15 Settembre 2025
Lo stop alla cessione del credito non vale per i bonus già acquisiti
Il divieto è rivolto ai beneficiari delle detrazioni e non riguarda invece i crediti d’imposta presenti nel cassetto fiscale del cessionario che ha maturato il bonus con lo sconto in fattura
Uno studio di consulenti del lavoro che ha accettato come pagamento per prestazioni professionali la cessione di alcuni crediti edilizi maturati da una società edile tramite lo sconto in fattura, già presenti nel cassetto fiscale, potrà cedere a sua volta i crediti d’imposta, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020). Lo stop alle cessioni dei bonus edilizi, infatti, è rivolto ai beneficiari delle detrazioni che, a partire dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 39 del 2024 che ha modificato le norme che regolano la materia), non possono più optare per la cessione del credito d’imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite, mentre non vale per i crediti presenti nel cassetto fiscale del cessionario. È la sintesi della risposta n. 240 del 15 settembre 2025 dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia ripercorre la disposizione sui crediti edilizi introdotta dal Decreto Rilancio (articolo 121, Dl n. 34/2020) che ha consentito, ai soggetti che hanno effettuato spese per interventi di ristrutturazioni, di optare al posto dell’utilizzo diretto del credito d’imposta, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Le due opzioni, operative per le annualità che vanno dal 2021 al 2024, come è noto sono state oggetto di modifiche fino al definitivo divieto ad opera del decreto Cessioni (articolo 2, comma 1, Dl n. 39/2024) a partire dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto stesso.
Lo stesso decreto prevede delle specifiche deroghe al divieto, al verificarsi di precise condizioni.
Il contesto relativo all’applicazione delle deroghe è stato modificato ulteriormente dall’articolo 1 del Dl n. 39/2024 che, a partire dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della disposizione), non ha più consentito ai beneficiari delle agevolazioni fiscali derivanti dai bonus edilizi, la cessione del credito d’imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite.
Le Entrate, per quanto riguarda il caso in esame, sottolineano invece che nessun divieto è stato introdotto per i cessionari del credito corrispondente alle stesse detrazioni. Tali soggetti quindi, in presenza di tutti i requisiti e le condizioni previste dalla normativa, potranno continuare a cedere i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale, non ancora utilizzati in compensazione.
La società edile, quindi, potrà cedere all’associazione di professionisti che ha presentato l’interpello il credito d’imposta per bonus edilizi in cambio del pagamento degli onorari dovuti.
L’Agenzia, infine, precisa che i crediti acquisiti a fronte delle prestazioni professionali effettuate costituiscono un provento percepito per attività lavorative e, di conseguenza, devono essere soggetti a tassazione (articolo 54 e seguenti del Tuir).
Ultimi articoli
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.
Normativa e prassi 21 Gennaio 2026
Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale
Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.