Attualità

8 Ottobre 2025

Credito assunzione detenuti: domande entro il 31 ottobre

Nel panorama delle politiche di reinserimento sociale, il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni fiscali e contributive rivolte alle imprese che scelgono di assumere persone detenute

Le imprese che assumono detenuti, sia internati che ammessi al lavoro esterno, devono presentare richiesta di credito di imposta entro il prossimo 31 ottobre. La richiesta va indirizzata alla direzione dell’istituto penitenziario dal quale hanno attinto personale. Si tratta di quelle aziende e imprese cooperative che hanno stipulato una convenzione con l’Amministrazione penitenziaria per assumere detenuti (sia internati che ammessi al lavoro esterno).

Le regole di base
Nel panorama delle politiche di reinserimento sociale, il legislatore nazionale ha previsto una serie di agevolazioni fiscali e contributive rivolte alle imprese che scelgono di assumere persone detenute. Queste misure, previste dalla legge n. 193/2000, nota come “legge Smuraglia”, mirano a favorire il lavoro come strumento di riabilitazione, offrendo al tempo stesso vantaggi concreti alle aziende.

Le imprese possono accedere agli incentivi se assumono detenuti o internati all’interno degli istituti penitenziari, oppure se impiegano soggetti ammessi al lavoro esterno secondo quanto previsto dall’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario. Anche le persone in semilibertà rientrano nell’agevolazione.
In particolare, l’azienda deve stipulare una convenzione con l’istituto penitenziario di riferimento, garantire un contratto di lavoro subordinato per almeno trenta giorni e assicurare una retribuzione conforme ai contratti collettivi nazionali.
La convenzione regola diversi aspetti, tra cui l’utilizzo gratuito di locali e attrezzature, le spese sostenute dal carcere, le responsabilità civili, le modalità di accesso e ispezione da parte del personale dell’istituto, oltre alla durata e alla risoluzione dell’accordo.

Il vantaggio fiscale
Oltre al vantaggio economico derivante dalla riduzione dei costi fissi, l’impresa può beneficiare di un credito d’imposta mensile per ogni lavoratore assunto. L’importo varia in base alla condizione del detenuto: è più elevato per chi lavora all’interno o all’esterno del carcere (520 euro) e leggermente inferiore per le persone semilibere (300 euro).
In caso di contratto part-time, il credito è proporzionale alle ore effettivamente lavorate.
Il beneficio fiscale continua anche dopo la fine della detenzione, per un periodo che può arrivare fino a ventiquattro mesi, a seconda del regime detentivo precedente. Le agevolazioni si estendono anche alle attività formative, purché seguite da un’assunzione immediata per un periodo pari almeno al triplo della durata della formazione. Tuttavia, non sono ammesse le imprese che abbiano stipulato convenzioni con enti locali per attività formative.

Per ottenere il credito d’imposta, le aziende devono presentare una richiesta entro il 31 ottobre di ogni anno alla direzione dell’istituto penitenziario. La procedura prosegue con l’invio delle istanze ai provveditorati regionali e, successivamente, al dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, che entro il 15 dicembre comunica l’importo massimo spettante a ciascuna impresa.

L’elenco dei beneficiari viene pubblicato sul sito del ministero della Giustizia e trasmesso all’Agenzia delle entrate. Il credito può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia, e non concorre alla formazione della base imponibile.

Il vantaggio contributivo
Sul fronte contributivo, sono ridotte del 95% le quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori relative alle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute ai detenuti o internati assunti all’interno degli istituti penitenziari (da imprese private e cooperative) e quelle dovute ai detenuti ammessi al lavoro all’esterno (in questo caso l’agevolazione vale solo per le imprese cooperative).  Anche questo beneficio si può estendere oltre la fine della detenzione, per un periodo variabile (18 o 24 mesi) in base al tipo di regime al quale i detenuti erano sottoposti.

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