18 Luglio 2025
Isa per il periodo d’imposta 2024, in una circolare il punto sulle novità
Revisione di 100 indici e completo aggiornamento dei 172 Isa in vigore, per consentire un’applicazione dello strumento più aderente alla realtà economica
Dalla nuova classificazione Ateco 2025 ai recenti interventi normativi che hanno interessato gli Isa 2024. Nella circolare n. 11 /E del 18 luglio 2025 l’Agenzia ripercorre il processo di affinamento dello strumento, che ogni anno è oggetto di un’attenta attività di aggiornamento per allinearsi all’evoluzione dei diversi comparti economici, e fornisce agli Uffici le istruzioni necessarie ad assicurare l’uniformità di azione sul territorio.
Nuova classificazione ATECO 2025
Fra le novità l’Agenzia segnala la nuova classificazione ATECO 2025: entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, ha introdotto significative modifiche rispetto alla versione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, sia ai codici attività, sia alle relative note esplicative. Di conseguenza la modulistica Isa relativa al periodo d’imposta 2024 risulta aggiornata alla nuova classificazione.
14 ISA del comparto del commercio al dettaglio, approvati con decreto del Mef del 18 marzo 2024 sono stati oggetto di revisione anticipata in conseguenza della modifica della divisione ATECO 47, dedicata alle attività del commercio al dettaglio.
Va rilevato al riguardo che il “canale di vendita” non costituisce più il criterio guida per individuare le attività economiche del commercio al dettaglio. La nuova regola adottata, infatti, tiene conto solo della tipologia di prodotti venduti.
Di conseguenza sono stati eliminati i seguenti Isa: CM03U “Commercio al dettaglio ambulante”, M90U “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori automatici” e DM86U Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici” e incluse delle relative attività negli Isa del commercio al dettaglio più affini. Rivisto anche l’Isa DG61U “Intermediari del commercio”,
La nuova classificazione ATECO 2025 ha comportato la variazione di molti titoli dei codici attività per cui sono stati aggiornati quasi tutti i modelli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2024, e sono state introdotte nuove informazioni per le attività economiche del commercio al dettaglio. Tali informazioni, contenute prevalentemente negli appositi quadri E – Dati per la revisione dei modelli Isa, serviranno a garantire la costante aderenza dello strumento rispetto alle attività economiche a cui si riferiscono e che non risultano rilevanti ai fini del calcolo Isa 2024.
Con la nuova classificazione Ateco il contribuente non è obbligato a presentare una dichiarazione di variazione dati relativi all’attività svolta. Tuttavia se ritiene opportuno comunicare alle Entrate una nuova codifica che meglio definisca la propria attività, potrà farlo attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, se iscritto nel registro delle imprese o, nel caso di mancata iscrizione, attraverso uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).
Interventi normativi sugli Isa
Di seguito un breve quadro sugli interventi sugli indici sintetici di affidabilità previsti dal decreto del vice ministro dell’Economia e delle finanze del 24 aprile 2025.
La norma, in sintesi, ha introdotto dei correttivi al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, che tengono conto del nuovo scenario economico delle tensioni geopolitiche, dei prezzi dell’energia, degli alimentari e dell’andamento dei tassi di interesse, attraverso l’individuazione di una metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli Isa. Inoltre sono stati individuati dei criteri di domanda e offerta per area, che considerano vantaggi e svantaggi in base alla collocazione territoriale.
Fra gli ulteriori interventi si segnalano le misure relative all’andamento congiunturale, l’aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale a seguito dell’istituzione di nuovi Comuni o delle fusioni, le modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale EM05U, relative all’aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center”, le modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale DG44U, relative all’aggiornamento delle “aree gravitazionali”.
Infine, con il provvedimento dell’Agenzia dell’11 aprile 2025, sono state definite le modalità per fruire dei benefici premiali per i contribuenti che applicano gli Isa per il periodo d’imposta 2024.
Aggiornamento della modulistica
Qualche novità va segnalata anche per la modulistica, che è stata allineata alle recenti disposizioni normative (Dlgs n. 216/2023, legge n. 213/2023, Dlgs n. 192/2024).
In pratica nei quadri H e F, precisamente nei righi H11 “Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato” e F14 campo 1 “Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all’attività dell’impresa”, non devono essere indicati gli importi riferibili alle maggiori deduzioni in oggetto, introdotte dall’articolo 4 del Dlgs 216/2023. Questo perché il maggior costo ammesso in deduzione, se riportato nei righi in cui è indicato l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dei quadri H o F, avrebbe potuto determinare un infondato peggioramento del punteggio Isa.
Nel Quadro F – Dati contabili impresa, inoltre, è stato eliminato il campo 2 del rigo F08 “Adeguamento valore esistenze iniziali”, previsto per neutralizzare la possibile attivazione anomala degli indicatori di corrispondenza tra le esistenze iniziali del periodo d’imposta 2023 e le rimanenze finali del periodo d’imposta precedente. Questo perché con l’articolo 1, comma 78, della legge n. 213/2023 il contribuente poteva adeguare il valore fiscale delle esistenze iniziali a quelle reali di magazzino, misura che non è stata rinnovata per il 2024.
Infine, l’articolo 9 del Dlgs n. 192/2024, ha modificato, con specifico riferimento ai redditi d’impresa, gli articoli 92 e 93 del Tuir stabilendo una nuova valutazione delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi ultrannuali.
Per evitare eventuali problematiche tra criteri valutativi diversi che avrebbero potuto pregiudicare il corretto calcolo del punteggio Isa, nelle istruzioni trova spazio una nota sulla compilazione dei righi da F06 a F09 che accolgono le esistenze iniziali e le rimanenze finali.
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