23 Settembre 2025
Fatture inerenti alla liquidazione, l’Iva addebitata si può detrarre
La società ha diritto a portarsi l’imposta in detrazione in quanto le prestazioni dei legali che gestiscono l’attività del contenzioso sono strumentali alla cessazione della propria attività
Una società che nel suo periodo di attività svolgeva operazioni esenti dall’Iva (articolo 10 Dpr n. 633/1972), e successivamente è stata messa in liquidazione, potrà detrarre l’Iva relativa alle fatture dei professionisti che hanno gestito l’attività legale di recupero dei crediti insoluti durante il periodo di liquidazione. Si tratta, infatti, di un’attività strumentale e inerente alla liquidazione stessa. È la sintesi della risposta n. 251 del 22 settembre 2025 dell’Agenzia delle entrate.
La società, in liquidazione volontaria dal luglio 2021, in pratica chiede se può detrarre l’Iva delle fatture ricevute, dopo l’apertura della procedura, dagli avvocati che hanno curato il recupero di crediti insoluti e il contenzioso tributario, considerando che prima di tale data non avrebbe potuto detrarre alcun importo, avendo sempre svolto un’attività esente.
L’Agenzia ricorda il principio, ribadito anche nell’interpello n. 853/2021, in base al quale è possibile detrarre l’imposta “per acquisti effettuati nello svolgimento dell’attività liquidatoria, una volta accertato il nesso di diretta strumentalità tra l’impiego dei beni e servizi acquistati e lo svolgimento dell’attività liquidatoria”.
La Corte di cassazione è intervenuta sulla natura dell’attività di liquidazione con due recenti pronunce (ordinanze n. 3875/2025 e 4755/2025) chiarendo che: ”La liquidazione coatta amministrativa comporta la cessazione dell’attività assicurativa (esente) esercitata dalla società nel periodo in cui era in bonis e torna ad essere applicabile l’ordinario regime impositivo che consente la detraibilità dell’Iva (Cass. n. 12444 del 2011, Cass. 27649 del 2011; v. anche Cass. n. 9464 del 2018)”.
In pratica la detrazione spetta anche nella anche nella fase liquidatoria se sussistono i requisiti dell’inerenza e dell’afferenza dei beni e servizi acquistati, rispetto ad attività non esenti.
Nel caso in esame, dall’analisi della documentazione ricevuta, l’Agenzia rileva che le prestazioni per l’attività di recupero crediti e di assistenza legale relative alle fatture ricevute dalla società sono inerenti con l’attività liquidatoria, essendo finalizzate a definire i rapporti pendenti. Entrambe si possono definire propedeutiche e strumentali alle finalità liquidatorie e afferenti alla liquidazione della società.
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