Normativa e prassi

21 Marzo 2025

Agenzie di viaggio e turismo: chiarimenti sul regime Iva

Per applicare lo speciale regime Iva, previsto per le agenzie di viaggio e turismo, è necessario che i servizi siano forniti da terzi e che l’agenzia li abbia acquisiti prima della richiesta del cliente. Recenti sentenze della Corte di giustizia Ue e della Corte di cassazione chiariscono che è sufficiente che l’agenzia abbia la disponibilità del servizio, senza necessità di un acquisto definitivo. È quanto ribadito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 80 del 21 marzo 2025.

La richiesta di chiarimenti proviene da una società non Ue, che opera nel settore delle prenotazioni online di servizi turistici, come soggiorni e voli, attraverso una piattaforma digitale chiamata “X system”. Questa società stipula contratti con fornitori di servizi turistici (Accommodation providers) per offrire ai viaggiatori la possibilità di prenotare alloggi e pacchetti turistici. In particolare, utilizza un modello contrattuale chiamato “X collect booking”, che le consente di disporre delle stanze prima che i viaggiatori effettuino la loro richiesta.
La società sottolinea che, per le agenzie di viaggio, secondo la normativa e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue), è consolidato l’uso del regime speciale Toms (Tour operators margin scheme) anche per i servizi turistici singoli. Precisamente, nella causa C-763/23, la Cgue ha confermato che il regime Toms si applica a queste prestazioni, con alcune eccezioni.

In Italia, il regime è stato recepito attraverso l’articolo 74-ter del decreto Iva (Dpr 633/1972), il quale stabilisce che le agenzie devono avere la disponibilità dei servizi (come alloggi o trasporti) prima della richiesta del cliente. La Corte di cassazione, a sua volta, ha chiarito che non è necessario preacquistare i servizi, ma è sufficiente averne la disponibilità. Pertanto, per applicare il regime, i servizi devono essere disponibili per l’agenzia prima della richiesta del viaggiatore. La società ritiene di soddisfare queste condizioni per i servizi offerti tramite il modello “X Collect Booking”, poiché agisce in nome proprio e ottiene la disponibilità dei servizi di alloggio prima delle richieste dei clienti.

L’Agenzia delle entrate conferma che, per applicare il regime speciale, secondo cui “per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell’imposta”, è necessario che i servizi siano forniti da terzi e che l’agenzia li abbia acquisiti prima della richiesta del cliente, come previsto dall’articolo 74-ter, comma 5-bis, del decreto Iva.

Sulla possibilità di applicare il regime in esame alle singole prestazioni, come detto dalla stessa società richiedente, è tornata di recente la Cgue, confermando che:

  • “il regime in commento è obbligatorio nel senso che va applicato dagli Stati membri quando le agenzie di viaggio agiscono in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzano, ai fini dell’effettuazione del viaggio, cessioni di beni e servizi acquistati presso terzi soggetti passivi, salvo eccezioni espressamente previste
  • la fornitura da parte di un’agenzia di viaggi del solo servizio di alloggio piuttosto che di un biglietto aereo rientra in detto regime, a prescindere se questa fornitura sia accompagnata da servizi aggiuntivi diversi dai servizi di informazione e di consulenza, tipici di un’agenzia di viaggio. Una diversa interpretazione produrrebbe un regime fiscale complesso, in cui l’applicazione delle norme in materia di IVA dipenderebbe dagli elementi che compongono le prestazioni offerte a ciascun viaggiatore. Un regime fiscale siffatto non rispetterebbe gli obiettivi della Direttiva IVA; tale regime va applicato a un operatore economico che svolge servizi analoghi a quelli di un’agenzia di viaggi a condizione che soddisfi le condizioni sostanziali previste all’articolo 306 della Direttiva IVA per poter beneficiare, in linea di principio, del regime impositivo speciale in commento (cfr. paragrafi 2234 e giurisprudenza ivi richiamata)”.

E anche la Cassazione, con la sentenza n. 3857/2022, ha precisato che le norme, sia la principale che il decreto attuativo “… non richiedono che l’agenzia di viaggi abbia “acquistato” il servizio oggetto di rivendita al cliente, ma soltanto che il medesimo sia stato “acquisito nella disponibilità” dell’agenzia di viaggi, anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore”.

Anche secondo la suprema Corte, dunque, è sufficiente che l’agenzia di viaggi abbia la previa disponibilità del singolo servizio, intesa come potere di disporne effettivamente in qualsiasi momento, in via esclusiva e senza necessità di alcuna autorizzazione, almeno sino a una certa scadenza.

In conclusione, dopo aver riepilogato le particolari prestazioni che rientrano nell’applicazione del regime speciale Iva delle agenzie di viaggio, l’Agenzia delle entrate precisa che in sede di interpello non può esprimere un parere sulle specifiche clausole contrattuali della società, poiché ciò andrebbe oltre le sue competenze. Pertanto, spetta alla stessa società valutare se è nelle condizioni di applicare il regime Iva in argomento.

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