28 Febbraio 2025
Brevetti: se non li sfrutta l’autore la cessione produce redditi diversi
Quando l’autore o l’inventore sfrutta direttamente la propria opera dell’ingegno, il reddito è considerato assimilato a quelli di lavoro autonomo. Questo implica che, se un ente come una fondazione utilizza il brevetto, il reddito derivante deve essere classificato come reddito diverso.
È la conclusione raggiunta dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 51 del 28 febbraio 2025.
La richiedente delucidazioni è una fondazione di diritto privato, che si propone di essere un centro di eccellenza per la ricerca scientifica, con l’obiettivo di trasferire i risultati della ricerca alla pratica clinica e alla produzione industriale. Tra le sue attività, la fondazione si occupa della registrazione di brevetti e della tutela della proprietà intellettuale, oltre a pubblicare i risultati della ricerca su riviste internazionali e a partecipare a seminari e convegni.
La ricerca è finanziata da fondi e donazioni private, e i risultati rimangono di proprietà della fondazione. Oltre alla ricerca istituzionale, la fondazione svolge anche attività di ricerca commissionata, considerata fiscalmente un’attività commerciale non prevalente. Sebbene questa attività di ricerca possa occasionalmente portare a risultati brevettabili, l’obiettivo principale rimane la ricerca di base di interesse pubblico.
Attualmente, la fondazione, che si qualifica come ente non commerciale ai fini fiscali, poiché le sue attività non rientrano nelle categorie commerciali previste dalla legge, possiede quattro brevetti, ma ha ceduto o conferito alcuni di essi a terzi o società di capitali, assoggettando le operazioni a tassazione. Nonostante ciò, la richiedente continua ad avere dei dubbi interpretativi riguardo alla tassazione delle cessioni o dei conferimenti dei brevetti, e chiede chiarimenti su tali operazioni, cioè vuole sapere se possano essere considerate non imponibili ai fini reddituali.
Tanto sinteticamente premesso, l’Agenzia riepiloga alcune regole del Testo unico delle imposte sui redditi. In particolare, l’articolo 143 del Tuir, il quale stabilisce che il reddito complessivo degli enti non commerciali, come quelli di ricerca o culturali, è composto da diverse categorie di reddito, tra cui quelli fondiari, di capitale, di impresa e diversi. Ciò significa che anche i redditi derivanti da attività imprenditoriali contribuiscono al reddito complessivo da tassare.
Per quanto riguarda i redditi diversi, in particolare quelli derivanti dall’utilizzo economico di opere dell’ingegno e di brevetti, le disposizioni prevedono che il reddito generato è considerato “reddito diverso”, a meno che non sia l’autore o l’inventore a beneficiarne direttamente. In tal caso, il reddito è classificato come reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.
Differenza tra le due categorie reddituali
Secondo il Tuir, i redditi diversi comprendono quelli derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, a condizione che non siano generati nell’ambito di un’impresa commerciale. Se l’autore o l’inventore sfrutta direttamente la propria opera, il reddito è considerato assimilato a quello di lavoro autonomo. Questo implica che, se un ente come una fondazione utilizza un brevetto, il reddito derivante deve essere classificato come reddito diverso.
L’utilizzazione da parte della fondazione, soggetto diverso dall’autore o inventore, del brevetto, ovvero di quel bene immateriale che origina dalla protezione del risultato della ricerca istituzionale ritenuto meritevole, infatti, rientra nella categoria delineata dall’articolo 67, comma 1, lettera g), del Tuir, ovvero dell’utilizzazione economica “di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, posta in opera da un soggetto diverso dall’inventore”.
Nel caso in esame, nel contesto della fondazione di ricerca, i risultati ottenuti dai ricercatori possono essere brevettati. Tuttavia, i diritti di sfruttamento economico di tali risultati appartengono esclusivamente alla fondazione. Gli inventori, pur mantenendo il diritto morale di essere riconosciuti come autori, ricevono una percentuale dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle loro invenzioni.
Il regolamento della fondazione stabilisce chiaramente che i diritti di sfruttamento economico sono gestiti dalla fondazione, che ha la facoltà di decidere se brevettare o meno i risultati della ricerca. Questo sistema garantisce che gli inventori siano compensati in modo equo, ma non altera la titolarità dei diritti economici, che rimangono in capo alla fondazione.

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