10 Settembre 2025
Senza Iva le ricariche delle card per l’acquisto di carburante
Le fatture eventualmente emesse possono essere stornate tramite note di variazione e se scaduti i termini, tramite richiesta di rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter del decreto Iva
La carta “prepagata” per l’acquisto di carburante è un buono-corrispettivo “multiuso” e non “monouso”, perché non consente di stabilire la quantità del bene effettivamente acquistato. Di conseguenza, la relativa ricarica non è rilevante ai fini Iva. Il rifornimento è tassabile al momento dell’effettiva erogazione del carburante.
Il dubbio, risolto dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 235 del 10 settembre 2025, è di una società che svolge, tra l’altro, attività di distribuzione di carburanti per autotrazione con annessa area di servizio. La ditta fa presente che i clienti, privati o persone giuridiche, fanno rifornimento, presso la propria stazione di servizio, tramite carte prepagate nominative, ricaricabili con pagamenti tracciabili o contanti, rilasciate dalla società stessa. Il costo di emissione della carta è di 4 euro.
Al momento della ricarica, la contribuente emette una fattura con l’indicazione dell’imponibile e dell’Iva, descrivendo l’operazione come “ricarica carta prepagata per vendita carburanti”.
L’azienda precisa che la card è utilizzabile solo presso il proprio distributore e soltanto per l’acquisto di uno specifico carburante (benzina, gasolio e Gpl).
Le carte sono dotate di un dispositivo magnetico che consente, tra l’altro, di individuare, per ogni utilizzo, tutti i dati della fornitura, che risultano successivamente trascritti in un rapporto giornaliero, sulla base del quale vengono annotati i corrispettivi da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate.
La società segnala che il sistema di pagamento descritto comporta una duplicazione dell’Iva addebitata per lo stesso importo: una prima volta con l’emissione della fattura relativa alla ricarica della prepagata, e una seconda volta al momento del pagamento del rifornimento alla pompa di benzina.
La ditta chiede se può evitare il raddoppio d’imposta tramite “neutralizzazione” del relativo importo nel registro dei corrispettivi nel giorno in cui avviene l’erogazione del carburante.
L’Amministrazione risponde di no, e indica la strada giusta per evitare la doppia imposizione.
L’Agenzia, in primis, fa il punto sulle modalità stabilite dalla disciplina in vigore per certificare i corrispettivi incassati relativi alle cessioni di carburante. In particolare, l’articolo 2, comma 1bis, del Dlgs n. 127/ 2015, prevede la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica obbligatoria dei dati riguardanti la vendita di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.
Tuttavia, ai fini dell’interpello in esame, l’Amministrazione spiega che assume rilevanza il Dlgs n. 141/2018 che, in attuazione della direttiva Ue 2016/1065, ha modificato – tramite l’inserimento dell’articolo 6bis e seguenti – il decreto Iva con riferimento al trattamento fiscale dei buoni-corrispettivo (tra cui rientrano le prepagate), distinguendoli tra buoni “monouso” e “multiuso”.
Il buono è “monouso” (articolo 6-ter) se al momento della sua emissione sono già noti: natura, qualità e quantità dei beni/servizi erogati, il luogo della cessione o prestazione, e l’aliquota Iva applicabile. L’imposta è dovuta subito, al momento dell’emissione del titolo.
Il buono è invece “multiuso” (articolo 6-quater) se, viceversa, al momento dell’emissione non sono noti tutti gli elementi necessari a definirne la rilevanza Iva e se, quindi, il prezzo del bene può variare (nel nostro caso del carburante), il bene o il servizio può essere scelto successivamente, il luogo della cessione o della prestazione non sono individuabili. In questo caso, l’imposta è dovuta solo al momento dell’utilizzo del buono.
La risposta evidenzia che, ai fini dei chiarimenti richiesti dalla società, è necessario innanzitutto, definire, quindi, se la card messa a disposizione degli acquirenti del carburante sia “monouso” o “multiuso”.
L’Agenzia, analizzata la documentazione prodotta dalla richiedente, ritiene che la pregata fornita dall’azienda rientri nella categoria dei buoni “multiuso” (articolo 6-quater) perché, al momento della ricarica, non è nota la quantità di carburante effettivamente acquistabile, visto che il prezzo può variare nel tempo. In breve, ciò significa che al momento della ricarica non sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti per i buoni “monouso” e non è accertabile l’imposta dovuta.
In conclusione, per il Fisco l’operazione è rilevante per l’Iva e l’imposta è dovuta soltanto al momento dell’utilizzo della carta, cioè quando avviene l’effettiva cessione del carburante e non in occasione dell’emissione della fattura relativa alla ricarica.
Al riguardo, l’Amministrazione fa presente che con la risposta odierna devono ritenersi pertanto superate le indicazioni, di diverso orientamento, fornite con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018.
Infine, il documento di prassi precisa che le fatture emesse dalla società sulle ricariche potranno essere stornate tramite note di variazione (articolo 26, comma 3, decreto Iva). Nel caso in cui il termine per la nota di variazione sia scaduto, la contribuente può chiedere la restituzione del tributo in base all’istituto disciplinato dall’articolo 30-ter del decreto Iva, in presenza di legittimo affidamento della contribuente al precedente parere di prassi.
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