Normativa e prassi

17 Ottobre 2025

Versamenti F24, F24 Ep ed F24 Accise: c’è chi arriva e chi invece parte

L’Agenzia delle entrate con quattro diverse risoluzioni pubblicate oggi dà spazio a un nutrito gruppo di nuovi codici tributo e mette a riposo due causali contributo

Gli identificativi della risoluzione n. 57 consentono a imprese ed enti pubblici di pagare l’Ires premiale ridotta prevista per il 2025. Con la risoluzione n. 58 arrivano i codici chiesti dalle Dogane per l’accisa sui prodotti da inalazione senza combustione. La risoluzione n. 59 dà i “numeri” per i versamenti parziali delle somme dovute in seguito ai controlli automatizzati del Fisco. Infine, con la risoluzione n. 60, su richiesta dell’Inps, escono di scena due causali contributo.

Ires premiale al 20%, i codici per il versamento
Istituiti, con la risoluzione n. 57 del 17 ottobre 2025 dell’Agenzia delle entrate, i codici tributo necessari per il versamento dell’Ires ridotta prevista dalla legge dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi da 436 a 444, legge n. 207/2024). Il trattamento premiale applicabile, a determinate condizioni, per il periodo d’imposta 2025, consiste in un taglio di quattro punti percentuali dell’aliquota ordinaria stabilita dall’articolo 77 del Tuir, pari al 24% del reddito complessivo netto (vedi “Legge di bilancio 2025 – 10: premiati gli investimenti 4.0 e 5.0”).

Il decreto Mef dello scorso 8 agosto (vedi “Riduzione transitoria dell’Ires: pubblicato il Dm con le regole”) ha definito le modalità attuative del beneficio fiscale prevedendo, tra l’altro, che l’Agenzia delle entrate istituisse gli appositi codici tributo per consentire a imprese ed enti pubblici di effettuare correttamente i versamenti dell’imposta agevolata.

Ciò detto, in caso di versamento con F24 devono essere utilizzati i nuovi codici:

  • 2048 – “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”
  • 2049 – “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.

Gli identificativi devono essere inseriti nella sezione “Erario”, con l’indicazione dell’anno d’imposta nel campo “Anno di riferimento” (formato AAAA).

In caso di versamento rateale del saldo (codice 2049), il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere compilato nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento ed “RR” il numero complessivo delle rate; per il pagamento in unica soluzione, va indicato “0101”.

Gli enti pubblici dovranno invece indicare nel modello F24 Ep i codici tributo:

  • 204E – Acconto seconda rata o in unica soluzione
  • 205E – Saldo

Trovano posto nella sezione “Erario” (valore F).

Il campo “riferimento A” è utilizzato solo per il codice 205E, per indicare la rateazione (“NNRR”) o “0101” in caso di pagamento unico.

Il campo “riferimento B” riporta l’anno d’imposta (formato AAAA). I campi “codice” ed “estremi identificativi”, infine, non devono essere valorizzati.

Nuovi codici per le Dogane
La sempre più marcata diffusione di prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, ha indotto il legislatore a prevedere una nuova disciplina fiscale. Tali prodotti, esclusi quelli autorizzati come medicinali (Dlgs n. 219/2006), sono ora soggetti a imposta di consumo, come previsto dall’articolo 62-quater.2, comma 1, del Dlgs n. 504/1995, appositamente modificato dal decreto legislativo n. 141/2024.

Per rendere operativo il versamento di questa imposta, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha richiesto l’istituzione di specifici codici tributo da utilizzare nel modello “F24 Accise”.

In risposta, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 58 del 17 ottobre 2025, ne ha istituiti tre, che consentono di versare non solo l’imposta di consumo, ma anche eventuali indennità di mora e interessi in caso di ritardato pagamento.

I codici tributo istituiti sono i seguenti:

  • 5515” per l’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione
  • 5516” per l’indennità di mora in caso di ritardo nel versamento dell’imposta
  • 5517” per gli interessi dovuti sul ritardato pagamento.

In fase di compilazione del modello “F24 Accise”, questi codici devono essere inseriti nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”. È necessario indicare la lettera “M” nel campo “ente”, lasciare vuoti i campi “codice identificativo” e “rateazione”, e riportare nel campo “provincia” la sigla della provincia in cui ha sede legale il fabbricante, il depositario, il rappresentante fiscale o l’importatore. Nei campi “mese” e “anno di riferimento” devono essere indicati, rispettivamente, il mese e l’anno di immissione in consumo dei prodotti, nel formato “MM” e “AAAA”.

Nuovi codici tributo per i versamenti parziali
Con la risoluzione 59, sempre di oggi, 17 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate ha introdotto nuovi codici tributo per agevolare i contribuenti che ricevono comunicazioni di irregolarità ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973. Si tratta delle comunicazioni automatiche che segnalano eventuali discrepanze nei dati dichiarati, con l’indicazione delle somme dovute.

In particolare, i nuovi codici sono stati istituiti per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute nei casi in cui il contribuente scelga di non versare l’intero importo indicato nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma intenda effettuare un versamento parziale.

In tali circostanze, è necessario compilare un nuovo modello F24, riportando i codici tributo istituiti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza degli importi a debito versati. Inoltre, devono essere indicati il codice atto e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, così come riportati nella comunicazione ricevuta.

Per facilitare l’individuazione del codice corretto, l’Agenzia ha predisposto una tabella, dove mette in corrispondenza i nuovi codici tributo e quelli già esistenti, utilizzati per i versamenti spontanei. Questo consente di distinguere chiaramente tra i pagamenti effettuati in autonomia e quelli effettuati in risposta a una comunicazione di irregolarità.

Le due causali soppresse
Lo scorso 2 ottobre, l’Inps ha richiesto la disattivazione di due causali contributo, attualmente utilizzate nella sezione “Altri Enti Previdenziali e Assicurativi” del modello F24.

Nello specifico si tratta di:

  • RCLS – “Recupero Contributi Lavoratori Spettacolo”
  • RTLS – “Lavoratori dello Spettacolo: versamento pregiudiziale alla domanda di rateazione e versamento rate provvisorie e definitive”.

In ottemperanza a tale richiesta, l’Agenzai delle entrate, con la risoluzione n. 60 del 17 ottobre 2025, ha disposto la soppressione immediata delle suddette causali contributo.

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