7 Luglio 2025
Conciliazione in Cassazione: ora possibile per tutti i processi
Il Dlgs n. 81 del 12 giugno 2025 contiene disposizioni integrative e correttive in materia di contenzioso tributario: l’articolato normativo disciplina il potere di certificazione di conformità da parte dei professionisti nel giudizio tributario, le tempistiche della Corte nel deliberare, il rimborso da sentenza, la messa in mora prodromica all’instaurazione di un giudizio di ottemperanza ed elimina i limiti temporali per accedere alla conciliazione davanti al giudice di legittimità.
Potere di certificazione di conformità
Il decreto di nuovo conio modifica, anzitutto, il comma 5-bis dell’articolo 25-bis del Dlgs 546/1992, secondo cui gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice – specifica la norma – non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità, non più all’originale, come nella previgente disciplina, ma al documento analogico detenuto dal difensore.
Analoga modifica viene inserita anche nell’articolo 72, comma 6, Dlgs 175/2024 (Testo unico sulla giustizia tributaria).
In sostanza, l’attestazione di conformità deve riguardare i documenti cartacei consegnati al difensore dal contribuente, senza la necessità che il professionista verifichi la conformità di questi ultimi agli originali: l’intervento sembra porsi nell’ottica di speditezza processuale, al fine di prevenire censure di inutilizzabilità di tipo meramente formale, che pure potevano manifestarsi.
Disciplina della sentenza
Il comma 2 dell’articolo 16 Dlgs 81/2025, modificando l’articolo 35 del Dlgs 546/1992 e l’articolo 84 TU sulla giustizia tributaria, dispone, poi, che la Corte di giustizia tributaria (e non più il collegio giudicante, dato – tra l’altro – che il processo può svolgersi anche davanti al giudice monocratico), subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente (e non più il collegio), al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della Corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.
In questo senso, viene meglio calibrata rispetto al nuovo processo la novità, contenuta nel Dlgs n. 220/2023, di attuazione della riforma fiscale.
Obbligo di rimborso dopo la sentenza del tributo versato in eccedenza
Il decreto in esame modifica anche il comma 2 dell’articolo 68 del Dlgs 546/1992 (e il medesimo comma dell’articolo 126 del Dlgs 175/2024), che, nella sua configurazione attuale, prevede che “se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l’ottemperanza …”.
Viene, quindi, ampliato lo spettro applicativo di tale disposizione, che, nella sua previgente formulazione, disponeva il rimborso solo se il tributo veniva corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dal giudice di primo grado.
La nuova ottemperanza: messa in mora via Pec
Il correttivo in materia di giustizia tributaria interviene anche nel procedimento di ottemperanza, nel senso di renderne più spedito l’avvio: difatti, il Dlgs n. 81/2025, nel modificare l’articolo 70 Dlgs n. 546/1992 e l’articolo 126 TU sulla giustizia tributaria, dispone che il ricorso per ottemperanza deve essere preceduto da una messa in mora della Pubblica Amministrazione che, mentre precedentemente doveva essere effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, per effetto del novum normativo può essere effettuata anche a mezzo Pec, ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005).
Conciliazione in cassazione “ad ampio spettro”
Di particolare interesse appare, infine, la disposizione conclusiva dell’articolo 16 Dlgs 81/2025 che estende la possibilità di concludere un accordo conciliativo in Cassazione, sia per i giudizi instaurati davanti al giudice di legittimità dal 5 gennaio 2024 sia per quelli pendenti alla data del 4 gennaio 2024.
L’istituto, previsto dal Dlgs n. 220/2023, per mezzo del quale il contribuente beneficia di un trattamento sanzionatorio pari al 60% delle sanzioni, irrogate al minimo previsto dalla legge e calcolate sugli importi conciliati, prevedeva un’applicazione temporale limitata ai giudizi incardinati dal 5 gennaio 2024, per effetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 del decreto da ultimo menzionato.
Oggi, in definitiva, è sempre possibile per ufficio e contribuente concludere una conciliazione (“fuori udienza”, ex articolo 48 del Dlgs n. 546/1992), a prescindere da quando sia stato instaurato il giudizio di legittimità: le possibilità per le parti del processo tributario di accedere a questo fondamentale strumento deflattivo ne risultano, in definitiva, notevolmente ampliate.

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