1 Luglio 2025
L’Organismo italiano di contabilità vara la versione finale dell’Oic 30
Lo scorso 11 giugno l’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha pubblicato la versione definitiva dell’Oic 30 “I bilanci intermedi”, il principio contabile da utilizzare per la redazione delle semestrali.
Il nuovo standard, sottoposto nei mesi scorsi a pubblica consultazione, dovrà essere applicato a partire dal 2026, tuttavia potrà essere adottato, facoltativamente, in via anticipata, ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025 (quindi già dalle semestrali che hanno chiuso al 30 giugno 2025).
Seguendo l’impostazione contabile della precedente versione dell’Oic 30, il principio si basa sull’assunto che i bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio annuale, considerando il periodo contabile intermedio come un autonomo “esercizio”, ancorché di durata inferiore all’anno.
Eventuali cambiamenti dei principi contabili effettuati dopo la data di chiusura dell’ultimo bilancio di esercizio, che saranno riflessi nel bilancio di esercizio successivo, sono ammissibili solo se conformi alle previsioni dell’Oic 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.
I criteri di rilevazione delle attività, passività, ricavi e costi dei periodi intermedi sono gli stessi criteri adottati nel bilancio dell’esercizio. Conseguentemente:
- i ricavi percepiti stagionalmente, ciclicamente o occasionalmente all’interno di un periodo intermedio non possono essere anticipati o differiti rispetto alla data intermedia, se l’anticipazione o il differimento non sarebbe ammissibile nel bilancio di esercizio
- i costi sostenuti in modo disomogeneo nel corso dell’esercizio di una società sono anticipati o differiti nel bilancio intermedio solo se l’anticipazione o il differimento di quel costo sarebbe ammissibile nel bilancio di esercizio
- un costo, per il quale non sussistono le condizioni per essere capitalizzato alla fine di un periodo intermedio, va rilevato a conto economico.
Inoltre, nel bilancio intermedio si effettuano le svalutazioni e i ripristini di valore delle attività, conformemente alle regole ordinarie applicate nel bilancio di esercizio. Pertanto, nel caso in cui i principi contabili non ammettano il ripristino di valore di un’attività, come nell’ipotesi dell’avviamento e degli oneri pluriennali, le svalutazioni effettuate nel bilancio intermedio non possono essere ripristinate nei successivi bilanci intermedi o di esercizio. Così come i costi iscritti nel conto economico del bilancio intermedio, in assenza dei presupposti che ne consentano la capitalizzazione, non possono essere ripresi e capitalizzati nell’attivo dello stato patrimoniale nei successivi bilanci intermedi o di esercizio.
Il nuovo OIC 30, coerentemente con la prassi internazionale, conferma che le imposte sul risultato del periodo intermedio vanno determinate applicando all’utile semestrale, prima delle imposte, l’aliquota fiscale annua effettiva stimata. In applicazione di questo principio, ad esempio, le differenze permanenti e le imposte anticipate precedentemente non rilevate, che divengono ragionevolmente certe nel periodo, sono allocate a conto economico pro-quota in base al rapporto tra reddito ante imposte nel periodo intermedio e quello stimato di fine esercizio. L’applicazione di questa disposizione è volta ad assicurare che non si verifichino significative differenze tra l’aliquota fiscale effettiva, risultante nel bilancio intermedio, rispetto a quella risultante nel bilancio di fine anno. L’Organismo ha sottolineato che questa soluzione ha, tra l’altro, il vantaggio di favorire una maggiore comparabilità tra gli operatori quotati nell’Euronext growth Milan, i quali attualmente possono redigere la relazione semestrale sia con gli Ifrs che con gli Oic.
In una logica di chiarezza normativa, l’Oic 30 richiede l’esplicitazione, in nota integrativa, della conformità del bilancio intermedio redatto ai principi contabili nazionali e, quindi, l’esplicitazione di tale fatto nell’assunto che siano rispettate tutte le disposizioni del principio stesso.
Infine, per renderne più chiaro il funzionamento, il nuovo principio contabile fornisce in appendice alcuni casi applicativi di rilevazione e valutazione di poste nel bilancio intermedio (Appendice A) ed esempi di contabilizzazione delle imposte nei bilanci intermedi (Appendice B).
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