1 Ottobre 2025
“Guida alla cartella di pagamento” online sui siti delle due Agenzie
Come leggere e comprendere, sezione per sezione, il documento con cui Ader informa il contribuente di aver ricevuto l’incarico di recuperare somme che risultano non versate
Disponibile da oggi online, sui siti di Agenzia delle entrate e di Ader, la “Guida alla cartella di pagamento”, che ha l’obiettivo di spiegare, pagina per pagina, il contenuto del documento che dà il via alle attività di riscossione coattiva dei tributi. Con la notifica della cartella, infatti, Ader informa il contribuente che è stata incaricata dagli enti creditori di recuperare somme che risultano non versate e di cui si chiede la regolarizzazione.
La collana “L’Agenzia informa”
La guida fa parte della collana “L’Agenzia informa” dell’Agenzia delle entrate, dedicata alle pubblicazioni sui temi fiscali di maggior interesse per i cittadini: grazie alle sinergie operative e strategiche realizzate tra le due Agenzie, all’interno della collana trovano spazio le guide sulle attività di riscossione.
La lettura di una cartella di pagamento: la sezione di Ader
La Guida prende in esame ciascuna delle sezioni che compongono la cartella, a partire da quella identificata con banner di colore blu, che contiene tutte le informazioni di competenza di Ader. La prima pagina indica la sede di Ader che ha emesso l’atto, il destinatario, l’ente o gli enti creditori e il totale del debito, dettagliato in seguito. Nelle pagine successive della stessa sezione “blu” si trovano tutte le informazioni fondamentali di servizio per il cittadino e quindi come pagare, rateizzare, chiedere la sospensione dell’atto o presentare ricorso solo nei casi di vizi formali della cartella stessa o della sua notifica.
La sezione degli enti creditori
La sezione successiva della cartella contiene, invece, le informazioni trasmesse dagli enti creditori, distinguibili dal colore del banner: arancione per le Agenzie fiscali (Entrate e Dogane e Monopoli); verde per gli enti locali; viola per gli altri enti come, per esempio, Inail, casse di previdenza, prefetture oppure ordini professionali. La prima pagina di questa sezione dettaglia la composizione del debito, mentre quelle seguenti indicano come contattare l’ente, presentare istanze o richieste di annullamento o fare ricorso, con i relativi riferimenti normativi, autorità competenti e scadenze. L’ultima sezione della cartella contiene il modulo di pagamento.
L’avviso di presa in carico
La Guida include anche un focus sull’avviso di presa in carico, un’altra tipologia di atto della riscossione coattiva. La legge infatti prevede che Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli e alcuni enti territoriali, tra i quali Comuni, Province, Città metropolitane, possano richiedere il pagamento delle somme a loro dovute con gli avvisi di accertamento esecutivi. Se il contribuente non regolarizza il pagamento, questi enti affidano le somme da recuperare a Ader, che avvia le procedure di riscossione e informa il contribuente con l’avviso di presa in carico.
Poiché si tratta di una comunicazione informativa, viene inviata per posta semplice o email non certificata, non ha scadenze di pagamento e Ader può avviare le attività di riscossione indipendentemente dal suo ricevimento.
La lettura dell’avviso di presa in carico
La Guida analizza anche la struttura dell’avviso di presa in carico. La prima pagina riporta i dati dell’avviso di accertamento esecutivo (ente creditore, numero, data di notifica) e il numero di riferimento interno, utile per identificare, nella situazione debitoria in area riservata di Ader, l’avviso di accertamento per il quale si procede. Le pagine successive forniscono istruzioni per pagare o rateizzare e i contatti di Ader e dell’ente creditore per eventuali chiarimenti.
Il documento si chiude con il modulo di pagamento, come avviene per la cartella.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.