2 Ottobre 2025
Cessione del credito da “Dta”, utilizzo a una via per il cessionario
La società che acquisisce da soggetti terzi il credito d’imposta derivante da “attività per imposte anticipate” potrà solo monetizzare il credito incassando le somme oggetto di rimborso
Una società che intende sottoscrivere un atto di cessione di un credito generato da Dta (“attività per imposte anticipate”) non potrà ricorrere alla compensazione delle somme, non rientrando tale operazione tra le modalità di utilizzo del credito da Dta da parte dei futuri cessionari. È la sintesi della risposta n. 259/2025 dell’Agenzia delle entrate.
In base alla disciplina agevolativa (articolo 44bis comma 1, Dl n. 34/2019), una società che entro il 31 dicembre 2021 avesse ceduto a titolo oneroso dei crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (mancato pagamento protratto per oltre 90 giorni) poteva trasformare in credito d’imposta le Dta anche se non iscritte in bilancio riferite ai seguenti componenti:
- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito, alla data della cessione
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
L’Agenzia ricorda inoltre la disciplina sull’utilizzo di tali crediti che, in sintesi, può avvenire con la compensazione, la cessione o la richiesta di rimborso (articolo 44-bis, comma 2, Dl n. 34/2019). In particolare, Le opzioni di cessione contemplate da tale disciplina sono quelle degli articoli 43-bis e 43-ter del Dpr n. 602/1973.
Il caso in esame riguarda l’acquisto dei crediti d’imposta “Dta” da soggetti terzi, ipotesi per la quale sussiste il divieto per il cessionario di ulteriore cessione. L’articolo 43-bis, comma 1, secondo periodo Dpr 602/1973 specifica infatti che “Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione”.
Considerato che l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la sua compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, quest’ultima non rientra tra le modalità di utilizzo del credito da Dta da parte del cessionario che ha acquistato il credito ai sensi dell’articolo 43bis del Dpr n. 602/1973.
La futura cessionaria, conclude l’Agenzia, potrà quindi solo incassare le somme oggetto del rimborso.
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