Normativa e prassi

20 Marzo 2025

Valutazione fiscale di criptoattività: nessun effetto sul reddito d’impresa

I componenti, positivi o negativi, derivanti dalla valutazione delle criptoattività alla chiusura dell’esercizio, non influenzano la formazione del reddito. Di conseguenza, le aziende, per neutralizzare l’impatto delle variazioni delle rimanenze sul reddito di esercizio, devono apportare variazioni nella loro dichiarazione dei redditi (risposta n. 78 del 20 marzo 2025).

Una banca, che ha intrapreso operazioni di trading di criptovalute nel 2024, ha sollevato alcuni quesiti riguardanti l’applicazione delle nuove disposizioni fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2023. In particolare, l’attenzione si è concentrata sull’articolo 110, comma 3-bis, del Tuir, il quale stabilisce che, ai fini della formazione del reddito, non concorrono i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle criptoattività alla chiusura del periodo d’imposta.
In sintesi, la legge di bilancio 2023 ha introdotto una deroga significativa rispetto alla disciplina preesistente, dettata dall’articolo 92 dello stesso Tuir, con l’intento di evitare che le fluttuazioni di valore delle criptoattività influenzino il reddito delle imprese. La banca intende avvalersi di questa normativa, gestendo le criptovalute come beni immateriali secondo il principio Ias 38, e applicando il metodo del costo medio ponderato (Cmp) per la contabilizzazione delle operazioni di compravendita.

A tal proposito l’istituto di credito ha posto due principali interrogativi:

  1. la prima questione riguarda se la disposizione derogatoria all’articolo 92, posta dall’articolo 110, comma 3-bis, debba essere interpretata come una deroga totale all’intera disciplina di cui all’articolo 92 del Tuir, che regola le variazioni delle rimanenze. In altre parole, la banca chiede se la norma escluda completamente l’applicazione delle variazioni delle rimanenze finali.
  2. il secondo dubbio concerne le modalità di determinazione delle componenti da realizzo fiscalmente rilevanti derivanti dall’attività di trading di criptovalute. La banca si interroga sulla possibilità di utilizzare il criterio di movimentazione del magazzino (costo medio ponderato) per la determinazione delle componenti fiscali, nonostante le criptoattività siano valutate in bilancio al fair value.

In merito, delinea due possibili soluzioni interpretative:

  • gestire un “doppio binario” civilistico-fiscale, riconoscendo il disallineamento tra il valore civilistico e quello fiscale delle criptovalute. In questo modo, si considererebbe irrilevante fiscalmente la valutazione al fair value delle rimanenze di fine esercizio
  • considerare fiscalmente irrilevanti gli effetti derivanti dalla variazione delle rimanenze finali, rilevando unicamente i costi e i ricavi dell’esercizio legati alla compravendita delle criptovalute.

Tanto riepilogato, l’Agenzia delle entrate, con la risposta in esame, chiarisce che l’articolo 110, comma 3-bis, del Tuir costituisce una deroga totale all’applicazione dell’articolo 92. Questo implica che tutti i guadagni e le perdite derivanti dalla valutazione delle criptoattività alla fine dell’esercizio non hanno rilevanza fiscale. Inoltre, in questo caso, non si applicano i criteri di valutazione del magazzino previsti dal codice civile e dall’articolo 92 del Tuir.
Pertanto, i componenti, positivi o negativi, derivanti dalla valutazione delle criptoattività alla chiusura dell’esercizio, non influenzeranno la formazione del reddito. Di conseguenza, la banca richiedente, per neutralizzare l’impatto delle variazioni delle rimanenze sul reddito di esercizio, dovrà apportare variazioni (in aumento o in diminuzione) alla propria dichiarazione dei redditi.
Così, come anche precisato dalla circolare 30/2023, che al paragrafo 3.5 chiarisce che “per ragioni di ordine logico-sistematico, i fenomeni di valutazione o di quantificazione concernenti le criptoattività devono essere oggetto di apposite variazioni a seconda dei casi in aumento o in diminuzione, nelle ipotesi in cui tali asset siano rilevati in bilancio come:

  • beni immateriali, in relazione agli eventuali ammortamenti relativi al maggiore valore non riconosciuto ai fini fiscali rispetto al valore di iscrizione;
  • rimanenze di beni materiali o di attività finanziarie classificate nell’attivo circolante, con riferimento alle variazioni di cui all’articolo 92 e 94 del Tuir; attività finanziarie immobilizzate, in relazione alle rettifiche di valore di cui agli articoli 94 e 110 del Tuir”.
Valutazione fiscale di criptoattività: nessun effetto sul reddito d’impresa

Ultimi articoli

Normativa e prassi 11 Settembre 2026

Fusione tra Ets e società semplice: sì alle indirette fisse, e niente Iva

Quando il patrimonio trasferito non confluisce nell’attività commerciale dell’Ente del Terzo settore, l’operazione può beneficiare di un regime fiscale particolarmente favorevole Via libera all’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per la fusione per incorporazione tra una società semplice agricola e una Fondazione iscritta al Runts.

Dati e statistiche 11 Settembre 2026

Osservatorio delle partite Iva: positivo il secondo trimestre 2026

Protagoniste principali delle nuove aperture sono le persone fisiche, ma crescono anche le società di capitali, oltre la metà degli avviamenti riguarda contribuenti under 35 Sono state 124.

Normativa e prassi 10 Settembre 2026

Redditi da strumenti finanziari digitali, inapplicabile il regime fiscale speciale

In assenza di un’espressa previsione normativa, il gestore del registro per la circolazione digitale non è equiparabile all’intermediario tradizionale e non può operare come banca di primo livello Il responsabile del registro per la circolazione digitale non rientra fra i soggetti abilitati a raccogliere le autocertificazioni degli investitori non residenti e a effettuare le comunicazioni al sistema di interscambio, né è legittimato a presentare il modello 118/Imp.

Normativa e prassi 10 Settembre 2026

In GU il bonus per carburanti agricoli: domanda all’Agea entro fine mese

Il credito d’imposta spetta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione Le modalità per richiedere il contributo per chi ha acquistato carburanti agricoli, concesso sotto forma di credito d’imposta, sono contenute nel Decreto 24 luglio 2026, pubblicato ieri in Gazzetta ed emesso dal ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il ministro dell’Economia e finanze.

torna all'inizio del contenuto