21 Maggio 2025
Straordinari degli infermieri, perimetro agevolativo ristretto
L’imposta sostitutiva del 5% non si applica ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale universitario assegnato all’azienda ospedaliera, anche se svolge “attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche”. È quanto afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 139 del 20 maggio 2025, con la quale fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della sostitutiva prevista dall’ultimo Bilancio (articolo 1, comma 354, legge n. 207/2024) sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale (Ssn).
La richiamata normativa ha introdotto un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5% applicabile ai compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) del comparto sanità, relativo al triennio 2019-2021. Tale imposta sostitutiva si applica alle retribuzioni erogate agli infermieri dipendenti da aziende ed enti del Ssn.
L’azienda ospedaliera universitaria, che ha chiesto chiarimenti circa la corretta applicazione dell’agevolazione, ha evidenziato che nel proprio organico è presente anche personale universitario, assegnato con protocolli di intesa tra Regione e Università, che svolge attività assistenziale sanitaria, tipicamente infermieristica, e che riceve una retribuzione calcolata sulla base delle differenze tra il Ccnl Università e il Ccnl Sanità. La contribuente ritiene sia possibile applicare il beneficio fiscale anche agli straordinari di questa tipologia di personale.
L’Agenzia delle entrate, rivisitata la richiamata base normativa, chiarisce che l’imposta sostitutiva in argomento si applica esclusivamente ai compensi per lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del Ccnl del comparto sanità, ai dipendenti delle aziende e degli enti del Ssn, ossia al personale giuridicamente dipendente da aziende ed enti pubblici del settore sanitario.
In sostanza, sottolinea che, in base al tenore letterale della legge, l’agevolazione fiscale si limita ai compensi erogati a infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale, e non si estende al personale universitario assegnato all’azienda ospedaliera, anche se svolge attività infermieristica o assistenziale sanitaria.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 10 Dicembre 2025
Franchigia Iva transfrontaliera: le regole per chi aspira al regime
Verifiche concentrate sulla comunicazione preventiva, sulle soglie di fatturato e sulla comunicazione trimestrale.
Attualità 10 Dicembre 2025
Oic, pubblicati gli aggiornamenti ai principi contabili nazionali
Le modifiche, fa sapere l’Organismo italiano di contabilità tramite un comunicato, saranno applicabili ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma sono anticipabili anche ai bilanci 2025 L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato i nuovi emendamenti ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard necessario per rimanere al passo con la prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.
Attualità 10 Dicembre 2025
Roulotte e autocaravan in campeggi: aggiornamento catastale in chiusura
Le strutture ricettive all’aperto hanno tempo fino al 15 dicembre per presentare le nuove denunce catastali che escludono gli allestimenti mobili di pernottamento dal computo delle rendite dirette Dal 1º gennaio 2025 per la determinazione delle rendite catastali non hanno più rilevanza diretta gli allestimenti mobili di pernottamento, come ad esempio le roulotte, i camper, i caravan e le “case mobili” (o “mobile home”) che sono posti all’interno delle strutture ricettive all’aperto.
Normativa e prassi 9 Dicembre 2025
Straordinario degli infermieri, 5% esteso alle ore di “disponibilità”
In linea con il parere dell’ufficio legislativo e del ministero della Salute, ogni prestazione effettuata oltre l’orario ordinario deve essere qualificata e retribuita come lavoro straordinario L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5%, prevista per lo straordinario effettuato dagli infermieri, si applica anche ai compensi per le ore di “pronta disponibilità” effettuate.