Normativa e prassi

2 Ottobre 2025

Cessione del credito da “Dta”, utilizzo a una via per il cessionario

La società che acquisisce da soggetti terzi il credito d’imposta derivante da “attività per imposte anticipate” potrà solo monetizzare il credito incassando le somme oggetto di rimborso

Una società che intende sottoscrivere un atto di cessione di un credito generato da Dta (“attività per imposte anticipate”) non potrà ricorrere alla compensazione delle somme, non rientrando tale operazione tra le modalità di utilizzo del credito da Dta da parte dei futuri cessionari. È la sintesi della risposta n. 259/2025 dell’Agenzia delle entrate.

In base alla disciplina agevolativa (articolo 44­bis  comma  1, Dl n. 34/2019), una società che entro il 31 dicembre 2021 avesse ceduto a titolo oneroso dei crediti  pecuniari  vantati  nei  confronti  di  debitori  inadempienti (mancato pagamento protratto per oltre 90 giorni) poteva trasformare in credito d’imposta le Dta ­ anche se non iscritte in bilancio ­ riferite ai seguenti componenti:

  • perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito, alla data della cessione
  • importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.

L’Agenzia ricorda inoltre la disciplina sull’utilizzo di tali crediti che, in sintesi, può avvenire con la compensazione, la cessione o la richiesta di rimborso (articolo 44-bis, comma 2, Dl n. 34/2019). In particolare, Le opzioni di cessione contemplate da tale disciplina sono quelle degli articoli 43-bis e 43-ter del Dpr n. 602/1973.

Il caso in esame riguarda l’acquisto dei crediti d’imposta “Dta” da soggetti terzi, ipotesi per la quale sussiste il divieto per il cessionario di ulteriore cessione. L’articolo 43-bis, comma 1, secondo periodo Dpr 602/1973 specifica infatti che “Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione”.

Considerato che l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la sua compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, quest’ultima non rientra tra le modalità di utilizzo del credito da Dta da parte del cessionario che ha acquistato il credito ai sensi dell’articolo 43­bis del Dpr n. 602/1973.

La futura cessionaria, conclude l’Agenzia, potrà quindi solo incassare le somme oggetto del rimborso.

Cessione del credito da “Dta”, utilizzo a una via per il cessionario

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto