Analisi e commenti

28 Agosto 2025

Dentro la dichiarazione – 11 Interessi dei mutui sulle abitazioni

Le regole sulla detrazione del 19% degli interessi passivi per l’acquisto della casa da adibire ad abitazione principale, con i diversi limiti e condizioni di spettanza

Il mutuo ipotecario stipulato per acquistare la casa da adibire ad abitazione principale dà diritto a una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, e anche delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione (articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir). La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale, ma ci sono anche delle eccezioni.

Di seguito un quadro sintetico sugli aspetti generali e sui requisiti per accedere all’agevolazione.

A chi spetta
Per il diritto alla detrazione il contribuente deve essere intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare. Tale requisito è sempre necessario tranne che nell’ipotesi di mutui contratti anteriormente all’anno 1991 per i quali non serve essere anche titolari di redditi di fabbricati.

La detrazione spetta al proprietario o al nudo proprietario e mai all’usufruttuario. Anche il proprietario superficiario infine ha diritto a detrarsi gli interessi passivi del mutuo.

Per i mutui stipulati dal 1993 la detrazione spetta solo per i mutui finalizzati all’acquisto di una casa da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e delle sue pertinenze. È possibile acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita.

Tra le spese ammesse anche l’onorario del notaio
Fra gli oneri accessori ammessi si ricorda, a titolo esemplificativo, le maggiori somme corrisposte per le variazioni del cambio di valuta, la commissione delle banche per l’attività di intermediazione, gli oneri per iscrizione o cancellazione di ipoteca, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, le spese notarili per la stipula del contratto di mutuo e per l’iscrizione e cancellazione di ipoteca.

La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale.

Per l’immobile non più utilizzato come abitazione principale il contribuente potrà fruire nuovamente della detrazione se la casa torna ad essere adibita come principale abitazione.

Occhio alla data di stipula
Per la fruizione dell’agevolazione è importante verificare il momento in cui il mutuo è stato sottoscritto: 

  • Per i mutui stipulati  a partire dal 1° gennaio 2001 la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipula del mutuo
  • per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 2000, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del mutuo.
  • per i mutui stipulati nel corso dell’anno 2000, se alla data del 1° gennaio 2001 era già decorso il termine semestrale per adibire l’immobile ad abitazione principale, il contribuente ha diritto alla detrazione solo se ha adibito l’immobile ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto. Se, invece, a tale data il termine semestrale risultava pendente, per fruire della detrazione il contribuente ha potuto beneficiare del più ampio termine annuale, e non sei mesi
  • per i mutui stipulati nel corso dell’anno 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994
  • per i mutui stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Quando non si perde l’agevolazione
Il contribuente non perde il diritto alla detrazione nelle ipotesi seguenti:

  • trasferimento della dimora abituale per motivi di lavoro: la detrazione spetta anche se l’unità immobiliare non è mai stata o non è più adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro. La deroga non vale più a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora del lavoratore
  • variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria, a condizione che la casa non venga affittata.

Un’eccezione alla regola che l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale è riconosciuta al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile. Per queste categorie la detrazione è riconosciuta anche se il mutuo è contratto per l’acquisto di un immobile non adibito a dimora abituale, basta che sia l’unica abitazione di proprietà. Chiaramente tali figure se proprietari di un’altra unità abitativa, potranno fruire della detrazione come prevede la regola generale, in relazione al mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale, propria o di un familiare.

Per gli acquisti da società o cooperative edilizie di case non ancora provviste di abitabilità è necessario traferire la residenza nell’immobile entro dodici mesi, a nulla rilevando eventuali ritardi imputabili al Comune, come quelli relativi alla concessione dell’abitabilità.

Le ordinanze sindacali di sgombero per fabbricati inagibili non pregiudicano la fruizione della detrazione per gli interessi passivi anche se l’immobile non è mai stato adibito ad abitazione, a patto che le rate del mutuo siano state pagate e che il contribuente continui i versamenti rateali.

Per approfondire
Ulteriori informazioni su regole e caratteristiche della detrazione prevista per gli interessi per acquistare la casa da adibire ad abitazione principale sono contenute nella guida “Interessi passivi mutui”.

Continua

La prima puntata è dedicata alle spese veterinarie
La 
seconda puntata è dedicata alle erogazioni liberali a favore di arte, musica e cultura
La 
terza puntata è dedicata ai trasferimenti per motivi di lavoro
La quarta puntata affronta il tema delle agevolazioni dedicate al mondo della scuola
La quinta puntata è dedicata alle spese universitarie
La sesta puntata descrive il Bonus mobili ed elettrodomestici
La settima puntata affronta il tema delle agevolazioni per le donazioni al volontariato
L’ottava puntata è dedicata ai premi per le assicurazioni sulla vita e contro le calamità
La nona puntata ha per oggetto le spese sostenute per l’attività sportiva praticata dai giovani
La decima puntata è dedicata alle spese per l’assistenza personale delle persone non autosufficienti

Dentro la dichiarazione – 11 Interessi dei mutui sulle abitazioni

Ultimi articoli

Attualità 24 Aprile 2026

Modello Iva 2026, invio entro il 30 aprile

Scadenza in arrivo per i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, artistiche o professionali, tenuti a presentare la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2025 Ancora qualche giorno, fino a giovedì 30 aprile, per inviare il modello Iva 2026, anno d’imposta 2025.

Dati e statistiche 24 Aprile 2026

Dichiarazioni Irpef e Iva 2025, online le statistiche del Mef

Il 58,9% delle persone fisiche ha utilizzato il modello 730 (+3,1% rispetto al 2023), mentre il numero di coloro che hanno utilizzato il modello Redditi si è ridotto (-2,8% rispetto al 2023) Nel 2024 i contribuenti Irpef sono stati oltre 42,8 milioni, in lieve aumento rispetto all’anno precedente.

Normativa e prassi 23 Aprile 2026

Irap 2026: ok alle specifiche tecniche per inviare i dati agli enti locali

La trasmissione delle informazioni è effettuata dall’Agenzia delle entrate verso la regione o la provincia autonoma competente, in base al domicilio fiscale del contribuente soggetto passivo Definite, con il provvedimento del 23 aprile 2026, le specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dei dati contenuti nella dichiarazione Irap 2026.

Attualità 22 Aprile 2026

Servizi estimativi e dell’Omi: il punto su stato dell’arte e futuro

Nel 2025, le consultazioni delle quotazioni immobiliari sono state circa 9,1 milioni sul sito dell’Agenzia e 440mila tramite app, per i servizi estimativi sono stati offerti 13.

torna all'inizio del contenuto