Analisi e commenti

13 Febbraio 2025

Legge di bilancio 2025 – 15 assegnazioni agevolate ai soci

Tra le numerose disposizioni contenute nella legge di bilancio 2025, i commi 31-36 dell’articolo 1 sono intervenuti sul tema dell’assegnazione di beni ai soci, riproponendo il regime fiscale agevolato già previsto in passato e, negli anni più recenti, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197/2022).
Il beneficio temporaneo prevede per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni la possibilità di versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sui beni non strumentali (immobili o mobili registrati) assegnati o ceduti ai soci.

L’imposta, da versare in due rate, è pari all’8% (10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti), calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. La prima rata, pari al 60 per cento dell’imposta dovuta, va corrisposta entro il 30 settembre 2025, mentre la seconda, equivalente al restante 40 per cento, entro il 30 novembre 2025.

L’agevolazione è riservata anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro lo stesso termine del 30 settembre 2025. In riferimento alle assegnazioni o cessioni, inoltre, l’aliquota dell’imposta di registro eventualmente applicabile viene ridotta dal 3 all’1,5%, mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa di 200 euro.

Ambito di applicazione del regime agevolato
Il perimetro entro il quale il beneficio può essere utilizzato, sia per quanto riguarda la forma giuridica delle società ammesse che la tipologia di beni presa in considerazione, è stato delineato dal comma 31 dell’articolo 1 della legge di bilancio.

Nel dettaglio, l’agevolazione è rivolta alle società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2025, assegnano o cedono ai soci beni non utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa. Come anticipato, l’accesso è consentito anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano entro il 30 settembre 2025 in società semplici.

Ma quali sono i beni la cui assegnazione (o cessione) ai soci dà la possibilità alle società citate di utilizzare l’imposta sostitutiva?  Il requisito necessario indicato dalla norma, lo ricordiamo nuovamente, è che non siano utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Possono usufruire dell’assegnazione agevolata, ad esempio, i beni mobili iscritti in pubblici registri che soddisfano questa condizione.

Per quanto riguarda gli immobili, il riferimento è all’articolo 43 comma 2 del Tuir, nel quale viene appunto evidenziato, in tema di imposte sui redditi, quali  immobili sono considerati strumentali. Per le altre tipologie di immobili assegnate o cedute ai soci, via libera all’imposta sostitutiva.

In merito alla qualifica dei soci, la norma prevede come condizione necessaria la loro registrazione nel libro dei soci, quando prescritto, entro il 30 settembre 2024. In alternativa, solamente se in possesso di un titolo di trasferimento con data certa antecedente al 1° ottobre 2024, la registrazione era effettuabile entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025.

L’imposta sostitutiva: modalità di calcolo
Vediamo ora nel dettaglio in cosa consistono i benefici in termini di tassazione per le società indicate nel paragrafo precedente. Il comma 32 dell’articolo 1 definisce a tal proposito le modalità con cui determinare l’imposta sostituiva.

Nello specifico, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8% sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (oppure, in caso di trasformazione societaria, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione), e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Ricordiamo che in base all’articolo 9, comma 3, del Tuir, il valore normale rappresenta il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, per quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.

L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10,5%, invece, per le società che non risultano operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione. Si considerano non operative, in base a quanto previsto dall’articolo 30 della legge n. 724/1994, le società di capitali, di persone e stabili organizzazioni in Italia di società non residenti che hanno conseguito ricavi effettivi inferiori ai ricavi presunti, determinati applicando dei coefficienti di legge ad alcune voci dello Stato Patrimoniale.

Sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, infine, si applica l’imposta sostitutiva del 13%.

Beni immobili e utilizzo del valore catastale
Con riferimento all’assegnazione o alla cessione di beni immobili ai soci, il comma 33 dell’articolo 1 riconosce alle società la possibilità di richiedere che il valore normale del bene, necessario per il calcolo dell’imposta sostitutiva, sia determinato in base al valore catastale dell’immobile, calcolato secondo quanto prescritto dall’articolo 52, comma 4, del Testo unico dell’imposta di registro.

Ne consegue che, per ottenere la differenza con il costo fiscalmente riconosciuto sulla quale determinare l’imposta, le società interessate potranno utilizzare sia il valore normale dell’immobile che quello catastale.

In caso di cessione, inoltre, la norma prevede che il valore dell’immobile, qualora il corrispettivo dell’operazione risulti inferiore sia al valore di mercato che a quello catastale, vada determinato in misura non inferiore a uno dei due valori.

Costo fiscalmente riconosciuto di azioni o quote societarie
Che impatto hanno le assegnazioni agevolate sulla tassazione dei soci beneficiari? Il comma 34 dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate debba essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

Inoltre, la norma prevede che nei confronti dei soci assegnatari non operi la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili definita dall’articolo 47, commi 1 e 5- 8 del Tuir, secondo cui, indipendentemente dal contenuto della delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti per primi l’utile d’esercizio e le riserve di utili per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

In ogni caso, tuttavia, con il richiamato comma 34 si precisa che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, debba ridurre il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

Versamento dell’imposta sostitutiva
Dopo aver ricordato che, per le assegnazioni o cessioni agevolate ai soci, le aliquote dell’imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte dal 3% all’1,5%, mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa di 200 euro (comma 35), concludiamo con le indicazioni previste dalla norma in merito al versamento dell’imposta sostitutiva, definite dal comma 36.

Come anticipato in apertura, il legislatore ha previsto due rate, da corrispondere con modello F24 con le seguenti modalità e termini:

  • la prima (pari al 60% dell’imposta dovuta), entro il 30 settembre 2025
  • la seconda (pari al restante 40%) entro il 30 novembre 2025.

continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 20 gennaio
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 21 gennaio
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 22 gennaio
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 23 gennaio
La quinta puntata è stata pubblicata venerdì 24 gennaio
La sesta puntata è stata pubblica lunedì 27 gennaio
La settima puntata è stata pubblicata martedì 28 gennaio
L’ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 29 gennaio
La nona puntata è stata pubblicata giovedì 30 gennaio
La decima puntata è stata pubblicata lunedì 3 febbraio
L’undicesima puntata è stata pubblicata martedì 5 febbraio
La dodicesima puntata è stata pubblicata mercoledì 6 febbraio
La tredicesima puntata è stata pubblicata lunedì 10 febbraio
La quattordicesima puntata è stata pubblicata martedì 11 febbraio

Legge di bilancio 2025 – 15 assegnazioni agevolate ai soci

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto