21 Marzo 2025
Comunicazioni sui pagamenti con Pos, dal 2026 sul Sistema d’interscambio
Nuove istruzioni dall’Agenzia sulle modalità di trasmissione delle comunicazioni che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico sono tenuti a inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate, come previsto dall’articolo 22, comma 5, del decreto fiscale 2020 (Dlgs n.124/2019). Le nuove indicazioni, contenute nel provvedimento del 21 marzo 2025, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026.
L’obbligo è quello previsto dall’articolo 22 comma 5 del decreto legislativo n. 124/2019: in base alla norma, gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento Pos sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico forniti ai propri clienti, esercenti di attività d’impresa, arte o professione, e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti.
Il documento normativo odierno, operativo dal prossimo anno, sostituisce il precedente provvedimento del 30 giugno 2022, con il quale l’Agenzia aveva già dato disposizioni sull’adempimento, prevedendo l’invio tramite PagoPa (vedi articolo “Pagamenti con Pos: informazioni dalla banca all’Agenzia via PagoPa“).
Proprio a fronte delle comunicazioni ricevute dalle Entrate tramite PagoPA sono emersi possibili interventi migliorativi in merito al loro contenuto. A tal fine, con il nuovo provvedimento, l’Amministrazione specifica che i soggetti obbligati devono trasmettere la relativa documentazione direttamente all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche allegate. Vediamo nel dettaglio.
Quali informazioni trasmettere?
Gli acquirer (“prestatori di servizi di pagamento” autorizzati a svolgere la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici) sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:
- il proprio codice fiscale
- il codice fiscale e, se disponibile, la partita Iva dell’esercente
- il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente
- l’identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari
- l’identificativo univoco del Pos attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica
- la tipologia di Pos utilizzato (fisico, virtuale)
- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento
- la data contabile delle transazioni elettroniche
- l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente
- il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
Modalità e termini di trasmissione
Come già evidenziato, i soggetti obbligati dovranno inviare la comunicazione direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite le modalità previste per l’invio telematico dei dati al Sid (Sistema di Interscambio flussi dati dell’Agenzia delle Entrate), in conformità alle seguenti specifiche tecniche allegate:
La trasmissione dei dati deve essere effettuata mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.
Dopo l’invio: ricevute e fotografia di consistenza
Secondo la nuova procedura prevista dal provvedimento, successivamente all’eventuale esito positivo dell’elaborazione viene fornita una ricevuta che ne contiene i dettagli, con particolare riferimento ai controlli eseguiti e alle tipologie di risultato conseguenti all’elaborazione. Se invece la ricevuta segnala uno scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati devono inviare, entro 5 giorni lavorativi, i dati relativi alle transazioni che non risultano acquisiti.
Inoltre, come descritto nell’allegato relativo alla cosiddetta “fotografia di consistenza”, sarà compito dell’Agenzia delle Entrate fornire ogni anno una panoramica dei dati ricevuti a ciascun soggetto obbligato, per permettere a quest’ultimo di verificarne il corretto adempimento che, in caso di incongruenze, dovrà correggere o integrare.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.