4 Febbraio 2025
Importazioni senza Iva per i prototipi non vendibili
Le importazioni di beni destinati a essere sottoposti ad esami, analisi o prove restano non soggette a Iva. È quanto ha precisato l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 19 del 3 febbraio 2025, resa nell’ambito di un interpello, fornendo un chiarimento in tema di importazioni in regime di franchigia doganale.
La risposta in esame, che analizza alcune questioni in tema di Iva per le imprese che operano con partner internazionali, scaturisce da un quesito posto da un’azienda italiana coinvolta in un progetto europeo di ricerca e sviluppo, in ordine alla possibilità di escludere dall’applicazione dell’Iva l’importazione dalla Svizzera di taluni manufatti da sottoporre ad analisi, prove e test distruttivi.
In particolare, la contribuente ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di invocare l’applicazione diretta dell’articolo 72 della direttiva 2009/132/Ce del 19 ottobre 2009 all’importazione di prototipi privi di valore commerciale e non destinati alla vendita.
La questione interpretativa sollevata, osserva l’Agenzia, si inserisce in un quadro normativo sovranazionale che ha subito un’evoluzione piuttosto articolata.
Detto ciò, l’Amministrazione finanziaria riconosce la possibilità di escludere l’applicazione dell’Iva per tali importazioni, ma senza alcun automatismo, dovendo pur sempre essere dimostrato il rispetto di tutte le ulteriori condizioni imposte dal legislatore unionale.
Nello specifico, pur ammettendo l’assenza di un’esplicita norma interna di recepimento della citata direttiva, l’Agenzia conferma la possibilità di applicare l’agevolazione fiscale in materia di Iva in base alla continuità normativa rispetto alla precedente direttiva 83/181/Cee del 28 marzo 1983, già recepita con il decreto n. 489/1997 del ministero delle Finanze.
Infatti, il regime Iva dei beni importati per esami, analisi o prove, dettato dagli articoli da 70 a 76 della direttiva abrogata, trova ora corrispondenza negli articoli da 72 a 78 della direttiva 2009/132/Ce, che sostanzialmente ne riproducono il contenuto.
La rilevata continuità tra le due direttive che si sono susseguite ha indotto, quindi, l’Amministrazione a ritenere di poter fare tuttora riferimento al citato decreto ministeriale, che costituisce ancora oggi la fonte interna principale in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni.
A sostegno di tale argomento, l’Agenzia richiama sia l’articolo 96 della direttiva 2009/132/Ce, che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in tema di “efficacia verticale” delle direttive, in base alla quale alle direttive deve essere riconosciuta efficacia diretta nei rapporti tra i singoli e lo Stato, quando le relative disposizioni risultano essere incondizionate, sufficientemente chiare e qualora lo Stato membro non le abbia recepite entro il termine fissato.
Con la risposta in commento, quindi, l’Agenzia delle entrate fornisce un’interpretazione evolutiva della disciplina delle importazioni, ritenendo che le importazioni di beni destinati a esami, analisi o prove possano avvenire senza applicazione dell’Iva, in sostanziale continuità con gli articoli 1 e 2 del decreto del ministero delle Finanze del 5 dicembre 1997, n. 489.
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