27 Giugno 2025
Pegni mobiliari non possessori -2: Rinnovo, errori e consultazioni
L’iscrizione del pegno ha la durata di dieci anni ed entra in vigore dal momento della sua iscrizione nel Registro. Prima della scadenza, si può presentare al Conservatore una richiesta di rinnovazione dell’iscrizione originaria, tramite la presentazione di una domanda dichiarativa della volontà di rinnovare la formalità, con le medesime caratteristiche della domanda originaria. Scaduto il termine, il debitore ha facoltà di procedere a nuova iscrizione, che prenderà il grado dalla data di presentazione.
Le annotazioni: vicende modificative ed estintive del pegno
L’iscrizione del pegno mobiliare non possessorio può essere interessata da vicende modificative degli elementi soggettivi o di quelli oggettivi del rapporto e della garanzia, tramite la presentazione di una domanda di annotazione, che riporti gli estremi della domanda originaria cui si riferiscono ed indichi, con precisione, le modifiche da apportare.
Rientrano nelle vicende modificative del lato soggettivo la cessione del credito e la surroga, per le quali occorrerà aggiornare le informazioni, contenute nella formalità originaria, con i dati del nuovo creditore. Tale modifica fa sì che gli effetti della garanzia, immutata nell’oggetto, si producano nei confronti dei soggetti subentrati successivamente all’iscrizione del pegno nel Registro.
Rientrano, invece, nelle vicende modificative del lato oggettivo le trasformazioni e le alienazioni dei beni, per le quali occorrerà indicare, nel titolo e nella domanda modificativa, i beni trasformati, alienati o permutati. Le modifiche possono riguardare anche la riduzione o l’incremento dell’importo massimo garantito e dei beni offerti in garanzia.
Per eseguire la cancellazione dell’iscrizione, occorre presentare al Conservatore, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, la relativa domanda, unitamente al titolo contenente il consenso del creditore oppure il provvedimento giudiziale divenuto definitivo, contenente l’ordine a cancellare rivolto al Conservatore.
Nell’ipotesi in cui l’iscrizione presenti errori materiali, occorrerà distinguere le differenti ipotesi di errore nel titolo o nelle domande. Se gli errori sono contenuti nel titolo, occorre presentare un titolo nuovo in correzione, unitamente alla corrispondente domanda. Se, invece, gli errori sono contenuti nella domanda, mentre il titolo in deposito è corretto, sarà sufficiente rettificare la sola domanda, indicando, nel campo libero, le correzioni che si apportano.
Funzioni del Conservatore
Con l’istituzione del Registro dei pegni mobiliari non possessori viene creata la figura del Conservatore, responsabile del corretto funzionamento del registro. Il Conservatore, a tal fine, per procedere all’iscrizione delle formalità, deve verificare la presenza delle condizioni necessarie per l’inserimento e la conformità tra titolo e domanda.
Mentre il Codice civile, all’articolo 2674, primo comma, nell’ambito della pubblicità immobiliare, statuisce che “il conservatore può ricusare di ricevere” le note ed i titoli non intellegibili, il Regolamento istitutivo del registro pegni, all’articolo 8, è più incisivo in merito alle ipotesi di rifiuto delle formalità, lasciando pochi margini alla discrezionalità tecnica del conservatore e stabilendo espressamente che questo “non può ricevere” le domande ed i titoli nelle ipotesi espressamente contemplate. Pertanto, mentre il conservatore dei registri immobiliari ha “la possibilità” di rifiutare le formalità, valutando la ricorrenza dei presupposti, o di accettare con riserva ex articolo 2674 bis codice civile, il suo omologo del registro pegni “non ha la possibilità” di accettare le formalità nelle ipotesi previste dal Regolamento né di accettare con riserva sul presupposto dubitativo.
In particolare, non può prendere in considerazione titoli non intellegibili o non redatti in lingua italiana, non trasmessi telematicamente, privi dei requisiti indicati nell’articolo 3, comma 2 del Regolamento o non rientranti nelle tipologie di atti con i quali è possibile costituire il pegno non possessorio, elencati dall’articolo 3, comma 4, del Regolamento.
Solo la sussistenza di tutti i requisiti prescritti può condurre all’esito positivo dell’analisi ed alla iscrizione, con conseguente emissione del certificato di eseguita formalità. Inoltre, è necessario che siano state versate correttamente le imposte di bollo e i diritti per la certificazione suddetta.
L’esito negativo dell’analisi, per mancanza dei requisiti o errori nell’indicazione degli elementi o dati necessari, comporta il rifiuto della domanda, con indicazione dei motivi che hanno portato alla decisione di non iscrivere il pegno. Avverso la decisione di rifiutare la formalità, la parte può proporre ricorso ex articolo 745, secondo comma, Codice procedura civile.
Consultazione del registro
Il Registro pegni è un registro pubblico, contenente le formalità accettate ed inserite secondo l’ordine di presentazione. Unitamente al Registro, il conservatore deve tenere la Raccolta delle domande e provvedere alla conservazione dei titoli in deposito. Eseguita la formalità, il conservatore restituisce al richiedente il certificato di avvenuta iscrizione contenente la data ed il numero.
Il Registro e la raccolta delle domande sono consultabili da chiunque per via telematica. Le visure possono essere richieste indicando il soggetto debitore, il datore di pegno, inserendo i loro dati identificativi oppure il loro codice fiscale. La visura può, inoltre, essere limitata a specifiche categorie di beni.
Possono essere, altresì, richiesti i certificati – generali o speciali – delle formalità iscritte nel registro o copia autentica delle domande acquisite. Il certificato può contenere anche l’attestazione dell’assenza di formalità.
Al Regolamento è allegata la tabella dei diritti di visura e certificazione che, al netto delle operazioni esenti compiute dalle amministrazioni dello Stato o nell’interesse dello Stato, specifica nel dettaglio gli importi – aggiornabili con cadenza biennale – dovuti dai soggetti richiedenti:
- 35 euro, per il certificato di eseguita formalità da corrispondere al momento della presentazione della domanda
- 30 euro, per il certificato richiesto su soggetto (debitore o datore). L’importo verrà restituito in caso di rifiuto della formalità
- 20 euro, per il certificato richiesto su soggetto (debitore o datore), con la specificazione della categoria merceologica; l’importo comprende le copie delle formalità indicate nel certificato
- 15 euro, per il rilascio della copia autentica della domanda
- 5 euro, per la consultazione del Registro nell’elenco sintetico per soggetto
- 5 euro, per la consultazione della Raccolta delle domande per soggetto e categoria merceologica. L’importo è dovuto anche se la visura produce esito negativo
- 3 euro, per la consultazione delle formalità individuate per numero di formalità ed il nominativo di uno dei soggetti presenti in nota. Nulla è dovuto per le note direttamente correlate alla prima.
Il Registro pegni mobiliari non possessori è oggi uno strumento utile per rendere opponibile ai terzi l’iscrizione su beni aziendali. Diversamente dal pegno possessorio, l’imprenditore debitore non perde la disponibilità dei beni, il cui uso ininterrotto agevola l’impresa nella capacità di far fronte ai propri debiti garantiti. L’imprenditore mantiene, quindi, il potere di gestire il bene offerto in garanzia, con la possibilità di alienarlo o sostituirlo, ove previsto, in attuazione del patto di rotatività. Diversamente dall’ipoteca, il pegno mobiliare non possessorio permette, quindi, anche a soggetti non titolari di beni immobili, di accedere al credito concedendo in garanzia beni mobili non registrati.
L’accessibilità alle informazioni contenute nel Registro pegni, attraverso la consultazione e certificazione, fornisce quindi, ai richiedenti, le informazioni certe sull’eventuale presenza di gravami sui beni mobili oggetto di garanzia.
fine
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 26 giugno
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