Normativa e prassi

2 Settembre 2025

Dogane: via libera alla riduzione delle garanzie per i diritti doganali

Gli operatori economici potranno chiedere di accedere all’agevolazione, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale

Pubblicata, sul sito delle Dogane e dei Monopoli, la determina del 1° settembre 2025 che consente, in presenza di specifici requisiti, la riduzione o l’esonero totale della garanzia sui diritti doganali. Si tratta di un passo importante verso la semplificazione amministrativa e la maggiore efficienza del sistema doganale italiano.

Cosa cambia
Fino a oggi, chi effettuava operazioni doganali era tenuto a prestare una garanzia a copertura dei diritti doganali dovuti. Ora, grazie al decreto legislativo n. 141/2024 e alla relativa determinazione attuativa, gli operatori economici potranno chiedere una riduzione dell’importo della garanzia — fino al 50% o al 30% — o addirittura l’esonero totale, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale.

Chi può beneficiarne?

  • le Amministrazioni pubbliche, per operazioni doganali legate alle loro funzioni istituzionali
  • gli operatori economici, sia con status Aeo (Authorized economic operator) sia senza, purché dimostrino solidità finanziaria e affidabilità
  • i soggetti che presentano istanza tramite il sistema Cds (Customs decisions system), allegando la documentazione richiesta.

Le percentuali di riduzione
La riduzione può arrivare fino al 50% dell’importo di riferimento, se il richiedente dimostra di soddisfare determinati requisiti di affidabilità e solidità finanziaria (articolo 84, comma 1 del Regolamento delegato (Ue) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 – Rd). Se i requisiti sono ancora più stringenti (articolo 84, comma 2, Rd), la riduzione può spingersi fino al 30 per cento. Infine, nei casi più virtuosi (articolo 84, comma 3, Rd), è previsto l’esonero totale: ciò significa che non sarà necessario prestare alcuna garanzia.
Nel caso in cui il richiedente è un soggetto Aeo, la concessione dell’esonero/riduzione è concessa previa verifica di quanto riportato all’articolo 84, comma 3-ter, Rd.

Come effettuare la richiesta
La domanda va presentata tramite il sistema Cds, compilando l’allegato II. Se si tratta di una garanzia globale (CGU), la riduzione o l’esonero vengono valutati nell’ambito della stessa autorizzazione. Per le garanzie isolate, la richiesta va indirizzata all’ufficio competente in base alla localizzazione delle merci o della dichiarazione.

Monitoraggio e revoca
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli continuerà a monitorare nel tempo che i beneficiari mantengano i requisiti necessari. In caso di perdita di solvibilità, l’autorizzazione può essere revocata, con l’obbligo di prestare cauzione entro cinque giorni.

Le autorizzazioni già concesse sulla base del previgente articolo 90 del Tuld restano valide fino alla scadenza della garanzia o alla presentazione di una nuova istanza. Saranno poi adeguate alle nuove regole.

Dogane: via libera alla riduzione delle garanzie per i diritti doganali

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