18 Settembre 2025
Polizza sanitaria ai dipendenti: imponibile anche per le sedi estere
Concorre alla formazione del reddito complessivo nonostante sia prevista dallo Statuto dell’ente nel caso di uffici situati in Paesi privi di assistenza sanitaria diretta
Il premio assicurativo per la polizza sanitaria versato dall’ente pubblico per i dipendenti che lavorano all’estero non è escluso dalla formazione del reddito complessivo anche se previsto obbligatoriamente dallo Statuto dell’ente stesso. Non risponde, infatti, ai requisiti richiesti dalle ipotesi di deroga al principio di onnicomprensività definiti dal Tuir. È quanto precisa la risposta n. 249 del 18 settembre 2025.
Il chiarimento segue il quesito di un ente pubblico sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza di un ministero. L’ente opera a Roma e Milano e all’estero. Ai dipendenti in servizio all’estero, come previste dal suo Statuto, sono applicate le stesse disposizioni previste per il personale del ministero che opera presso le stesse sedi.
L’ente ha stipulato con società assicurativa una polizza sanitaria che copre malattia, infortuni e maternità dei propri lavoratori. Il premio assicurativo è interamente versato dal richiedente e varia in base alla copertura, che può essere individuale o familiare.
Per quanto riguarda le sedi italiane, i dipendenti possono estendere la polizza al nucleo familiare pagandone il relativo premio aggiuntivo.
All’estero, invece, nei Paesi dove non è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta, e come avviene per il personale del ministero, l’assicurazione è obbligatoriamente estesa, per Statuto, ai familiari conviventi a carico.
L’ente riferisce che fino a ora ai premi erogati è stato applicato il trattamento fiscale previsto per i fringe benefit (articolo 51, comma 3, Tuir).
Tuttavia, ritiene che le polizze stipulate per i lavoratori (e loro familiari conviventi) in servizio presso le unità situate in Stati senza copertura sanitaria diretta, non costituiscano fringe benefit, ma un contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio per legge e, quindi, non imponibile ai fini fiscali secondo le previsioni dell’articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir.
Diverso il parere dell’Agenzia. L’Amministrazione ricorda, innanzitutto, che, per quanto riguarda la determinazione del reddito di lavoro dipendete, secondo il principio di onnicomprensività – disciplinato dall’articolo 51, comma 1, del Tuir – “costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Tra le deroghe a tale principio, il successivo comma 2, lettera a), richiamato dall’ente, stabilisce che non concorrono alla formazione dell’imponibile “i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”.
Sull’argomento la circolare n. 326/1997 ha precisato che l’assistenza sanitaria cui fa riferimento la norma deve rispondere a “finalità fondate unicamente sulla solidarietà collettiva a soggetti che versano in uno stato di bisogno”. Inoltre, continua il documento di prassi, sono qualificabili come “contributi previdenziali” le somme versate obbligatoriamente secondo disposizione di legge per garantire al dipendente specifiche prestazioni previdenziali.
Analizzata normativa e prassi, l’Agenzia, a differenza del richiedente, ritiene che la polizza assicurativa sanitaria stipulata dall’ente non possa rientrare tra le ipotesi di esclusione da tassazione previste dal Tuir a proposito del principio di onnicomprensività. Il premio non rappresenta, infatti, un contributo assistenziale, perché non risponde a finalità di solidarietà collettiva verso soggetti in stato di bisogno (circolare n. 326/1997). Né equivale a un contributo previdenziale, in quanto non garantisce prestazioni previdenziali obbligatorie per legge.
In conclusione, quindi, il premio assicurativo per la polizza sanitaria stipulata dall’ente a favore del proprio personale in servizio all’estero concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente secondo le regole stabilite dall’articolo 51, comma 1, del Tuir.
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