21 Marzo 2025
Piano di ristrutturazione con omologa, nota di variazione ad accordo concluso
Una società che ha maturato un credito commerciale documentato da diverse fatture rimaste insolute e che nel 2024 ha fatto domanda per avviare un “piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione”, potrà emettere la nota di variazione nel momento in cui sarà emesso il decreto di omologa (cioè nel 2025). È la sintesi della risposta n. 79 del 21 marzo 2025 fornita dall’Agenzia delle entrate.
Il dubbio sul momento esatto in cui il creditore acquisisce il diritto all’emissione della nota di variazione nasce dalla mancanza di disposizioni normative e di prassi in merito. La stessa società quindi vuole sapere se è corretto prendere in considerazione la data di apertura della procedura o la data di emissione del decreto di omologa. In alternativa chiede all’Agenzia quali sono le ulteriori possibili soluzioni.
L’articolo 26 del decreto Iva disciplina il diritto all’emissione di note di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta. Tale diritto, ricorda l’Agenzia, è stato oggetto di diversi interventi normativi finalizzati a un allineamento ai principi comunitari. In base alla norma (nella formulazione precedente al 26 maggio 2021) in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un’operazione fatturata, l’emissione della nota di variazione nelle “procedure concorsuali” o nelle “procedure esecutive individuali”, era subordinata all’infruttuosità delle procedure; inoltre, nell’accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano attestato, l’emissione della nota era subordinata, rispettivamente, all’omologa dell’accordo, e alla pubblicazione nel registro delle imprese del piano.
L’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea
La giurisdizione europea, tuttavia, ha censurato il dettato dell’articolo 26, considerato che la norma subordina il diritto alla detrazione dell’imposta non incassata all’esito infruttuoso della procedura concorsuale, generalmente definita in una decina di anni, quindi in un arco di tempo troppo lungo.
In sintesi, come indicato in una pronuncia della Corte di giustizia (causa C246/16), e in linea con un principio fondamentale della sesta direttiva Iva, la base imponibile deve essere costituita dal corrispettivo realmente ricevuto e l’amministrazione finanziaria non può riscuotere l’Iva per un ammontare superiore a quello percepito dal soggetto passivo al medesimo titolo.
La stessa direttiva Iva (articolo 11, parte c, paragrafo 1, primo comma) prevede che nei casi di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale e riduzione di prezzo dopo che l’operazione è stata effettuata, gli Stati membri devono procedere alla riduzione della base imponibile e quindi dell’Iva dovuta. Gli Stati possono derogare a tale regola, limitatamente ai casi di non pagamento totale o parziale, considerando che in alcune circostanze il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio.
In conclusione, per la giurisprudenza comunitaria uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’Iva all’infruttuosità di una procedura concorsuale se tale procedura si protrae per oltre dieci anni.
Il decreto Sostegni-bis recepisce la giurisprudenza Ue
A seguito dei principi espressi dalla giurisdizione comunitaria il decreto Sostegni-bis (Dl n. 73/2021, articolo 18) ha apportato delle modifiche al citato articolo 26, introducendo i commi 3-bis e 10-bis.
In sintesi, il comma 3-bis, lettera a) prevede che in una procedura concorsuale, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, il diritto a emettere una nota di credito decorre dalla “data di avvio” di tale procedura.
Il comma 10-bis, poi stabilisce i possibili riferimenti temporali della data di avvio delle procedure concorsuali (sentenza dichiarativa del fallimento, provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, decreto di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).
Tale ragionamento, tuttavia, non vale in presenza di un accordo di ristrutturazione del debito o di un piano attestato, dove il termine di emissione della nota di variazione rimane fissato, rispettivamente, nella data del decreto di omologa dell’accordo e nella data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano. La motivazione è che tali istituti non rientrano nelle procedure concorsuali vere e proprie mancando i caratteri della concorsualità e dell’ufficialità.
In conclusione, alla luce dei principi della giurisprudenza comunitaria e considerando che nella legislazione interna l’auspicata estensione delle disposizioni contenute nell’articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto Iva a tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, è ancora in fase di attuazione, l’Agenzia ritiene che in un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione il diritto all’emissione della nota di variazione in diminuzione è subordinato alla conclusione dell’accordo.
Di conseguenza, in linea con quanto prospettato dalla società, il termine per l’emissione della nota di credito, limitatamente all’importo falcidiato, decorre dal decreto di omologa del piano.
Nel caso in cui il corrispettivo sia successivamente pagato chiaramente la società dovrà emettere una nota di variazione in aumento, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 26, comma 1 del decreto Iva.

Ultimi articoli
Attualità 14 Ottobre 2025
Sport Bonus 2025: al via le domande per la seconda finestra
Trenta giorni di tempo, dall’apertura dei termini, per presentare l’istanza di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale Dal 15 ottobre si apre la seconda finestra per l’invio online delle domande da parte delle imprese che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici.
Attualità 14 Ottobre 2025
Nuova campagna di phishing: truffa al telefono su falsi crediti
Falsi funzionari dell’Agenzia chiedono alla potenziale vittima di comunicare i dati anagrafici e fiscali, l’istituto di credito e relativo Iban del proprio conto corrente Con l’avviso del 14 ottobre, l’Agenzia avverte i contribuenti su nuovi tentativi di truffa che per andare a buon fine sfruttano tematiche di particolare interesse fiscale.
Normativa e prassi 14 Ottobre 2025
Tardiva registrazione della locazione: sanzione tarata sulla prima annualità
In caso di opzione per il regime di cedolare secca si applica la misura fissa di 250 euro per l’omissione o di 150 euro per il ritardo con il quale viene svolto l’adempimento In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili a uso abitativo di durata pluriennale, la sanzione prevista è commisurata all’imposta di registro calcolata sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità, se il contribuente ha scelto il pagamento rateizzato dell’imposta.
Normativa e prassi 13 Ottobre 2025
Due nuovi casi sul regime impatriati, i chiarimenti operativi dell’Agenzia
Le domande riguardano i requisiti di accesso in presenza di una collaborazione universitaria svolta in parallelo e l’applicazione della preclusione per i dipendenti delle istituzioni Ue L’Agenzia delle entrate, con due risposte pubblicate oggi nell’apposita sezione del sito, chiarisce i dubbi sull’applicazione del nuovo regime per i lavoratori impatriati.