Normativa e prassi

3 Settembre 2025

Non paga l’Iva la visita alla miniera simbolo storico del territorio

I corrispettivi relativi alle prestazioni di stampo turistico, riconducibili alle attività spettacolistiche, esenti o non, devono essere certificati tramite biglietterie automatizzate conformi alle regole Siae

Niente Iva sui corrispettivi incassati per la visita di carattere educativo e culturale alla miniera storica, organizzata da un ente pubblico che si occupa della promozione turistica del territorio comunale. Esente anche il tour al parco speleologico. Paga l’Iva ordinaria, invece, la traversata del ponte tibetano. A precisarlo la risposta n. 229 del 3 settembre 2025.

Il chiarimento dell’Agenzia è sollecitato dai quesiti di un’Azienda speciale, ente pubblico economico, che promuove, in virtù di un provvedimento autorizzatorio della Regione, il turismo e gestisce interventi di valorizzazione del territorio comunale. In particolare, l’Azienda, in tale ambito, si occupa di gestire:

  • visite guidate a una miniera, importante sito storico-industriale, con visita inclusa a un museo
  • tour organizzati presso un parco speleologico. Si tratta di un percorso geologico e speleologico con imbrago, caschetto e assistenza tecnica e in sicurezza
  • la traversata di un ponte tibetano.

Dopo aver descritto nel dettaglio le caratteristiche dei servizi erogati, l’Azienda chiede se tali attività possano beneficiare dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 22), del Dpr 633/1972 (decreto Iva) per le prestazioni culturali, e se i relativi corrispettivi possano essere certificati tramite titoli d’accesso, in base alla disciplina delle attività spettacolistiche, articolo 74-quater dello stesso decreto, ossia tramite rilascio di ticket messi a disposizione dell’Anagrafe tributaria attraverso comunicazione alla Siae come prevede l’articolo 10 del decreto Mef del 13 luglio 2000.

L’Agenzia ricorda, al riguardo, la ratio e gli ambiti applicativi dell’esenzione Iva invocata dall’ente richiamando la disciplina, i documenti di prassi e le decisioni della Corte di giustizia europea, che forniscono gli elementi essenziali per risolvere i quesiti proposti nell’interpello.

La norma, in particolare, stabilisce che sono esenti da Iva “le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”.

L’analisi complessiva della documentazione passata al vaglio dell’Amministrazione conduce verso un’applicazione a largo raggio dello speciale regime, considerato che il fine della disposizione è favorire i servizi ritenuti di rilevante utilità sociale e culturale.

In armonia con tale principio, ad esempio, le risoluzioni n. 30/1998 e n. 4/1999 hanno chiarito che le prestazioni riguardanti la visita a musei e mostre, sono esenti dall’Iva a prescindere dal soggetto che le effettua. Sulla stessa linea, la risoluzione n. 30/2007 ha precisato che il beneficio fiscale concerne non solo la visita, ma anche le prestazioni a essa inerenti, come la fornitura di audioguide e dell’accompagnatore, sevizi che hanno la specifica funzione di informare i visitatori nel contesto della visita.

Sono invece esclusi dal regime di favore prestazioni di carattere generale (ristoro, accoglienza, eccetera) o di supporto meramente organizzativo.

Delineato il perimetro applicativo dell’esenzione, l’Agenzia esamina le esperienze proposte dall’Azienda ai turisti e gli eventuali risvolti culturali in esse riscontrabili.

Dalle notizie ricavabili dall’interpello e dalla documentazione aggiuntiva fornita dall’ente emerge, secondo l’Amministrazione, il carattere culturale della visita guidata alla miniera, che può essere qualificata come un’esperienza educativa e culturale finalizzata a far conoscere un aspetto rilevante della storia locale legato all’industria estrattiva. Stesso discorso per la visita al parco speleologico. In entrambi i casi le proposte sono configurabili come prestazioni “simili” agevolabili secondo le previsioni punto 22) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto Iva. Esenzione anche per tutti i servizi accessori compresi nel pacchetto del biglietto di accesso all’attrattiva (parcheggio, assicurazione, infopoint, eccetera).

Diversamente, non è esente la traversata del ponte tibetano, presentata come esperienza immersiva e adrenalinica. L’attività, così come descritta, non sembra infatti finalizzata all’utilizzo e alla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso come prevede invece il provvedimento autorizzatorio della Regione. In questo caso, quindi, i corrispettivi sono imponibili ai fini Iva.

Per quanto concerne il secondo quesito, l’Agenzia conferma che gli incassi per la vendita dei biglietti relativi alle attività (esenti e non) devono essere certificati tramite titoli di accesso emessi con biglietteria automatizzata conforme alle norme Siae, come previsto dall’articolo 74-quater del decreto Iva.

Non paga l’Iva la visita alla miniera simbolo storico del territorio

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