16 Settembre 2025
Onlus, Superbonus e sconto in fattura accessibili per le spese del 2025
Se la comunicazione di inizio lavori è anteriore al 30 marzo 2024, per l’ente persistono le due agevolazioni sia per i lavori antisismici che per quelli finalizzati al risparmio energetico
In tema di Superbonus, le Onlus che hanno sostenuto spese nel 2025, con comunicazione di inizio lavori precedente al 30 marzo 2024, hanno diritto all’agevolazione del Superbonus che può essere utilizzata anche sotto forma di sconto in fattura o di cessione del credito. È questa, in sintesi, la risposta data dall’Agenzia a un’istanza di interpello presentata da una Onlus e pubblicata il 15 settembre 2025 (Risposta n. 241 del 15 settembre 2025).
In particolare, una Onlus di diritto si è rivolta all’Agenzia delle entrate per conoscere la misura e le modalità di fruizione delle agevolazioni di Sisma Bonus e ed Ecobonus rientranti nel Superbonus per lavori eseguiti su immobili di proprietà.
Nello specifico, l’ente precisa di aver presentato la documentazione necessaria riguardo agli interventi, compresa la Cila-Superbonus, nel 2023 prima dell’inizio dei lavori. La Onlus chiede quindi chiarimenti sull’accesso alle agevolazioni per l’anno 2025, alla luce dell’evoluzione della normativa relativa alla fruizione della detrazione Superbonus e delle opzioni per sconto in fattura e cessione del credito previsti per le spese edilizie.
Secondo il parere dell’Amministrazione finanziaria, dal momento che la comunicazione dei lavori è precedente al 30 marzo 2024, la Onlus può continuare a fruire del Superbonus. L’incentivo può essere utilizzato su opzione sotto forma di sconto in fattura o di cessione del credito.
Il quesito nel dettaglio
La richiedente è una Società cooperativa sociale, rientrante tra le Onlus di diritto, proprietaria di un fabbricato urbano costituito da sei unità immobiliari, di cui quattro di categoria A4 (Abitazioni di tipo popolare) e due pertinenze C2 e C6 (rispettivamente magazzini/depositi e autorimesse).
La Onlus fa presente che i lavori sono iniziati nell’agosto 2023, che la CILA-Superbonus è stata presentata prima dell’inizio dei lavori e che i SAL, che seguono l’avanzamento dei lavori, sono soltanto parziali.
Su queste premesse di fatto, sono molteplici i quesiti rivolti all’Amministrazione finanziaria: innanzitutto, la Onlus chiede se per le spese antisismiche sostenute nel 2025 possa maturare il diritto allo sconto in fattura. Se sì, se lo sconto sia consentito nella misura del 110 oppure del 65 per cento. Inoltre, la cooperativa chiede chiarimenti in merito agli interventi di “riqualificazione energetica”, ed in particolare circa l’obbligo alla detrazione diretta o, in alternativa, alla possibilità dello sconto in fattura con cessione del credito. Infine, la Onlus vuole conoscere la misura del bonus: del 100 o del 65 per cento?
Il parere dell’Agenzia
Con il documento di prassi in commento, l’Agenzia ha ricostruito puntualmente la normativa di riferimento, interessata da numerose modifiche legislative. Il decreto Cessioni (Dl n. 11/2023, convertito dalla legge n. 38/2023) ha modificato il decreto Rilancio (Dl n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020), rimodulando il perimetro di operatività dello sconto in fattura e della cessione del credito ed introducendo un generale divieto di utilizzazione del credito con modalità alternative alla detrazione diretta. La norma, tuttavia, ha previsto deroghe, sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo. Ulteriori modifiche sono, da ultimo, intervenute con il Dl 39/2024 recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.
Per quanto qui di interesse ed in estrema sintesi, le Onlus godono dello sconto in fattura e/o della cessione del credito per gli interventi ammessi al Superbonus in relazione ai quali la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) sia stata trasmessa prima del 30 marzo 2024.
Inoltre, è stato istituito un fondo per il riconoscimento di contributi in favore delle Onlus che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica. Tuttavia, il contributo riguarda i soli immobili direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività statutarie.
In relazione alla misura del bonus, una disposizione di carattere speciale prevede la misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 con riferimento agli edifici di categoria catastale B/1 (Collegi, convitti, ecc.), B/2 e D/4 (Case di cura e ospedali senza e con fine di lucro).
In conclusione, la Onlus, rientrando tra i soggetti per i quali continua ad applicarsi la deroga di carattere soggettivo e avendo presentato la Cilas in data antecedente al 30 marzo 2024, può continuare a fruire del Superbonus sia per gli interventi antisismici sia per quelli finalizzati al risparmio energetico che verranno eseguiti nel 2025. Il credito potrà essere utilizzato nelle modalità alternative alla detrazione, cioè con sconto in fatture o cessione del credito.
Tuttavia, considerato che gli interventi sono effettuati su immobili in categorie catastali diverse da quelle tassativamente indicate dal comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, l’aliquota di detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute nel 2025.
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