21 Ottobre 2025
Compensi ai progettisti esteri: niente Iva, ma ritenuta al 30%
L’Amministrazione pubblica italiana, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta a operarla al momento del pagamento del premio corrisposto

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 266 del 21 ottobre 2025, ha chiarito che i premi dei concorsi di progettazione pubblica, anche se percepiti da professionisti non residenti e privi di partita Iva, sono redditi di lavoro autonomo soggetti a ritenuta del 30% se corrisposti da enti italiani. Nessuna fattura, né Iva, in assenza di abitualità.
La precisazione è stata fornita a un Ministero che, nel quadro degli interventi previsti dal Pnrr, ha promosso un concorso di progettazione articolato in due gradi, finalizzato alla realizzazione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici esistenti, e ora chiede lumi sul trattamento fiscale dei premi corrisposti ai vincitori.
Il caso
Il Ministero rappresenta che il concorso è stato indetto ai sensi del Codice dei contratti pubblici, in particolare degli articoli 152 e seguenti del Dlgs n. 50/2016 e dell’articolo 24 del Dl n. 152/2021. La procedura prevedeva una piattaforma dedicata, gestita dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli architetti, attraverso la quale i professionisti potevano presentare la propria candidatura.
Nel primo grado del concorso, i partecipanti erano chiamati a proporre idee progettuali coerenti con obiettivi specifici. Al secondo grado accedevano, per ciascuna area geografica, gli autori delle cinque proposte con il punteggio più alto, ammessi ex aequo e senza formazione di graduatoria. In questa fase, i candidati dovevano sviluppare ulteriormente l’idea progettuale già presentata. Al termine della valutazione dei progetti del secondo grado, veniva stilata una graduatoria finale, con l’assegnazione del premio al vincitore di ciascun lotto.
Il premio, come indicato nel disciplinare, corrispondeva al 70% del valore del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con un ulteriore 5% riconosciuto per le spese. Ai non vincitori, classificati dal secondo al quinto posto, veniva attribuito un premio di importo variabile tra 2mila e 10mila, secondo quanto stabilito nella tabella allegata al disciplinare.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 177/2024, fornita allo stesso ente pubblico sempre in tema di trattamento fiscale dei premi corrisposti ai partecipanti alla procedura, ha chiarito che tali premi rientrano in uno schema negoziale previsto dal Codice degli appalti. Il rapporto tra l’Amministrazione e i professionisti partecipanti assume una funzione sinallagmatica, in quanto i premi sono strettamente correlati all’esecuzione di una prestazione intellettuale.
Di conseguenza, essi sono soggetti all’applicazione dell’Iva come corrispettivo (articolo 3, Dpr n. 633/1972), e devono essere fatturati con l’aliquota ordinaria. Inoltre, ai fini delle imposte dirette, gli stessi premi sono considerati compensi di lavoro autonomo (articolo 53, Tuir) e l’Amministrazione è tenuta ad applicare le ritenute d’acconto (articolo 29, comma 5, Dpr n. 600/1973).
La questione, ora, si è ulteriormente complicata nel momento in cui il Ministero ha dovuto liquidare un premio a un partecipante non titolare di partita Iva, iscritto all’albo degli architetti dal 2018, ma domiciliato all’estero, dove lavora stabilmente come dipendente, il quale ha dichiarato di non svolgere attività professionale autonoma in modo abituale e di non aver superato la soglia contributiva prevista dalla normativa vigente. Da qui, il nuovo quesito.
La conclusione
Con la risposta odierna, l’Agenzia delle entrate fornisce un chiarimento puntuale e articolato in merito al trattamento fiscale del premio corrisposto al partecipante non residente.
In primo luogo, ribadisce che, ai sensi dell’articolo 53 del Tuir, i compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di lavoro autonomo, anche se l’attività non è svolta in via esclusiva. L’iscrizione volontaria all’albo professionale, come nel caso dell’architetto in questione, è considerata un elemento indicativo della volontà di esercitare la professione in modo abituale, e ciò vale anche se il soggetto non ha una partita Iva o non svolge l’attività in modo continuativo.
A tal proposito richiama la risoluzione n. 88/2015, con la quale ha aderito all’orientamento della Cassazione sottolineando che l’abitualità è insita nella scelta di iscriversi all’albo, che costituisce titolo per l’affidamento di incarichi professionali.
Nel caso specifico, però l’Agenzia riconosce che non sussistono gli elementi di abitualità e sistematicità richiesti per configurare l’attività come professionale ai fini Iva.
Il professionista, infatti, risulta domiciliato all’estero, lavora come dipendente e non esercita attività autonoma in modo regolare. Di conseguenza, la prestazione resa nell’ambito del concorso deve essere considerata occasionale e, per tale motivo, non rientra nel campo di applicazione dell’Iva. Non essendo configurabile come attività professionale abituale, il compenso non è soggetto a fatturazione e il professionista non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore aggiunto.
Sul piano delle imposte dirette, invece, l’Agenzia precisa che, trattandosi di un soggetto non residente, il compenso deve essere assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%, come previsto dall’articolo 25, comma 2, del Dpr n. 600/1973. Tale ritenuta si applica anche se la prestazione non è abituale, in quanto il reddito è prodotto nel territorio dello Stato. L’Amministrazione che eroga il premio, in qualità di sostituto d’imposta, è pertanto tenuta ad applicare la ritenuta al momento del pagamento.

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