1 Luglio 2025
Maggiorazione del costo del lavoro, nuovi criteri per i gruppi societari
Pubblicato, sul sito del dipartimento delle Finanze, il decreto del 27 giugno 2025, siglato dal ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i chiarimenti sul calcolo della maggiorazione del costo del lavoro per le aziende appartenenti a un gruppo societario. La nuova misura, in linea con l’agevolazione istituita dal Dlgs n. 216/2023, punta a dirimere le eventuali incertezze interpretative sull’applicazione del fattore correttivo.
L’articolo 4 del Dlgs n. 216/2023, istitutivo della misura, prevede, per i titolari di reddito d’impresa e i lavoratori autonomi, una maggiorazione del costo del lavoro deducibile dal reddito. L’agevolazione si applica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, nel caso di incremento del numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
Il dm in esame interviene sul precedente decreto interministeriale del 25 giugno 2024 (articolo 5, comma 8) che aveva introdotto un “fattore di correzione”, in linea con il citato articolo 4 del Dlgs n. 216/2023, in base al quale l’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nell’ambito di un gruppo di società.
L’articolo 5, comma 8, del decreto del 25 giugno 2024 è quindi sostituito dal seguente articolo:
“Ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante ai sensi dell’articolo 4, riducendo quello da assumere ai sensi del comma 1 ai fini della maggiorazione, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno”.
La nuova disposizione vuole assicurare un’applicazione uniforme ed efficace della misura agevolativa, tenendo conto delle caratteristiche delle società appartenenti a gruppi societari, in linea con le finalità promozionali del provvedimento originario.
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