Attualità

26 Settembre 2025

Rimborsi dell’Iva assolta all’estero, scadenza martedì 30 settembre

L’appuntamento coinvolge gli operatori italiani per l’imposta pagata in altri Stati Ue, ma anche gli operatori comunitari e di Paesi extra Ue che hanno accordi di reciprocità con l’Italia

Come ogni anno il 30 settembre scade il termine per richiedere il rimborso dell’Iva assolta all’estero. L’appuntamento fiscale riguarda le imprese e i professionisti stabiliti in Italia che nel 2024 hanno eseguito acquisti di beni o servizi in altri Paesi Ue e desiderano recuperare l’imposta. Stessa scadenza anche per gli operatori Ue e per quelli di Paesi extra Ue con cui esistono accordi di reciprocità, che intendono richiedere a rimborso l’Iva assolta per beni e servizi acquistati o importati in Italia.  

Nel dettaglio la richiesta potrà essere presentata, con procedure specifiche:

  • dai soggetti stabiliti in Italia che hanno assolto l’Iva per beni e servizi acquistati o importati in altro stato Ue
  • dai soggetti stabiliti in altri Stati Ue per l’imposta versata nello Stato italiano relativa a beni e servizi qui acquistati
  • dai soggetti stabiliti negli Stati extra Ue con cui esistono accordi di reciprocità per il rimborso dell’Iva assolta nello Stato italiano per acquisti di beni e servizi.

Il rimborso da parte dei soggetti italiani per l’Iva versata in Ue è disciplinato dall’articolo 38-bis1 del Dpr n. 633/1972. Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia, a seconda del canale a cui si è abilitati, rispettando la scadenza del 30 settembre. In caso di errore è possibile presentare un’altra domanda con le stesse modalità e nello stesso termine.

L’attività di controllo e gestione delle istanze, prima dell’inoltro allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara – fax: 0039  0855772325 – email: cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it – telefono: Centro di assistenza telefonica: 800.89.41.41/800.89.35.35 – con scelta selezione operatore 2 – Area non residenti.

Sul sito dell’Agenzia, nell’apposita scheda informativa, sono disponibili le istruzioni per effettuare la richiesta.

I soggetti residenti in altro Stato comunitario che vogliono chiedere il rimborso dell’Iva versata in Italia devono invece inviare l’istanza alla propria amministrazione finanziaria, la quale provvederà a inoltrarla all’Agenzia delle entrate. La norma di riferimento è dall’articolo 38-bis2 del Dpr n. 633/1972. Anche in questo caso, sul sito dell’Agenzia è disponibile la scheda informativa con tutte le istruzioni operative.

Infine, per l’imposta pagata in Italia dai soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Ue con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera, Norvegia, Regno Unito) la presentazione dell’istanza di rimborso dell’imposta avviene tramite il modello Iva 79, da indirizzare sempre al Centro operativo di Pescara (via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara). La domanda può essere consegnata a mano, tramite raccomandata a/r o con il corriere. La disciplina normativa è indicata all’articolo 38-ter del Dpr n. 633/1972. Per maggiori dettagli rimandiamo alla relativa scheda informativa.

Rimborsi dell’Iva assolta all’estero, scadenza martedì 30 settembre

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto