27 Giugno 2025
Nell’Archivio dei rapporti finanziari anche l’oro per successiva lavorazione
L’Agenzia delle entrate ricostruisce il perimetro dell’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all’Archivio dei rapporti finanziari le operazioni che hanno ad oggetto dell’oro (articolo 7 sesto comma Dpr n. 605/1973). Le precisazioni sui casi che rientrano e quelli che si collocano fuori dall’adempimento sono contenute nella risposta n. 6 del 27 giugno 2025, pubblicata a seguito di un quesito di consulenza giuridica formulato da un’associazione di categoria rappresentativa delle aziende appartenenti al comparto aurifero.
La richiesta di chiarimenti prende le mosse dalla recente modifica della definizione di “oro da investimento” operata dal Dlgs n. 211/2024, che vi ha ricompreso anche l’oro “destinato a successiva lavorazione”. La definizione è contenuta nell’articolo 1 comma 1 lettera a) della legge n. 7/2000, sulla quale il decreto legislativo dello scorso anno è intervenuto con una modifica.
Il dubbio dell’associazione era se questa novità comporti per gli operatori professionali in oro l’obbligo di comunicare all’Anagrafe dei rapporti finanziari anche gli acquisti di oro da investimento (lingotti, placchette, monete) destinati a successiva lavorazione.
La risposta dell’Agenzia è affermativa, ma non solo in forza del recente intervento del legislatore, quanto anche per le indicazioni già fornite in passato.
In particolare, l’Agenzia si rifà a una nota dell’8 agosto 2013 indirizzata alle organizzazioni del settore (Confcommercio Federpreziosi e Confindustria Federorafi).
Nella nota innanzitutto è stato chiarito che:
- rientrano nell’obbligo comunicativo le sole operazioni che hanno a oggetto l’oro da investimento – lettera a) dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 7/2000) – dal momento che l’adempimento riguarda gli operatori finanziari per rapporti e operazioni di natura finanziaria
- sono fuori dal perimetro comunicativo le operazioni che hanno ad oggetto il cosiddetto oro da uso industriale – lettera b) della stessa disposizione – in quanto si tratta di transazioni di natura commerciale, volte all’approvvigionamento di materia prima per la produzione di gioielli.
Per chiarire il concetto di oro a uso industriale, la nota del 2013 richiama a sua volta i precedenti chiarimenti forniti in un documento del 2010 dall’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia, che tra il “materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale” aveva ricompreso anche l’oro da investimento quando destinato non a riserva di valore, ma a successiva lavorazione, con una variazione perciò della propria qualificazione ai sensi della legge n. 7/2000.
Tuttavia, la nota fa rientrare nell’obbligo di comunicazione anche le cessioni di ”oro da investimento” effettuate nei confronti di imprese di produzione di oggetti preziosi poiché, pur trattandosi di transazioni aventi ad oggetto oro destinato non più a riserva di valore ma successiva lavorazione, si tratta di materia ricompresa nella categoria di cui alla lettera a) dell’articolo 1 della legge 7/2000.
La conclusione odierna è che le indicazioni richiamate continuano a essere ancora attuali, tanto più ora che la nuova definizione dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 7/2000 ricomprende espressamente tra ”l’oro da investimento”, anche quello ”destinato a successiva lavorazione”, ossia quello non più destinato a riserva di valore ma a uso industriale, per il quale, dunque ricorre l’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria.
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