20 Giugno 2025
Versamento contributi Enpaia: via libera a cinque causali
Con la risoluzione n. 44/E di oggi, 20 giugno 2025, l’Agenzia delle entrate istituisce cinque nuove causali contributo che permettono agli addetti e agli impiegati in agricoltura iscritti all’Enpaia (Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura) di versare i contributi destinati al loro istituto di previdenza e assistenza tramite il modello F24.
Il documento di prassi trae origine dal decreto interministeriale del ministro dell’Economia e delle Finanze e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 gennaio 2014, secondo il quale, il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del Dlgs n.241/1997, sono applicabili, tra gli altri, anche all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura.
A seguire, le causali contributo:
- “E140” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Acconto e saldo contributi annuali”;
- “E141” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Riscatto periodi contributivi”;
- “E142” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”;
- “E143” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Importi dovuti per estratti conti annuali”;
- “E144” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Versamenti generici”.
In fase di compilazione del modello F24, devono essere indicate nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, il valore “0”;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
- nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
Le causali potranno essere utilizzate a partire dal 1° luglio 2025.
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