Normativa e prassi

11 Agosto 2025

Al via le modifiche su tempi e criteri della riforma fiscale

Si amplia fino al 29 agosto 2026 il termine per l’adozione dei decreti attuativi e al 29 agosto 2028 eventuali di eventuali correttivi o integrativi. Testi unici di riordino della normativa tributaria entro il 31 dicembre 2026

Si amplia la tempistica per il completamento dell’estesa riforma fiscale varata nel 2023. Sabato 9 agosto è stata infatti pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge n. 120 dell’8 agosto 2025, con la quale il Parlamento, su impulso del Governo, ha apportato alcune modifiche alla legge n. 111/2023 di delega per la riforma fiscale.

L’unico articolo del provvedimento in questione interviene puntualmente su cinque disposizioni chiave della legge delega, con l’obiettivo di adeguare tempi, ambiti e criteri direttivi al complesso calendario attuativo della riforma tributaria. Di seguito, una disamina delle modifiche proposte, articolata secondo le disposizioni di cui all’articolo 1.

Più tempo per il varo completo dei decreti attuativi
L’articolo 1, comma 1, lettera a), estende da 24 a 36 mesi il termine per l’adozione dei decreti legislativi di revisione del sistema tributario, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 111/2023, spostando così la scadenza dal 29 agosto 2025 al 29 agosto 2026. Parallelamente, il termine per l’adozione di provvedimenti correttivi e integrativi viene prorogato al 29 agosto 2028, fermo restando il meccanismo di proroga automatica di 90 giorni in caso di ritardo nell’espressione dei pareri parlamentari.

Estensione del trattamento dei debiti tributari
Diverse pronunce della Corte dei conti hanno escluso l’applicabilità dei rimedi del Codice della crisi d’impresa ai tributi locali, evidenziando gravi contraddizioni nel sistema. In particolare, le Sezioni regionali di controllo per la Toscana e la Lombardia avevano negato l’uso della transazione fiscale e degli accordi sui crediti tributari auto-amministrati per le imposte degli enti territoriali, ribadendo il principio di indisponibilità del credito tributario in assenza di specifiche deroghe. L’articolo 1, comma 1, lettera b), ponendo rimedio alla problematica insorta, modifica il numero 5) dell’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n.111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) . In tal modo, viene prevista la possibilità per il Governo di estendere anche ai tributi regionali e locali il regime di pagamento parziale o dilazionato disciplinato nel Codice della crisi d’impresa (articoli. 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del Dlgs n. 14/2019), nonché la possibilità di introdurre analoga disciplina per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Revisione dei principi per i giochi pubblici
La precedente formulazione dell’articolo 15, comma 2, lett. a), n. 1), della legge n. 111/2023, prevede che il riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici sia effettuato dal Governo sulla base del criterio (tra gli altri) di diminuzione dei limiti di giocata e vincita. Con la lettera c, questo criterio viene sostituito dal più elastico principio di “revisione” dei limiti di giocata e vincita.

Con la modifica introdotta dalla lettera m) vengono inserite le parole “e revisione” dopo la parola “riordino”. Così facendo, la modifica garantisce maggiore flessibilità al Governo nella regolazione di sanzioni penali e amministrative per le violazioni concernenti il settore dei giochi pubblici. Inoltre, la modifica rimuove il riferimento al “gioco a distanza” per estendere il riordino delle sanzioni a tutte le violazioni concernenti il settore dei giochi.

Magistratura tributaria
L’ordinamento della giurisdizione tributaria, regolato dalla Parte I del Testo unico della giustizia tributaria è il risultato della riforma introdotta dalla legge n. 130/2022, che ha istituito la figura del magistrato tributario, a tempo pieno e con qualifica professionale, superando il sistema delle Commissioni tributarie. La lettera d) introduce la nuova lettera m-bis) all’articolo 19, comma 1, della legge n. 111/2023, delegando il Governo a uniformare – per quanto compatibili – l’ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari a quelli della magistratura ordinaria. L’intervento riguarderà, in particolare, fattispecie disciplinari, sanzioni, procedure, incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d’ufficio, salvaguardando le prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonché le funzioni decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Testi unici fiscali entro il 31 dicembre 2026
Ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 21, comma 1, della legge n. 111/2023, il Governo era delegato ad adottare, entro il termine del 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità procedurali previste dall’articolo 1 della medesima legge.

La lettera e), intervenendo sul comma citato, proroga di ulteriori 12 mesi il termine per la redazione dei testi unici di riordino organico della normativa tributaria portando la scadenza dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, coordinandosi con la proroga complessiva dei termini di delega di cui alla lettera a).

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