4 Marzo 2025
Convenzioni Inps ed enti bilaterali, tre nuove causali contributo
Nuove causali contributo Inps da utilizzare per i versamenti contributivi tramite modello F24. Con la risoluzione n. 15 del 4 marzo 2025, l’Agenzia ha fornito le causali per il versamento, tramite F24, dei contributi all’Inps da destinare al Fondo assistenza sanitaria integrativa Confapi Enfea, al Fondo di assistenza sanitaria Fass e al Fondo Salus.
Con convenzioni stipulate tra Inps e gli Enti bilaterali, i Fondi e le Casse dotati dei caratteri di bilateralità (articolo 2 del decreto legislativo n. 276/2003), infatti, viene regolato, mediante il modello F24, il servizio di riscossione dei contributi all’Inps, che provvede poi a riconoscere agli stessi Enti bilaterali delle somme di rispettiva competenza.
Le causali contributo, che saranno operativamente efficaci dal prossimo 1° aprile, sono le seguenti:
- “ESAL” denominata “FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI (Enfea Salute)”;
- “FASS” denominata “FONDO di ASSISTENZA SANITARIA (F.AS.S.)”;
- “SAL1” denominata “FONDO SALUS (FONDO SALUS)”.
La risoluzione contiene anche le consuete indicazioni di utilizzo. In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo vanno esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita
– nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale
– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” nessun valore.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 14 Gennaio 2026
Iva al 22% per l’opera realizzata in fonderia su input dell’artista
Le novità introdotte dal decreto “Omnibus” non toccano la definizione di “opera d’arte” prevista dalla normativa interna in armonia con la direttiva europea ai fini dell’Iva agevolata al 5% Con la risposta n.
Attualità 13 Gennaio 2026
False mail in circolazione sul rinnovo della tessera sanitaria
Ennesimo tentativo di truffa per raccogliere illecitamente dati sensibili.
Normativa e prassi 12 Gennaio 2026
Credito d’imposta Transizione 5.0: come utilizzarlo in compensazione
L’Amministrazione fornisce un quadro chiaro e strutturato, riducendo il rischio di errori e facilitando la fruizione del beneficio fiscale in modo ordinato e conforme alle regole Con la risoluzione n.
Normativa e prassi 12 Gennaio 2026
Rientro con lavoro da remoto, sì al nuovo regime sugli impatriati
Può fruire della disciplina di favore l’ingegnere che si è trasferito in Italia alle dipendenze di un’azienda con sede legale a Berlino, con possibilità di lavorare in smartworking Un lavoratore che a dicembre del 2020 si è trasferito nel Regno Unito e a fine 2025 è rientrato in Italia per svolgere la propria attività presso l’ufficio di Milano di una nuova società, con sede a Berlino, pattuendo con il datore di lavoro la possibilità di effettuare lo smartworking, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, beneficiare del nuovo regime sugli impatriati, a partire dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi 4 anni.