1 Luglio 2025
Circolazione perdite infragruppo, pronto il decreto attuativo del Mef
Neutralità fiscale e operazioni infragruppo: in base al nuovo testo del Tuir in vigore dal 31 dicembre 2024, nei confronti delle società appartenenti a un medesimo gruppo non si applicano le limitazioni previste in materia di riporto delle perdite nell’ambito di talune operazioni straordinarie. Le nuove regole sul “regime di libera circolazione delle perdite infragruppo” sono definite dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2025, emesso in attuazione dell’articolo 177-ter del Tuir e di prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Come noto, nel nostro ordinamento sono previsti precisi limiti legati alla vitalità della società in perdita e al valore del patrimonio netto economico o contabile.
Il decreto ministeriale in commento si inserisce nel più ampio intervento di riforma diretto a semplificare e promuovere la neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione societaria, con particolare riferimento ai casi delle fusioni, delle scissioni e dei conferimenti di azienda, in un’ottica di continuità economica delle imprese coinvolte.
Il Dm si compone di 8 articoli. Il primo contiene alcune definizioni. Di rilievo la nozione di “gruppo societario” all’interno del quale è riconosciuto il principio della libera circolazione delle perdite. Per gruppo societario deve intendersi quello formato da società o da enti legati da rapporti di controllo o da società o enti sottoposti al controllo del medesimo soggetto.
Per la definizione di “controllo”, opportunamente assume rilevanza il solo controllo di diritto, diretto o indiretto, come individuato dall’articolo 2359, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice civile.
L’articolo 3 distingue le perdite “infragruppo” da quelle “omologate”. Ferma restando la condizione che le operazioni devono essere effettuate tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo, nel caso delle perdite infragruppo, ai fini della disapplicazione delle condizioni e dei limiti al riporto, le perdite devono essere state conseguite in periodi di imposta in cui le società partecipanti all’operazione facevano già parte del gruppo e tale appartenenza si è verificata sin dall’inizio del periodo di imposta.
Nella seconda categoria di perdite (perdite “omologate”) vi rientrano, invece, quelle maturate dalla società in periodi antecedenti alla partecipazione al gruppo. Tali perdite non incontrano ostacoli al riporto purché conseguite a partire dall’anno di imposta 2024 e purché già sottoposte, con esito positivo, ai limiti e alle condizioni di riporto dettate dal Tuir all’atto di ingresso nel perimetro del gruppo.
Si annota, inoltre, che la relazione illustrativa dedica grande attenzione alle perdite omologate in ragione delle possibili criticità legate alla loro “stratificazione temporale”. In quest’ottica, deve leggersi l’articolo 4 del decreto, che definisce il criterio di anzianità delle perdite omologate e stabilisce che le stesse si considerano conseguite nel periodo di imposta in cui sono state sottoposte ai limiti ed alle condizioni di riporto previste dal Tuir.
L’articolo 5 fissa alcune regole per determinare l’anzianità di partecipazione al gruppo da parte delle società interessate dalle operazioni straordinarie, al fine di evitare effetti distorsivi e di garantire uniformità di trattamento.
In estrema sintesi, nell’alveo delle fusioni, alla società incorporante (fusione per incorporazione) o alla società di risultante dalla fusione (fusione in senso stretto) è attribuita, quale anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quelle possedute dalle società partecipanti alla fusione. Nell’ambito delle scissioni, alla società beneficiaria è attribuita la minore anzianità tra quella posseduta dalla scissa e quella posseduta dalla beneficiaria. Se la scissione è avvenuta a favore di una società di nuova costituzione, alla società beneficiaria è attribuita l’anzianità di partecipazione al gruppo della società scissa. Infine, con riferimento all’ipotesi del conferimento di azienda, si applicano le medesime disposizioni dettate per la scissione, riferendosi alla società conferitaria le norme riguardanti la società beneficiaria e alla società conferente quelle riguardanti la scissa.
Con l’articolo 6 sono disciplinate particolari ipotesi in cui l’eventuale riporto delle perdite ecceda il valore del patrimonio netto. In questo caso, l’importo eccedente deve imputarsi prioritariamente alle perdite fiscali diverse da quelle infragruppo o omologate, cioè perdite con riferimento alle quali per effetto dell’applicazione del limite quantitativo si perde, a seguito dell’effettuazione dell’operazione, il diritto al riporto. Il medesimo articolo 6, ai commi successivi, individua taluni criteri per indentificare le perdite utilizzate in compensazione (ad esempio, il criterio cronologico).
L’articolo 7 contiene disposizioni di coordinamento con la disciplina del consolidato fiscale disponendo che le perdite infragruppo e omologate che residuano in capo ad una società aderente al regime del consolidato a seguito di una delle operazioni sopra indicate, soggiacciono alla limitazione dell’articolo 118, comma 2 Tuir, secondo cui le stesse possono essere utilizzate solo in compensazione del reddito di tale società.
Infine, con l’articolo 8, il decreto reca disposizioni transitorie atte a differenziare il trattamento tributario delle perdite conseguite ante riforma da quello relativo alle perdite conseguite successivamente.
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