Normativa e prassi

9 Settembre 2025

Concordato preventivo e recupero Iva, note di credito alla fine della procedura

Il cedente che partecipa al concordato preventivo del cessionario può attendere la conclusione della procedura per recuperare l’Iva mai incassata, attraverso l’emissione della nota credito

Con la risposta all’interpello n 234 del 09 settembre 2025, l’Agenzia delle entrate ha confermato che il cedente, che decida di partecipare al concordato preventivo del proprio cliente insolvente, può legittimamente attendere la conclusione infruttuosa della procedura per emettere nota di variazione in diminuzione, al fine di recuperare l’Iva non incassata.

La premessa
La domanda di interpello è stata presentata dalla società Alfa, esercente attività di commercio di articoli sportivi che risulta creditrice commerciale nei confronti della società Beta, attiva nel settore della vendita al dettaglio. Quest’ultima, a causa di una crisi di liquidità, è divenuta insolvente nei confronti dei propri fornitori. Conseguentemente ha provato ad accedere nell’anno 2020 a una procedura di concordato preventivo. Tuttavia, la procedura, in un primo momento ammessa con decreto dell’autorità giurisdizionale, è stata in seguito revocata.
Successivamente, e precisamente nell’anno 2022, la società Beta ha proposto un nuovo ricorso per concordato preventivo in continuità aziendale, ottenendo l’omologa di un piano di riparto da adempiere entro la fine dell’anno 2027 con una generale falcidia dei crediti, compreso quello vantato dalla società Alfa.
Su queste premesse di fatto, la società creditrice Alfa ha presentato interpello all’Agenzia delle entrate, al fine di conoscere le corrette modalità, anche dal punto di vista temporale, per il recupero dell’Iva fatturata ma che, all’esito della procedura di concordato, verrà incassata soltanto parzialmente.

Il doppio quesito
Esemplificando al massimo, la società ha posto all’Agenzia due quesiti.
Il primo è relativo alla normativa applicabile. E cioè se al caso prospettato debba applicarsi l’articolo 26 del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) nella formulazione ante o post riforma del 2021 a opera del decreto “Sostegni-bis”. Si ricorda, infatti, che il legislatore ha di recente introdotto nella norma i commi 3-bis e 10-bis che stabiliscono la possibilità per il cedente/prestatore di emettere una nota di credito dal momento in cui il cessionario/committente è assoggettato a una procedura concorsuale, ovverosia dal momento dell’apertura della procedura medesima.
Con il secondo quesito, invece, il contribuente ha chiesto se il recupero dell’Iva possa avvenire all’esito del piano di riparto, cioè al momento dell’infruttuosità della procedura concorsuale, poiché al verificarsi di tale condizione vi è la “ragionevole certezza” dell’incapienza del patrimonio del debitore. 

La risposta dell’Amministrazione
Con riferimento al primo quesito, l’Agenzia delle entrate ha escluso il ricorrere di un’ipotesi di una “consecuzione” tra le due procedure concorsuali. Nella specie, la prima procedura di concordato aperta nel 2020 non è “confluita” nella seconda aperta nel 2022, ancorché in presenza di un originario stato di insolvenza. Tanto perché, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, la “consecuzione” prescinde dalla semplice successione cronologica, ma richiede una “unicità della causa”. Riscontrata, quindi, l’autonomia tra le due procedure, per l’Agenzia bisogna fare riferimento alla data di avvio del secondo concordato preventivo. Per questo motivo, pertanto, la norma di riferimento è l’articolo 26 Dpr n. 633/1972 nella sua nuova formulazione.
Detto questo, per la risposta al secondo quesito, l’Agenzia ha richiamato un precedente documento di prassi (lcircolare n. 20/E del 2021), precisando che, laddove il cedente scelga di insinuarsi al passivo e di non emettere la nota di credito al momento dell’apertura della procedura concorsuale (ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis del Dpr n. 633/1972), e la procedura si riveli infruttuosa, il cedente ha la possibilità di avvalersi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 26 del decreto Iva. Può insomma attendere la definitività del piano di riparto infruttuoso che attesta il mancato definitivo pagamento del corrispettivo ed emettere la nota di variazione con detrazione dell’imposta.

In conclusione, l’Agenzia, condividendo la soluzione proposta dalla Società, ha chiarito che nel caso in concreto non rileva il principio della consecuzione tra le procedure concorsuali; che va applicato l’articolo 26 del Dpr Iva, come novellato dal decreto “Sostegni-bis” e che l’istante può attendere la conclusione della procedura di concordato ed emettere nota di variazione in diminuzione in caso di esito infruttuoso della stessa.

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