima rata
- 4004 – acconto seconda rata o unica soluzione
- 4005 – saldo.
L’Agenzia, infine, ribadisce che per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati, si applicano le regole previste per le imposte sul reddito.
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