Normativa e prassi

17 Settembre 2025

Detrazione Iva forfetaria al 6,4% per la cessione del legno

Un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze definisce le aliquote applicabili per i periodi 2024 e 2025 dai contribuenti che aderiscono allo speciale regime di favore

Fissata, per il biennio 2024-2025, l’aliquota del 6,4% per la compensazione dell’Iva relativa alle cessioni di legno e legna da ardere applicabile dai produttori agricoli che aderiscono al regime speciale di detrazione forfettizzata sui prodotti agricoli e ittici. A stabilirlo, il decreto Mef del 6 agosto 2025, pubblicato sulla GU n. 215 della serie generale, di ieri, 16 settembre.

Il regime speciale a favore del settore agricolo e ittico cui fa riferimento il provvedimento è disciplinato dall’articolo 34, comma 1, del decreto Iva. In particolare, la norma prevede che per la vendita dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata decreto stesso, possa essere applicata una detrazione forfetizzata dell’imposta sul valore aggiunto basata sull’applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro per le Politiche agricole.

Successivamente, la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 662, legge n. 145/2018) ha stabilito che annualmente, con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, le percentuali di compensazione relative al regime disciplinato dall’articolo 34, applicabili al legno e alla legna da ardere salgano nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a partire dal 2019.

Secondo le indicazioni di quest’ultima disposizione, i rispettivi Dm annuali hanno fissato, da ultimo, l’aliquota del 6,4%, con riferimento agli 2020, 2021 e 2022, per le cessioni di legno e legna da ardere, escluso il legno tropicale. È saltato, invece il decreto relativo al 2023.

Il Dm dello scorso 6 agosto, pubblicato sulla GU di ieri, fissa le percentuali applicabili per gli anni 2024 e 2025. In particolare, il decreto stabilisce che, per il biennio di riferimento, siano nuovamente del 6,4% le aliquote di compensazione applicabili alle cessioni dei prodotti indicati ai nn. 43 e 45 della Tabella A, parte prima, allegata al decreto Iva e cioè:

– legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);

– legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04).

La decorrenza è dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

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