30 Giugno 2025
Bonus posticipo pensionamento: il punto sull’agevolazione fiscale
Il bonus corrisposto nel 2025 al lavoratore dipendente iscritto a una forma “esclusiva” dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago) che ha deciso di rimanere in servizio, rinunciando volontariamente all’accredito contributivo della propria quota di contribuzione Inps, non concorre alla formazione dell’imponibile. Lo chiarisce l’Agenzia con la risoluzione n. 45/2025.
L’agevolazione permette al lavoratore dipendente che ha deciso di rimanere in servizio, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata, di rinunciare all’accredito dei contributi pensionistici a suo carico. In questo modo l’importo, che non viene tassato, andrà direttamente nella busta paga del lavoratore.
La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 286, legge n. 197/2022) e successivamente rivista e ampliata dal Bilancio 2025 (articolo 1, comma 161, legge n. 207/2024), funziona così. Chi raggiunge i requisiti per:
- la pensione anticipata flessibile (Quota 103), oppure
- la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 e 10 mesi per le donne),
può decidere di rinunciare all’accredito dei contributi previdenziali obbligatori a suo carico. In cambio, le quote che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’Inps non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Trattamento fiscale
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 45 del 30 giugno 2025 è intervenuta per chiarire se questa somma – che a tutti gli effetti costituisce una componente accessoria della retribuzione – sia soggetta o meno a tassazione come reddito da lavoro dipendente.
La risposta è inequivocabile: no, non è tassabile. In base all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del Tuir, le somme derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo non concorrono a formare il reddito imponibile, e quindi non sono soggette a Irpef.
Il chiarimento riguarda in particolare i lavoratori iscritti alla cosiddetta “Gestione pubblica”, una forma “esclusiva” dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago). Inizialmente, infatti, questa agevolazione valeva solo per chi era iscritto all’Ago per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti o alle sue forme “sostitutive”. Ma con la legge di bilancio 2025 è stato chiarito che il beneficio fiscale si estende anche a chi è iscritto a forme “esclusive” dell’Ago, come ad esempio i dipendenti della Gestione pubblica.
Pertanto, alla luce della nuova formulazione normativa e della volontà chiaramente espressa dal legislatore (come emerge dalla relazione tecnica alla legge di bilancio 2025), l’Agenzia delle entrate ha confermato che anche i dipendenti pubblici possono beneficiare del trattamento fiscale agevolato, purché esercitino correttamente l’opzione di rinuncia.
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